Articolo 35 Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 sia applicabile

1. Quando uno Stato membro o, se la legislazione dello Stato membro interessato lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene che, sulla base dei criteri di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, esso può richiedere alla Commissione che venga stabilito che la presente direttiva non si applichi all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attività in questione, se del caso allegando la posizione adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione. Tali richieste possono riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato.

Nella richiesta, lo Stato membro o l’ente aggiudicatore interessato informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

2. Salvo che una domanda proveniente da un ente aggiudicatore sia accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità all’attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato. In tali casi quest’ultimo informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

3. Su richiesta presentata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati entro i termini di cui all’allegato IV, stabilire se un’attività di cui agli articoli da 8 a 14 sia direttamente esposta alla concorrenza sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 34. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.

Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attività di cui trattasi e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:

a) ha adottato l’atto di esecuzione che stabilisce l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, entro il termine previsto dall’allegato IV;

b) non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto dall’allegato IV.

4. Dopo aver presentato una domanda lo Stato membro o l’ente aggiudicatore in questione può, con il consenso della Commissione, modificarla notevolmente, in particolare per quanto riguarda le attività o l’area geografica interessate. In tal caso, per l’adozione dell’atto di esecuzione si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato IV, salvo che la Commissione concordi un termine più breve con lo Stato membro o l’ente aggiudicatore che ha presentato la domanda.

5. Se un’attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce norme dettagliate per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 5. Tale atto di esecuzione comprende almeno norme relative:

a) alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per informazione, della data alla quale i termini di cui al paragrafo 1 dell’allegato IV bis hanno inizio e fine, comprese eventuali proroghe o sospensioni dei termini, come previsto da detto allegato;

b) alla pubblicazione dell’eventuale applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, a norma del presente articolo, paragrafo 3, secondo comma, lettera b);

c) alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e altri dettagli delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.

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