Articolo 32 Servizi di ricerca e sviluppo

La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i risultati appartengono esclusivamente all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività; e

b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’ente aggiudicatore.

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