Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «appalti di lavori, forniture e servizi»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più degli enti aggiudicatori e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

2) «appalti di lavori»: appalti aventi per oggetto una delle seguenti attività:

3) «opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

4) «appalti di forniture»: appalti aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

5) «appalti di servizi»: appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 2;

6) «operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

7) «offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta;

8) «candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione;

9) «documento di gara»: qualsiasi documento prodotto dall’ente aggiudicatore o al quale l’ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi — qualora siano usati come mezzo di indizione di gara — il bando di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

10) «attività di centralizzazione delle committenze»: attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

11) «attività di committenza ausiliarie»: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

12) «centrale di committenza»: un ente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva o un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

Gli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze sono considerati appalti per l’esercizio di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14. L’articolo 18 non si applica agli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze;

13) «prestatore di servizi in materia di appalti»: un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;

14) «scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

15) «mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

16) «ciclo di vita»: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;

17) «concorsi di progettazione»: le procedure intese a fornire all’ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

18) «innovazione»: l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

19) «etichettatura»: qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti e i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

20) «requisiti per l’etichettatura»: i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura.

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