Articolo 29 Appalti aggiudicati a un’impresa collegata

1. Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.

2. Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

a) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure

b) che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; oppure

c) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato che all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.

3. In deroga all’articolo 28 e ove siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

a) da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata; o

b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 8 a 14, a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

4. Il paragrafo 3 si applica:

a) agli appalti di servizi, purché almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi forniti da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

b) agli appalti di forniture, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutte le forniture effettuate da tale impresa, provenga dalla prestazione di forniture all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

c) agli appalti di lavori, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall’esecuzione di tali lavori all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

5. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l’impresa dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 4, lettera a), b) o c).

6. Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

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