Articolo 23 Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all’acqua potabile di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell’energia in quanto esercitano un’attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1, o all’articolo 14 per la fornitura di:

i) energia;

ii) combustibili destinati alla produzione di energia.

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