Articolo 22 Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.

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