Articolo 20 Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

1. La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;

b) un’organizzazione internazionale.

Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.

2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore aggiudica od organizza in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti o i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3. L’articolo 27 si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano a tali appalti e concorsi di progettazione.

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