Articolo 19 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo

1. La presente direttiva non si applica né agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dal perseguimento delle loro attività di cui agli articoli da 8 a 14 o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione, né ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, gli elenchi delle categorie di attività che considera escluse. Nel fare ciò, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano queste informazioni.

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