Articolo 15 Importi delle soglie

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attività in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 428 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

b) 5 350 000 EUR per gli appalti di lavori;

c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.

Articolo così modificato dal Regolamento Commissione Europea 24 novembre 2015 n. 2015/2171, in vigore dal 01/01/2016; soglie modificate dal Reg. CE 2017/2364 in vigore dal 1-1-2018; soglie modificate dal Reg. CE 2019/1829 in vigore dal 1-1-2020
Condividi questo contenuto: