Articolo 51 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 contengono le informazioni indicate nell’allegato VI nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche.

Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 89, paragrafo 2.

2. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 sono redatti, trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato VIII. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.

3. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dall’amministrazione aggiudicatrice Il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando o avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), continuino ad essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 50 che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 50, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’amministrazione aggiudicatrice una conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VIII.
Condividi questo contenuto: