Articolo 36 Cataloghi elettronici

1. Nel caso in cui sia richiestol’uso di mezzi di comunicazione elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.

2. I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione ad una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.

I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice conformemente all’articolo 22.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le amministrazioni aggiudicatrici:

a) lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione;

b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano uno dei seguenti metodi:

a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o

b) comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione; a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.

5. Se riaprono il confronto competitivo per i contratti specifici in base al paragrafo 4, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici indicano agli offerenti la data e l’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni.

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, sempre che la richiesta di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice. Tale catalogo è completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell’intenzione dell’amministrazione aggiudicatrice di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).
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