Articolo 34 Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un bando di concessione o, se quest’ultimo non include un invito a presentare offerte, dalla data di invio di un invito a presentare offerte. Il testo del bando di concessione o dell’invito indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti relativi alla concessione sono accessibili.

2. Qualora, in circostanze debitamente motivate, per eccezionali motivi di sicurezza o tecnici, ovvero a causa della natura particolarmente sensibile delle informazioni commerciali che richiedono un livello estremamente elevato di protezione, non possa essere offerto accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori indicano nel bando o nell’invito a presentare offerte che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica e che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o i servizi competenti comunicano a tutti i candidati o agli offerenti che partecipano alla procedura di aggiudicazione della concessione le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

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