Articolo 10 Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un’amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o a un’associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo.

La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE e di atti giuridici dell’Unione recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all’allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, qualora la legislazione settoriale dell’Unione di cui a tale comma non preveda specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 32.

Qualora uno Stato membro conceda un diritto esclusivo a un operatore economico per l’esercizio di una delle attività di cui all’allegato II, informa in merito la Commissione entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

3. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

4. La presente direttiva non si applica alle concessioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale concluso in conformità del TFUE, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei loro firmatari;

b) un’organizzazione internazionale.

La presente direttiva non si applica alle concessioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aggiudica in base a norme sugli appalti pubblici previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando le concessioni in questione sono interamente finanziate da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di concessioni cofinanziate prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di gare d’appalto applicabili.

Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 50.

Il presente paragrafo non si applica alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE.

5. La presente direttiva non si applica alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE che sono disciplinate da:

a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi;

b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.

6. La presente direttiva si applica all’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, fatta eccezione per quanto segue:

a) concessioni per le quali l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria a interessi essenziali di sicurezza; o, qualora l’aggiudicazione e l’esecuzione della concessione siano dichiarate segrete e debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, a condizione che lo Stato membro abbia stabilito che non è possibile garantire la tutela degli interessi essenziali in esame mediante misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 7;

b) concessioni aggiudicate nel quadro di un programma di cooperazione di cui all’articolo 13, lettera c), della direttiva 2009/81/CE;

c) concessioni aggiudicate da un governo a un altro governo per lavori e servizi direttamente collegati a materiale militare o sensibile, o lavori e servizi a fini specificatamente militari oppure lavori sensibili e servizi sensibili;

d) concessioni aggiudicate in un paese terzo, quando le forze operano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che tali concessioni siano concluse con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni; e

e) concessioni altrimenti esentate ai sensi della presente direttiva.

7. La presente direttiva non si applica alle concessioni non altrimenti esentate ai sensi del paragrafo 6 nella misura in cui una procedura di aggiudicazione della concessione come quella prevista nella presente direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro mediante misure meno invasive, quali l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore rende disponibili.

8. La presente direttiva non si applica alle concessioni per:

a) l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicate da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, né alle concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi che sono aggiudicate ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i termini «servizi di media audiovisivi» e «fornitori di servizi di media» hanno rispettivamente lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 (23). Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) i servizi di arbitrato e di conciliazione;

d) uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (24):

— un arbitrato o una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale, ovvero

— procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto i), della presente lettera o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

iii) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

iv) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

v) altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

e) i servizi finanziari relativi all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) i servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro e rientranti nei codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 e 85143000-3 eccetto i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

h) i servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicate da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale.

9. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi per servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate dagli Stati membri a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini del presente paragrafo il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui dell’articolo 7, paragrafo 2.

La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

10. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio delle loro attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione.

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