Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. É consentita altresì l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). (comma così modificato dall’art. 52, comma 1, lettera a) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito senza modificazioni dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012)

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto é costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso é redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014

7-ter. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d’asta offerto. Ai fini dell’applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini. comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo. comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione é autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
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Giurisprudenza e Prassi

PROGETTO ESECUTIVO - RELAZIONE GEOLOGICA - INDICAZIONE GEOLOGO

ANAC DELIBERA 2016

E’ legittima l’esclusione dell’operatore economico che non ha indicato il professionista geologo incaricato della redazione geologica, in quanto essa costituisce un elaborato che deve fare parte del progetto esecutivo.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Tomat S.p.A. – Procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato per la realizzazione di una “Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X, con cessione di bene immobile in proprietà della Regione a parziale compensazione del prezzo”– Importo a base di gara: euro 8.655.000,00 - S.A. Regione Veneto – Dipartimento difesa del suolo e forestale

INCENTIVO PROGETTAZIONE - DEVE ESSERE CORRISPOSTO AL SOLO PERSONALE TECNICO INDICATO AL COMMA 7 TER

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2015

Con il secondo quesito si chiede di conoscere se il compenso incentivante possa essere riconosciuto, oltre al personale del ruolo tecnico elencato nel comma 7-ter (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori), anche al personale dei ruoli amministrativo e/o contabile.

Sul punto la Sezione, contrariamente a quanto rappresentato dall’Ente nella richiesta di parere, non ravvisa il contrasto di interpretazioni tra la Sezione Lombardia (delib. 132/2014/PAR) e la Sezione Marche (delib. 141/2014), nonché rispetto all’orientamento espresso dall’ANAC nel parere AG41/2015/AC.

Su tale aspetto della disciplina in esame l’orientamento della Sezioni di regionali di controllo che sinora si sono espresse è univoco nel senso di ritenere che - trattandosi di una disposizione di carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale sul trattamento economico del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni (cfr. art. 24 d.lgs. 165/2001) non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica e/o estensiva - l’incentivo in parola possa essere corrisposto solo alle figure professionali tassativamente indicate dal legislatore.

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

ANAC PARERE 2015

Le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; con regolamento adottato dall’Amministrazione interessata, sono stabilite le modalita' ed i criteri per la ripartizione del predetto fondo tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.

E’, dunque, rimessa all’autonomia delle singole amministrazioni la disciplina della ripartizione del fondo de quo tra il personale impegnato nelle attivita' sopra indicate.

Sulla base di tale premesse, si osserva - con riferimento a quanto richiesto dall’Autorita' Portuale - che è consuetudine dell’Autorita' non esprimere avviso in ordine alla legittimita' di singoli atti e provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti, tanto piu' in relazione al regolamento per la ripartizione dell’incentivo ex art. 93 del d.lgs. 163/2006, rimesso ex lege – come sopra evidenziato - all’esclusiva competenza delle singole amministrazioni.

L’Autorita' con pareri sulla normativa AG 22/2012 e AG 13/2010, ha chiarito che l’incentivo «assolve alla funzione di compensare i progettisti dipendenti dell’amministrazione che abbiano in concreto effettuato la redazione degli elaborati progettuali».

La ratio legis è di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalita' interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l’amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi. L’incentivo, infatti, puo' essere corrisposto al solo personale dell’ente che abbia materialmente redatto l’atto e cio' in funzione incentivante e premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio pubblico.

Oggetto: AG 41/2015/AC – regolamento incentivi per la progettazione ex art. 93, d.lgs. 163/2006 - richiesta di parere.

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - CORRISPETTIVO

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2015

L’obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell’anno, l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attivita' tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n.90.

INCENTIVO ALLA PROGETTZIONE - MOMENTO IN CUI SORGE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2015

Il momento da prendere in considerazione per determinare il sorgere del diritto all’incentivo alla progettazione non è l’aggiudicazione dell’opera o del lavoro, ma la sua approvazione e il suo inserimento nei documenti di programmazione e di bilancio, secondo le disposizioni del “Codice” (art. 128) e del TUEL. Ovviamente, la misura dell’incentivo spettante in concreto dipendera' dai criteri di riparto assunti nel Regolamento, per le sole attivita' che sono state e che verranno effettivamente poste in essere “per ciascuna opera o lavoro”, secondo i criteri e nella misura stabilita dalla disciplina vigente al momento dell’approvazione dell’opera.

Nell’ipotesi di un’opera inserita nell’elenco annuale dei lavori pubblici, allegato a un bilancio di previsione approvato prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.90/2014, la disciplina che regola l’incentivo resta quella vigente al momento in cui l’opera è stata approvata, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in essere, se cioè esse siano gia' state compiute, ovvero, debbano ancora essere realizzate, purche' siano realizzate insieme all’opera.

DEROGA ALLA STRUTTURA TRIFASICA DELLA PROGETTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Come è noto, la disciplina dell'attivita' di progettazione, nell'ambito di un contratto d'appalto di opera pubblica, risponde a finalita' squisitamente pubblicistiche, essendo diretta a tutelare rispettivamente la funzionalita' delle opere, l’erario, la massima fruibilita' e la pubblica incolumita'.

Cio' non esclude pero' che le attivita' di progettazione possano essere funzionalizzate alla natura, alla difficolta' tecnico-costruttiva ed all’importo delle opere stesse.

Il legislatore ha infatti espressamente fatto luogo ad un’ampia facolta' di derogare alla struttura trifasica della progettazione. Il secondo comma del predetto 16 l. n. 109 cit. (oggi peraltro integralmente trasfuso nell’art. 93 II co. del Codice dei Contratti d.lgs .n n.163/2006) dispone infatti che: “Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle”.

In linea di principio, la regola dell’ordinario sviluppo della progettazione su tre livelli progressivi di specificazione non deve essere formalisticamente intesa e, come tale, non è inderogabile, in quanto la legge consente espressamente alla stazione appaltante del procedimento di calibrare gli elaborati progettuali in rapporto alle necessita' concrete del caso, disponendo quindi un maggiore o minore approfondimento degli stessi in relazione alla tipologia ed alle dimensioni delle opere.

DEPOSITO PROGETTO PRESSO IL GENIO CIVILE - SOGGETTO COMPETENTE

LODO ARBITRALE 2010

Sul soggetto competente a depositare il progetto presso il genio civile, tra committenza ed impresa

PROGETTO ESECUTIVO DA METTERE IN GARA

LODO ARBITRALE 2010

Negli appalti di opere pubbliche la stazione appaltante ha il dovere specifico di diligenza puntualità nell’approntare una progettazione esaustiva, sia sotto il profilo tecnico che normativo, tale da offrire uno sviluppo particolareggiato e completo dell’opera, con tutti i dati e i calcoli necessari alla sua concreta attuazione, tenendo presente che nelle ipotesi di asta pubblica e licitazione privata la compilazione del progetto esecutivo deve avvenire anteriormente alla gara.

PROLUNGAMENTO TEMPI LAVORATIVI - CORRISPETTIVO DELL'IMPRESA PER IL MINOR UTILIZZO DEI MEZZI D'OPERA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sull'illegittimità del divieto di arbitrato e sull'illegittimità, per converso, dell'arbitrato obbligatorio. [B] Tra gli obblighi a carico della Stazione Appaltante figura certamente quello di approntare un progetto eseguibile dal punto di vista tecnico-economico. [C] Sulla sospensione dei lavori imputabile a colpa della committente, ancorché di fatto e per lunghi periodi di tempo. [D] L'appaltatore è tenuto a conoscere e denunciare tempestivamente le carenze di progettazione. [E] Sul criterio di calcolo delle maggiori spese generali conseguenti all’anomalo andamento dei lavori. [F] Sulla spettanza o meno del mancato utile in caso di anomalo andamento dei lavori. [G] Sul criterio di calcolo per il mancato utile. [H] In caso di prolungamento dei tempi lavorativi, la quantificazione del corrispettivo spettante all'Impresa per il minor utilizzo dei mezzi d'opera non può essere effettuata sul semplice valore delle attrezzature presenti in cantiere.[I] Devono essere escluse dal risarcimento le retribuzioni degli operai che l'impresa avrebbe potuto temporaneamente porre in cassa integrazione

INADEMPIMENTO DELLA PA NELLA FASE ESECUTIVA - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice dopo 10 mesi dalla stipula del contratto, anziché dopo 45 giorni. [B] La redazione del progetto strutturale deve essere approntato dalla committente amministrazione preliminarmente alla scelta della ditta appaltatrice. [C] Sul committente inadempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli acconti sulla scorta degli stati di avanzamento così come certificati dalla stessa direzione lavori. [D] Risoluto un contratto di appalto, il committente inadempiente, nell’impossibilità di restituire l’opus eseguito dall’appaltatore adempiente, è obbligato, per l’esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest’ultimo

CONSEGNA IN RITARDO DEI LAVORI - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice dopo 10 mesi dalla stipula del contratto, anziché dopo 45 giorni. [B] La redazione del progetto strutturale deve essere approntato dalla committente amministrazione preliminarmente alla scelta della ditta appaltatrice. [C] Sul committente inadempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli acconti sulla scorta degli stati di avanzamento così come certificati dalla stessa direzione lavori. [D] Risoluto un contratto di appalto, il committente inadempiente, nell’impossibilità di restituire l’opus eseguito dall’appaltatore adempiente, è obbligato, per l’esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest’ultimo

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sul risarcimento del danno quanto alle spese generali in caso di anomalo andamento dei lavori. [B] Sulla diversa quantificazione del risarcimento del danno per mancato o ritardato utile di impresa da anomalo andamento lavori, rispetto a quanto previsto dall’art. 25 del D.M. 145 del 2000 relativamente ai casi di illegittima sospensione. [C] Sulla legittimità o meno della clausola del capitolato speciale con la quale i “particolari costruttivi” del progetto vengono rinviati alla fase esecutiva e rimessi a carico dell'appaltatore. [D] Sull’incremento dei prezzi dei materiali cagionato dall’anomalo andamento dei lavori

AGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI OPERE PUBBLICHE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2008

Il mancato aggiornamento del listino prezzi delle opere pubbliche pregiudica la trasparenza della gara e il Prodotto interno lordo del Paese. Inoltre il non aggiornare i prezzi incide negativamente su un mercato considerato fondamentale per la produttivita' nazionale, creando quindi condizioni di squilibrio.

Le gare con prezzi non aggiornati avrebbero un effetto di distorsione sul mercato. Gli appalti producono una rilevante quota del Pil, quindi prezzi bassi non favoriscono la concorrenza, ma solo le imprese piu' spregiudicate.

Nello stesso tempo i prezzi vanno rivisti in modo sistematico e seguendo le procedure previste dalla legge. Solo cosi' si garantisce la trasparenza e la partecipazione.

DIFFORMITA' LISTA LAVORAZIONI E COMPUTO METRICO

AVCP PARERE 2008

Quando un’impresa partecipante ad una gara d’appalto compila la lista delle categorie delle lavorazioni in difformita' dalle indicazioni contenute nel computo metrico, a causa di un errore materiale commesso dalla Stazione Appaltante, alla stregua dell’esigenza di tutela dell’affidamento delle parti in bilanciamento con il principio di garanzia della par condicio dei concorrenti, è opportuno che l’amministrazione effettui una prova di resistenza per verificare se, a seguito del rinnovo dei calcoli delle offerte e dei ribassi, sia possibile confermare l’aggiudicazione provvisoria medio tempore disposta.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Comune di L. - Lavori di adeguamento e sostituzione rete idrica per l’importo a base d’asta di €197.307,70 - S.A. Comune di L..

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sui caratteri che deve possedere il progetto esecutivo da porre a base di gara. [B] La sottoscrizione di un atto aggiuntivo non costituisce sede per l’iscrizione di riserve e di norma non comporta la rinuncia alle stesse. [C] Sul risarcimento del danno per le spese sopportate dall’impresa per la “riattivazione” del cantiere in seguito ad una lunga sospensione dei lavori. [D] Sul risarcimento del danno per lucro cessante e sul particolare onere probatorio che grava sull’impresa

LIVELLI DI PROGETTAZIONE - ATTI DI APPROVAZIONE DI UN PROGETTO - IMPUGNAZIONE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2008

Si deve osservare che, ai sensi della vigente normativa (cfr. art. 93 D. Lgs.vo 12/4/2006, n. 163), l'attivita' di progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si articola secondo tre successivi livelli di approfondimenti tecnici, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.

La giurisprudenza formatasi sul punto ha chiarito che, nell'ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesivita' nei confronti dei cittadini incisi dall'attivita' della pubblica amministrazione, tra cui in via generale devono comprendersi l'approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare, che, contenendo la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, come disposto dal comma 13 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (a tal fine richiamato dall’art. 98 D. Lgs. n. 163/2006 cit.), imprime al bene privato quella particolare qualita' (o utilita' pubblica) che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa, il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, che realizza lo spossessamento del bene in capo al privato ed il decreto di espropriazione che attua, quindi, il trasferimento coattivo del bene dal privato alla pubblica amministrazione ovvero all'espropriante.

Gli altri atti (quali, per esempio, l'approvazione del progetto preliminare, l'approvazione del progetto esecutivo, la comunicazione della data di immissione in possesso, etc.) non possono considerarsi invece ex se immediatamente lesivi, salvo che per un'eventuale alterazione dell'iter procedimentale siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario (cfr. C.d.S., Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3033; TAR Liguria, sez. I, 2 novembre 2004, n. 1508; T.A.R. Abruzzo Pescara, 13 febbraio 2004, n. 208; T.A.R. Lombardia Brescia, 17 febbraio 2004, n. 105).

ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il principio di buon andamento e di trasparenza impone che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguira' in modo da permettere subito la verifica dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, atteso che la normativa vigente «si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, gia' nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4 d.P.R. n. 554/1999)». Peraltro è proprio la normativa regolamentare a sottintendere tale "principio di corrispondenza sostanziale, gia' nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4)" Risulta, quindi, condivisibile l’affermazione a tenore della quale “ampliando l’orizzonte di riferimento, si desume dal combinato disposto degli artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109/94 e 93, IV comma, del D.P.R. n. 554/99 il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara” (cosi', ancora, Cons. giust. amm. Sicilia, 31/3/2006, n. 116).

INCARICO DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INTERNO ED ESTERNO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

Il sistema complessivo delineato dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in sostanza, postula che l’incarico di progettazione di un’opera pubblica di importo pari o superiore a 100.000 euro sia svolto direttamente dall’amministrazione o dalla stessa affidato a professionisti esterni sulla base di una procedura ad evidenza pubblica in esito ad un procedimento avviato e gestito dall’amministrazione interessata.

E’ il titolare della potestà pubblica, insomma, che deve agire per perseguire l’interesse pubblico affidato alle sue cure dalla norma attributiva del potere e, nell’ipotesi in cui sia necessario affidarsi a professionisti esterni, occorre avviare una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi ai quali il “codice” è ispirato, vale a dire la scelta del “miglior contraente” possibile sotto il profilo qualitativo ed economico e la tutela della libertà di concorrenza tra tutte le imprese del settore potenzialmente interessate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’incarico.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE - QUALIFICAZIONE IN SEDE DI GARA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

La scelta se concorrere singulatim, in a.t.i. costituenda o in a.t.i. già costituita, è oggetto di un diritto insindacabile degli operatori economici e da ultimo riconosciuto dall’art. 4, par. 2, della direttiva n. 18.2004, deve essere compiuta all’inizio della procedura onde consentire alla Stazione appaltante ed ai concorrenti di avere contezza della platea dei competitori e, soprattutto, del ventaglio numerico delle offerte. E ciò sul rilievo che il procedimento di evidenza pubblica, che si apre con la pubblicazione del bando per concludersi con l’aggiudicazione definitiva, ha natura essenzialmente e sostanzialmente unitaria, non potendosi scindere il nesso funzionale che avvince la fase di preselezione e quella della valutazione delle offerte. Invero, nel momento in cui si manifesta la volontà, da parte delle Imprese, di partecipare alla procedura in risposta al bando di gara, si assume una posizione formalmente e sostanzialmente differenziata rispetto alla generica posizione di operatore economico cui consegue l’immodificabilità della veste giuridica assunta. La fase di qualificazione cristallizza e circoscrive, dunque, non solo il numero dei partecipanti alla gara, ma soprattutto il numero delle offerte richieste, non consentendo una alterazione del titolo di partecipazione, poiché, se così fosse, si creerebbe uno iato tra il numero del candidati istanti ed offerenti, che incide fortemente sull’interesse della Stazione appaltante a poter contare su un numero di offerte corrispondente al numero dei soggetti positivamente pre-qualificati e, quindi, invitati.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 27/04/2022 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

L’art. 13-bis della Legge n. 114/2014 ha introdotto l’art. 93 comma 7-ter al D.Lgs. N. 163/2006 e si.mm.ii. In cui viene statuito che “L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo…..”. Orbene, si chiede a codesto organo di Supporto Giuridico se: 1) per un’opera, il cui bando di gara è stato pubblicato e il cui contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 114/2014, l’incentivo per le funzioni tecniche deve essere calcolato con i criteri dello stesso art. 93, comma 7-Ter, del D.Lgs n. 163/2006 e se.mm.ii.e, quindi, con la riduzione del 20% del fondo per incentivo, ovvero con i criteri dell’art. 92 dello stesso D.Lgs 163/2006 e si.mm.ii., vigente alla data della pubblicazione del bando e della stipula del contratto; 2) l’incentivo di un’opera, il cui bando di gara è stato pubblicato e il cui contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 114/2014, deve essere calcolato ai sensi del Regolamento di attuazione, vigente all’epoca della pubblicazione del bando di gara, di cui al D.M. n. 555/99.


QUESITO del 09/09/2006 - INCENTIVO PROGETTAZIONE - PROJECT FINANCING

Questa azienda ha in previsione di presentare ad amministrazioni comunali della provincia, in qualità di promotore, proposte di project financing inerenti alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare in concessione e gestione ai sensi dell'art. 37bis e seguenti della legge 109/94 (ora Dlgs 163 del 12 aprile 2006). Si chiede se, in caso di assegnazione all'azienda della progettazione e realizzazione dell'opera, possa essere corrisposto ai dipendenti l'incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/94 (ora art. 92 del Dlgs 163 del 12 aprile 2006), posto che l'azienda in questo caso non svolge funzioni di stazione appaltante e quindi non predispone il progetto per l'appalto