Art. 9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:

a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonche' a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione del contratto;

b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.

2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), il funzionamento telematico dello sportello e' disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007

3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.

4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto del comma 2.

5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.

6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio.
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/12/2006 - SPORTELLO APPALTI

Si chiede quale sia la portata dell’applicazione del comma 5 e del comma 6 dell’art.9 del D.Lgs.163/2006. Lo sportello per gli appalti che fornisce notizie in merito alle procedure di gara verso un corrispettivo di denaro (comma 5), ha la possibilità di richiedere alle imprese, sulla base di un regolamento adottato dalla stazione appaltante e precisato nel bando (comma 6), un versamento per il ritiro del bando e la fornitura contestuale di informazioni, oppure magari un versamento per la partecipazione alla gara, simulando quello che è l’attuale organizzazione dell’Autorità di vigilanza? Se no, qual è il significato dei commi citati?


QUESITO del 09/10/2006 - SPORTELLO APPALTI

Una Comunità Montana può istituire uno sportello dei contratti pubblici da gestire in forma associata ed esperire le procedure delle gare d'appalto per i Comuni appartenenti ad essa? Qualora la risposta sia affermativa è possibile per 2 comunità montane associarsi e costituire un unico sportello degli appalti che gestisca le gare per loro e per i Comuni ad esse appartenenti? Gli effetti positivi sarebbero notevoli e facilmente immaginabili sia in termini di efficienza del servizio sia in termini di economicità della prestazione. Ci si chiede se tale iniziativa potrebbe essere in contrasto con quanto previsto al comma 3 dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006.