Art. 80. Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGHI DICHIARATIVI SULLE CONDANNE PENALI - NON RICOMPRENDRE LE CONDANNE PER REATI ESTINTI O DEPENALIZZATI (80)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2017

Il nuovo codice non riproduce la previsione dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che, ai fini degli obblighi dichiarativi dei reati incidenti sulla moralità professionale, precisava che «il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione» (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163/2006); ma vero è anche che esso non contiene neppure un’espressa imposizione di una dichiarazione generalizzata estesa a questi ultimi. Al contrario, nel disciplinare l’uso del documento di gara unico europeo specificando che lo stesso consiste «in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione etc.» (art. 85 d.lgs. n. 50/2016), il codice degli appalti finisce, sia pur indirettamente, per chiarire che gli obblighi dichiarativi restano circoscritti alle sole condizioni che incidono sulla moralità professionale delle imprese partecipanti. Ciò avvalora la conclusione che, tuttora, non occorra dichiarare in sede di gara le situazioni che, per espressa previsione legislativa, più non rilevano ai fini dell’affidabilità e dell’integrità morale del concorrente. Anche sotto il vigore della nuova disciplina degli appalti, dunque, va tenuto fermo il principio, affermato sotto l’impero della legge previgente, secondo il quale l'obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali «non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati […]in ragione dell'effetto privativo che l'abrogatio criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato (Cons. Stato sez. VI , 3.9.2013, n. 4392) » (cfr. C.d.S., sez. V, 25 febbraio 2016, n. 761).

ILLECITO PROFESSIONALE – VALUTAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (80.5.C)

ANAC PARERE 2017

E’ infondato il rilievo mosso dall’istante, relativamente agli asseriti illeciti professionali, collegati all’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c, del Dlgs 50/2016 atteso che la stazione appaltante ha valutato il comportamento della ditta come non idoneo a minare la fiducia da riporre ex ante nell’impresa privata

L’Autorità ritiene che “l’espressione “possono inserire (…) specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”, contenuta nella disposizione che prevede l’inserimento di clausole sociali nei bandi di gara (art. 50 del D.lgs 50/2016), riconosca alle stazioni appaltanti una mera facoltà di inserimento della clausola e che, pertanto, il mancato utilizzo non sia in alcun modo assoggettato ad obbligo motivazionale”.

Oggetto: Impegno solidale scarl – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e refezione a domicilio per anziani per il Comune di … - Importo a base di gara € 550.000,00 oltre iva - Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa - S.A. ….

ACQUISIZIONE E IRREGOLARITA' DEL DURC ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA, ART. 80.4

CGA SICILIA PARERE 2016

Negli pubblici appalti, alla luce del nuovo Codice di contratti, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- in fase di esecuzione del contratto, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio da parte della stazione appaltante prima del pagamento del prezzo dell’appalto, ma in caso di DURC negativo non consegue la risoluzione del contratto di appalto, bensì il pagamento diretto dei contributi previdenziali da parte della stazione appaltante, con trattenuta dal prezzo dovuto per l’appalto (artt. 30, comma 5, e 105, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016);

- in fase di gara, il DURC non è più acquisito d’ufficio per verificare l’autodichiarazione in gara, ma va chiesto ai concorrenti (art. 86, comma 2, lett. b), n. 50 del 2016);

- in fase di gara, è causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura la commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento (…) dei contributi previdenziali” (art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016). Ma costituiscono “violazioni gravi” non più quelle ostative al rilascio del DURC ai sensi dell’art. 8, d.m. 24 ottobre 2007 (vale a dire gli omessi versamenti con scostamenti superiori al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento superiore ad euro 100,00), bensì “quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali 30 gennaio 2015” (art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016), vale a dire le violazioni anche di natura penale elencate nell’allegato A al d.m 30 gennaio 2015; non vi è infatti coincidenza di contenuto tra il previgente art. 8, d.m 24 ottobre 2007 e l’art. 8, d.m 30 gennaio 2015 ora richiamato dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 (l’art. 8, d.m 24 ottobre 2007 corrisponde invece all’art. 3, d.m 30 gennaio 2015, che non è richiamato dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016).