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Art. 8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie 1. L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'Autorità utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente. 2. L'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza. 3. Il regolamento dell'Autorità, nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza prevede: a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorità devono inviare i dati richiesti; b) la possibilità che l'Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti; c) la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire; d) le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza. 4. Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti. 5. Le delibere dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorità. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità, é istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse disponibili. 7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi. 8. Al personale dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 9. Al personale dell'Autorità é fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale. 10. L'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza. 11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, é soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999) NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art. 257 co.2-bis: 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007. (comma inserito dal comma 1, lettera d) dell’art.1-octies del DL 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 13/07/2006 e successivamente così modificato dal art.1 comma 2 del D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007. Quest’ultimo (comma 2 art.1D.Lgs.6/2007) é divenuto inefficace dal 1° agosto 2007 in forza dell'articolo 5, comma 2, dell D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) Ai sensi dell'art. 253 co,4: 4. In relazione all'articolo 8: a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4,si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 554 del 1999; GIURISPRUDENZA COLLEGATA: PRASSI: SEGNALAZIONE ED ESPOSTI ALL'AVCP - MODALITà - AVCP (2009) Comunicato sulle modalità per presentare segnalazioni ed esposti all'Autorità di Vigilanza. PRASSI: TASSA AVCP - MODALITà E TERMINI DI VERSAMENTO - AVCP (2009) Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2009 PRASSI: AUTORITà DI VIGILANZA - AMBITO DI COMPETENZA - AVCP (2009) Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. (09A03635) GIURISPRUDENZA: MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AVCP - CONSEGUENZE - TAR PUGLIA BA (2008) L’articolo 1, comma 67 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 prevede, come obbligatorio, il versamento del contributo in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, (ed oggi anche di) servizi e forniture, con propria delibera del 10 gennaio 2007, ha appunto determinato le contribuzioni (individuando i soggetti, pubblici e privati, obbligati, perché sottoposti alla sua vigilanza), con le relative modalità di riscossione, "ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta", nell'ambito della sua ampliata competenza, allargata alle procedure finalizzate non solo alla realizzazione di opere pubbliche, ma anche alla conclusione di contratti di fornitura e di svolgimento di servizi. Ha cosi' stabilito che sono tenuti alla contribuzione, come determinata nella tabella, di cui all’art. 2, tra gli altri: b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti tenuti alle procedure di evidenza pubblica. I soggetti che partecipano a gare pubbliche sono, pertanto, tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. E’ allora chiaro che l’obbligo di versamento della contribuzione, a carico dei partecipanti alle procedure per l’affidamento, pur sempre imposto a pena di esclusione dalla gara, non risulta stabilito direttamente dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, bensi' dal complesso di regole fissate dalla delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cio' abilitata dall’articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il quale ultimo ha consentito, attraverso il rinvio all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’applicazione anche agli altri contratti del meccanismo li' delineato in origine per i soli lavori. La disposizione dell’art. 1, comma 67 della l. 266 del 2005, come resa concretamente operativa dalla delibera dell’Autorità, integra norma eterointegrativa dei bandi di gara attesa la totale assenza di discrezionalità dell’amministrazione in ordine alla sua applicabilità ed efficacia (TAR Sicilia, Palermo III, 11 dicembre 2006, n. 3888). Né rileva in contrario la circostanza che la stazione appaltante abbia omesso di comunicare la procedura di gara al sistema informativo dell'Autorità (non ottenendo quindi il relativo codice identificativo) e di versare il contributo a proprio carico, atteso che con la delibera dell’Autorità del 10 gennaio 2007 è disciplinata anche la misura del contributo, sicché è sempre possibile per il concorrente quantificare la misura del contributo ed effettuarne il versamento. Deve ritenersi, di conseguenza, illegittima la omessa esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che non hanno versato il suddetto contributo. GIURISPRUDENZA: PAGAMENTO TASSA AVCP - MODALITà - TAR FRIULI (2008) In carenza di una espressa clausola di bando comminante direttamente l’esclusione per l’ipotesi di effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste, in ossequio al criterio di tassatività delle previsioni di esclusione ed a quello di favorire la massima partecipazione alle gare, non puo' essere giudicata legittima l’esclusione del concorrente. GIURISPRUDENZA: CONTRIBUTO ALL'AVCP - CODICE CIG - CAUSA DI ESCLUSIONE - TAR MARCHE (2008) La mancata indicazione del codice CIG in sede di versamento della tassa gara non puo' condurre all´esclusione dell´offerta, il che del resto è stato ritenuto dalla stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le deliberazioni nn. 216, 266 e 267 del 2007. In tali atti di regolazione, l´Autorità, mostrando di aver perfettamente recepito la "ratio" della norma istitutiva del contributo, ha evidenziato che la normativa – art. 1, comma 67, della L. 23 dicembre 2005 n.266 – attribuisce rilevanza solo al mancato versamento del contributo e non anche all´eventuale violazione delle regole procedurali e formali che disciplinano le modalità con cui il pagamento deve essere effettuato. Il Collegio condivide tali argomentazioni, anche alla luce del fatto che la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica non puo' essere subordinata ad adempimenti formali che nessuna incidenza hanno sugli interessi pubblici sostanziali di cui la stazione appaltante è portatrice nel momento in cui bandisce una gara d’appalto. In questo senso la mancata indicazione del codice CIG sul bollettino di versamento è sanabile, ove necessario, a posteriori, trattandosi di dati che possono rilevare solo a fini fiscali o statistici; l’indicazione del codice CIG, peraltro, puo' essere invece fondamentale solo nel caso in cui la stessa stazione appaltante indica, nello stesso giorno, piu' gare aventi oggetto analogo. In questo caso, infatti, è importante la specificazione della gara a cui si riferisce il versamento, perché l’impresa potrebbe anche giocare sull’equivoco e utilizzare – magari allegando alle varie offerte fotocopie autenticate dell’unico bollettino – il medesimo versamento per partecipare a piu' di una gara, il che verrebbe a ledere, oltre alla “par condicio” fra i concorrenti, l’interesse pubblico alla regolarità della procedura e l’interesse dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici a incamerare i contributi in questione. PRASSI: AVCP - REGOLAMENTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI - AVCP (2008) Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità. GIURISPRUDENZA: CONTRIBUTO AVCP - CAUSALE VERSAMENTO - TAR CALABRIA RC (2008) Con la deliberazione del 10.01.2007, l´Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha stabilito che i soggetti partecipanti alle gare sono tenuti a versare all´Autorità un contributo di importo variabile in funzione dell´entità della gara, mentre il successivo art. 3, comma 3, precisa che il pagamento del contributo configura "condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente" e che spetta al singolo partecipante "dimostrare, al momento della presentazione dell´offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione", giacchè "la mancata dimostrazione dell´avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla gara". Poichè per espressa previsione dell´art. 3, comma 3, della deliberazione del 10.01.2007 dell´Autorità di vigilanza, è il pagamento del contributo a configurare "condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente", essendo onere di ogni singolo partecipante dimostrare, al momento di presentazione dell´offerta, "di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione", assume rilevanza quale causa di esclusione dalla procedura esclusivamente "la mancata dimostrazione dell´avvenuto versamento di tale somma" e non certo l´omessa indicazione del codice identificativo "CIG", quantomeno nell´ipotesi in cui non vi è nessun dubbio – oggettivamente rilevabile – circa l´imputabilità del versamento ad una specifica gara. PRASSI: TASSA SULLE GARE - NUOVI IMPORTI - AVCP (2008) Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008). GIURISPRUDENZA: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - INTERESSEA RICORRERE - TAR PIEMONTE (2007) La disposizione contenuta nell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, attribuisce, a tutela degli interessi collettivi, la legittimazione ad agire alle associazioni di categoria degli imprenditori; in particolare emerge la facoltà delle associazioni di esperire un’azione inibitoria, che porta, in caso di accoglimento della domanda, alla pronuncia di una sentenza con cui si ordina al soccombente la cessazione del suo comportamento illegittimo e l’astensione da esso per il futuro, ovvero, se non è già in atto una condotta abusiva, la si inibisce in via preventiva. L’art. 8 sopra citato risolve, così, il problema della tutela giurisdizionale degli interessi c.d. adespoti (ossia senza un titolare che non sono riconducibili cioè alla sfera giuridica di un soggetto determinato). La legge in tal modo crea un meccanismo per cui, attraverso il riconoscimento dell’azione, l’interesse di categoria viene ricollegato ad un centro di riferimento di tali interessi rappresentato dall’ente esponenziale, che ne diventa titolare. Tale norma riconosce e tutela una situazione giuridica che può essere definita in termini di diritto (e non di interesse legittimo) dell’associazione degli imprenditori ad impedire che siano predisposte ed utilizzate condizioni generali di contratto da reputare inique in base ai criteri sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002. Che si tratti di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, emerge non solo dalla lettera della legge che, come detto, appare incentrata sul problema del riconoscimento di tutela ad interessi collettivi, ma anche dal rilievo che nessun potere amministrativo, che possa incidere sulla situazione giuridica tutelata, è presente sia nella disciplina specifica dettata dall’art. 8 cit., sia nella generale disciplina della materia dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali regolata dal decreto legislativo n. 231 del 2002. Nel caso di specie l’eventuale accoglimento della domanda inibitoria comporta l’ordine per l’amministrazione di non inserire le clausole contrattuali inique negli atti di gara da predisporre limitando, perciò, la discrezionalità dell’amministrazione stessa in una fase delicatissima quale quella della predisposizione del regolamento contrattuale che costituisce un elemento fondamentale nella documentazione posta a base di gara, con la conseguenza che l’azione inibitoria incide sulle (future) procedure di affidamento. Inoltre la controversia non riguarda la tutela di interessi legittimi, e quindi non rientra nella giurisdizione amministrativa generale di legittimità. E’ da verificare quindi se la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva definita dagli articoli 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. NORMATIVA: AVCP - REGOLAMENTO DI CONTABILITA - AUTORITA LLPP (2007) Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità. NORMATIVA: RIORGANIZZAZIONE ORGANICO AVCP - DPCM (2007) Nuova definizione della pianta organica dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. PRASSI: TASSA AUTORITà PER GARE DI FORNITURE E SERVIZI - AVCP (2007) Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2007
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