D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 72. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:

a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;

b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.

2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine é di quattro giorni

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

PRASSI: CAUSE DI ESCLUSIONE ART 38 DLGS 163-06 - AVCP (2009)

E’ corretto l’operato della stazione appaltante che, nella specifica ipotesi di procedura di gara ristretta, comunica ai concorrenti che il capitolato d’oneri e ogni altra documentazione di gara saranno inviati con la lettera di invito a presentare l’offerta. Per quanto riguarda, invece, la contestata ammissione alla procedura di gara in esame la stazione appaltante è tenuta ad escludere l’impresa che ha omesso di allegare alla propria domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva circa l’assenza delle cause di esclusione, di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, in capo al direttore tecnico, non essendo ammissibile l’integrazione ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ inoltre legittima l’esclusione dalla gara di un’impresa che ha presentato un fatturato globale complessivo relativo al servizio oggetto della gara nel triennio pregresso inferiore rispetto a quello richiesto, non essendo incongrua o sproporzionata né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato globale complessivo relativo al servizio oggetto della gara, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo stimato per tutta la durata contrattuale. Al riguardo è utile richiamare un orientamento univoco della giurisprudenza, secondo cui le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione e di qualificazione anche più rigorosi e restrittivi di quelli stabiliti dalla legge, purché tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2304; Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5377) e si evidenzia, altresì, che la ragionevolezza di tali requisiti “superiori” viene valutata essenzialmente in correlazione al valore dell’appalto e alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara e, quindi, alla loro pertinenza e congruità rispetto allo scopo perseguito.

GIURISPRUDENZA: TERMINE RICEZIONE OFFERTE E CHIARIMENTI - DIFFERIMENTO - TAR UMBRIA (2009)

Il bando indica solo il termine “ultimo” per la presentazione delle offerte; sicché sarebbe perfettamente legittimo che un concorrente presentasse l’offerta, al limite, il primo giorno successivo alla pubblicazione del bando. Ma si potrebbe forse sostenere che, essendo previsto il meccanismo della richiesta e della pubblicazione dei chiarimenti, sarebbe più prudente astenersi dall’inviare l’offerta con troppo anticipo e attendere di conoscere i chiarimenti. Tuttavia, anche volendo seguire quest’ultimo criterio, resta il fatto che non si può ragionevolmente esigere che quell’attesa si prolunghi fino all’ultimo istante – il che porrebbe i concorrenti a rischio di incorrere nella tardività della presentazione per un qualsivoglia disguido imprevisto. D’altra parte, vi è pure l’esigenza di lasciare ai concorrenti, dopo la pubblicazione dei chiarimenti, un ragionevole margine di tempo per adeguare i contenuti dell’offerta. Di tutti questi problemi si è dato carico il legislatore, dettando l’art. 72, comma 3, del codice, che ha individuato in sei giorni (ovvero quattro, in casi particolari) il giusto intervallo fra la pubblicazione degli ultimi chiarimenti e la scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’art. 72, comma 3, del codice va interpretato nel senso che se le informazioni non sono state richieste in tempo utile, l’ente appaltante non potrà essere considerato inadempiente se non risponde o se risponde tardivamente. Ma altro è dire questo, e altro sarebbe dire che la pubblicazione tardiva (pur se giustificata dall’altrettanto tardiva formulazione della richiesta) vincoli tutti i concorrenti sino al punto da rendere inammissibile l’offerta nella quale non si faccia espressa menzione e accettazione dei chiarimenti tardivamente pronunciati. Nell’ipotesi che una richiesta tardivamente pervenuta dia motivo all’ente appaltante di formulare un chiarimento tanto importante da rendere necessario che “tutti” i concorrenti ne prendano visione e lo accettino formalmente, allora l’ente appaltante – per rispettare la par condicio - dovrà congruamente prorogare il termine per la presentazione delle offerte e invitare coloro che l’avessero già presentata a ritirarla e ripresentarla.

GIURISPRUDENZA: ATI VERTICALE - CONSIGLIO DI STATO (2007)

Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma. Dal tenore testuale del comma 7 dell’articolo 13 della legge 109 del 1994, secondo cui il regolamento «definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma», si evince che le opere, per l’esecuzione delle quali si deve imporre la costituzione di associazioni d’imprese di tipo verticale se l’affidatario non sia in grado di realizzarle esso stesso, coincidono con le categorie OS del regolamento del 2000; l’istituzione delle quali risponde anche, pertanto, alla funzione di evitare ogni soggettivismo di valutazione. Ne segue che è illegittimo imporre la costituzione di un’associazione d’imprese di tipo verticale, quando le opere siano tutte di categorie OG.

 
 
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