D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

 
     

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Art. 59. Accordi quadro

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.

4. Quando un accordo quadro é concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5. Quando un accordo quadro é concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 32, direttiva 2004/18)

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art. 253 co. 1-bis: 1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007: a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza; [b) articolo 49, comma 10] (lettera soppressa dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007); [c) articolo 58;] (lettera soppressa dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari. (comma inserito dal comma 1, lettera c) dell’art.1-octies del DL 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 in vigore dal 13/07/2006, successivamente così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, successivamente modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

NORMATIVA: CONVENZIONI CONSIP 2009 - MIN FINANZE (2009)

Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999. (09A03740)

NORMATIVA: CONVENZIONI CONSIP - MIN ECONOMIA (2009)

Attuazione dall'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.A.

PARERI

QUESITO del 20/07/06 - Accordi Quadro - : Con riferimento alla previsione di cui all'art.59 (Accordi Quadro) del D.Lgs.163/2006, mi interessa conoscere se l'importo da considerare nella relativa gara da aggiudicare ex artt.81 e ss. sia costituito dalla sommatoria delle annnualità previste per i singoli appalti da aggiudicare di anno in anno oppure se debba essere considerata una sola annualità. In sostanza, l'importo a base d'asta della gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro deve considerare tutto il periodo di validità dell'accordo stesso oppure no?

RISPOSTA del 29/03/07: Premesso che, ai sensi dell’art. 1 octies della L. 12 luglio 2006, n. 228, l’applicazione dell’istituto dell’accordo quadro nei settori ordinari è rinviata al 1° febbraio 2007, salve le procedure avviate nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Codice dei contratti e il 13 luglio 2006 (data di entrata in vigore della predetta legge di conversione del d.l. 173/2006), l’entità dell’importo a base d’asta della procedura indetta per selezionare gli operatori economici con cui concludere l’accordo quadro, pur non espressamente indicata nell’art. 59 del d.lgs. 163/2006, si desume dal combinato disposto delle disposizioni degli articoli 29, comma 13, relativo ai metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, e 64, comma 4, relativo ai contenuti dei bandi di gara. Nella fattispecie, a mente della prima delle due disposizioni “per gli accordi quadro ......il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro”, mentre l’Allegato IX A al Codice, richiamato dal succitato art. 64, comma 4, nel riportare gli elementi e le informazioni da inserire nel bando di gara precisa, distintamente con riguardo ai lavori, servizi e forniture che occorre indicare “il valore complessivo stimato... per l’intera durata dell’accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare”. Ne segue che l’importo a base d’asta non può che corrispondere al valore complessivo risultante dalla sommatoria dei singoli appalti da aggiudicare sulla base dell’accordo quadro. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 31/12/06 - Accordi Quadro - : Oggetto: Accordo quadro Con riferimento alla previsione di cui all'art.59 (Accordi Quadro) del D.Lgs.163/2006, mi interessa conoscere se l'importo da considerare nella relativa gara da aggiudicare ex artt.81 e ss. sia costituito dalla sommatoria delle annnualità previste per i singoli appalti da aggiudicare di anno in anno oppure se debba essere considerata una sola annualità. In sostanza, l'importo a base d'asta della gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro deve considerare tutto il periodo di validità dell'accordo stesso oppure no?

RISPOSTA del : Premesso che, ai sensi dell’art. 1 octies della L. 12 luglio 2006, n. 228, l’applicazione dell’istituto dell’accordo quadro nei settori ordinari è rinviata al 1° febbraio 2007, salve le procedure avviate nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Codice dei contratti e il 13 luglio 2006 (data di entrata in vigore della predetta legge di conversione del d.l. 173/2006), l’entità dell’importo a base d’asta della procedura indetta per selezionare gli operatori economici con cui concludere l’accordo quadro, pur non espressamente indicata nell’art. 59 del d.lgs. 163/2006, si desume dal combinato disposto delle disposizioni degli articoli 29, comma 13, relativo ai metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, e 64, comma 4, relativo ai contenuti dei bandi di gara. Nella fattispecie, a mente della prima delle due disposizioni “per gli accordi quadro ......il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro”, mentre l’Allegato IX A al Codice, richiamato dal succitato art. 64, comma 4, nel riportare gli elementi e le informazioni da inserire nel bando di gara precisa, distintamente con riguardo ai lavori, servizi e forniture che occorre indicare “il valore complessivo stimato... per l’intera durata dell’accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare”. Ne segue che l’importo a base d’asta non può che corrispondere al valore complessivo risultante dalla sommatoria dei singoli appalti da aggiudicare sulla base dell’accordo quadro. (fonte: Veneto Appalti)

 

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