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Art. 55. Procedure aperte e ristrette 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3. 2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione é quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. 4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81 comma 3. 5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. 6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, per l’affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e successivamente così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) ELENCO LEGGI COLLEGATE: (artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999) GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: RISARCIMENTO DANNI PER ILLEGITTIMITÀ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - CONSIGLIO DI STATO (2009) Nel caso di specie, giova innanzitutto premettere che nessun dubbio può esservi sulla ammissibilità della domanda risarcitoria, stante l’appurata illegittimità del provvedimento con cui è stata indetta la gara di appalto con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, irrilevanti essendo sul punto le deduzioni dell’appellante circa la asserita mancata prova da parte della ricorrente della possibile aggiudicazione (trattandosi di profilo che attiene alla fondatezza della domanda risarcitoria ovvero che incide sulla concreta determinazione del quantum). Né può sostenersi che l’intervenuto fallimento della società ricorrente e la circostanza che la curatela non abbia provato di essere stata autorizzata a proseguire l’attività di impresa rendono improcedibile la domanda risarcitoria, perché anche tali deduzioni riguardano in realtà la fondatezza della domanda ovvero la concreta determinazione del danno risarcibile. Tuttavia, pur ammettendosi che non costituisce motivo di inammissibilità della pretesa risarcitoria una domanda giudiziale asseritamene generica, purchè, come nel caso in esame, possa agevolmente ricavarsi l’intenzione della parte di ottenere il ristoro del danno conseguente all’illegittimità dell’attività provvedimentale e che, pertanto, ben può il giudice fissare il risarcimento del danno (genericamente) richiesto con riferimento alla perdita di chanche, senza che ciò possa configurarsi una violazione dell’art. 112 c.p.c., non può rilevarsi che nessuna prova è stata fornita né dell’effettiva perdita di chance, né di altri danni (neppure a livello di indizi) direttamente conseguenti al ricordato provvedimento illegittimo. Ciò impone il rigetto della domanda risarcitoria, non potendo essere utilizzato il criterio del 10% dell’importo a base d’asta, come ritenuto dai primi giudici, che costituisce mezzo di quantificazione del danno e non anche prova dello stesso, tanto più che certamente il risarcimento del danno costituisce una riparazione ulteriore rispetto a quello principale conseguita con l’annullamento del provvedimento impugnato. PRASSI: GARE TUTELA DEGLI ANIMALI - MIN LAVORO (2009) Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. GIURISPRUDENZA: TRATTATIVA PRIVATA ACCOMPAGNATA DA GARA UFFICIOSA - EFFETTI - TAR CAMPANIA NA (2009) In merito al rapporto tra aggiudicazione e stipulazione del contratto nel caso di trattativa privata accompagnata da gara ufficiosa: "La giurisprudenza sull’argomento, come consolidatasi nel tempo, appare univoca nel ritenere che, nel sistema di contrattazione a trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa, diritti ed obblighi per la p.a. ed il privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all’atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, bensì, semplicemente, l’effetto di individuazione dell’offerta migliore, cui segue la fase delle trattative precontrattuali. L’individuazione dell’offerta migliore resta, pertanto, un atto sostanzialmente discrezionale, al di fuori di ogni automatismo, con la conseguenza che non può assumere il valore di conclusione del contratto. L’amministrazione, dunque, anche a seguito della individuazione della offerta apparentemente più conveniente non è vincolata – almeno in ordine all’an – a procedere in un momento successivo alla stipulazione del contratto definitivo. La stazione appaltante può, pertanto, valutare discrezionalmente la vantaggiosità dell’offerta, sebbene individuata quale la migliore presentata in sede di gara ufficiosa. In particolare, si ritiene che "L’Amministrazione che persegua l’affidamento di un contratto mediante trattativa privata conserva fino alla sua stipulazione la possibilità di recedere dal procedimento anche per ragioni di mera opportunità (non potendo dirsi consolidato sino ad allora alcun diritto soggettivo), dovendo dare solo una legittima motivazione della propria scelta, senza che in tali casi possa sorgere nel privato neppure un diritto al risarcimento del danno." (cfr. nei termini da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 maggio 2004, n. 4360)" (così TAR Lazio Roma, Sez. II, 3 settembre 2008 n. 8046). GIURISPRUDENZA: PROCEDURA NEGOZIATA - CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA - CONSIGLIO DI STATO (2008) In una procedura negoziata da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, appare condivisibile l’osservazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale la stazione appaltante ha comunicato alle partecipanti solo il miglior punteggio conclusivo attribuito, formato dalla sommatoria di merito tecnico ed offerta economica, da cui non è possibile ricavare il dato relativo all’offerta economica, sul quale sarebbe stato impostato il confronto concorrenziale. Di conseguenza, l’informazione fornita dalla stazione appaltante non ha inciso sulla par condicio dei concorrenti. Osserva, inoltre, il collegio che in realtà l’impostazione seguita dall’appellata non appare censurabile, in quanto la fase negoziale ha lo scopo di migliorare ulteriormente la miglior offerta presentata, per cui correttamente viene posto a disposizione degli interessati il dato costituito dalla base dei rilanci da proporre all’appaltante. In merito alla verifica dell’anomalia dell’offerta, invece, la Sezione conferma, condividendolo, l’orientamento già espresso con la decisione 21 novembre 2002, n. 6415, secondo il quale la legge 7 novembre 2000, n. 327, non si propone di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi. Infatti l’art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 327, esplicitamente dispone che nelle gare d’appalto di servizi devono essere dichiarate anomale le offerte che si discostano in modo evidente dai parametri ivi indicati tra i quali il costo del lavoro, accertato mediante le tabelle ministeriali relative. Il D.M. 16/6/2005 espressamente dichiara che il costo del lavoro ivi indicato costituisce un dato medio, e quindi suscettibile di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie. GIURISPRUDENZA: CRITERI DI SCELTA TRA IL PREZZO PIù BASSO E L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIù VANTAGGIOSA - TAR SICILIA PA (2008) Ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. n. 163/2006: “Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.”. L’art. 81 pone una sostanziale equipollenza tra i criteri di valutazione delle offerte, la cui scelta è rimessa all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante. Si tratta peraltro di una discrezionalità che è orientata dalla stessa norma in esame, dovendo la stazione appaltante procedere alla scelta “in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto”. Il limite che pone la norma è quindi quello dell’adeguatezza, della logicità e della ragionevolezza del sistema prescelto in relazione alle caratteristiche dell’appalto desumibili dalle prescrizioni del bando di gara e del capitolato speciale. In sostanza ogniqualvolta l’oggetto del contratto sia oltremodo elementare e standardizzato si giustificherà la scelta del criterio del prezzo più basso; al contrario, qualora l’oggetto del contratto sia più articolato, di talché occorre tenere conto di una pluralità di elementi, anche qualitativi, e non solo del prezzo, la scelta dovrà orientarsi verso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. GIURISPRUDENZA: OFFERTA PIù VANTAGGIOSA E PERCENTUALE DI RIBASSO - TAR LAZIO RM (2007) Poiché l'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 rimanda alle norme di gara la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non appare illegittima la scelta dell'Amministrazione di definire il vantaggio in riferimento all'art. 73, lett. b), del R.D. n. 827/1924 cit., con il sistema delle offerte segrete al massimo ribasso, da confrontare con la massima percentuale ammissibile come indicata in una scheda segreta predisposta. Correttamente dunque la commissione giudicante ha applicato, nell'ordine delle sue competenze, la normativa speciale della gara con formazione della scheda segreta del massimo ribasso ammissibile, riguardo al quale l'offerta della ricorrente, che presenta una percentuale di ribasso superiore, riveste caratteristiche di anomalia. Il bando di gara in questione, richiama gli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), indicando in tal modo nel metodo dell'offerta più vantaggiosa lo strumento cardine di valutazione. Il disciplinare, ribadito al punto 2 il rinvio al sistema dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e previsto un massimo di cinquanta punti per le offerte tecniche – in ragione di determinati parametri – e altrettanti per le offerte economiche, richiama (punto 5) l'art. 73, lett. b), del R.D. 23.5.1924 n. 827 (regolamento di contabilità generale dello Stato) e definisce espressamente il criterio per la valutazione del vantaggio delle offerte a mezzo presentazione delle stesse in forma segreta per raffrontarle con la percentuale di massimo ribasso sul prezzo base dell'appalto, da indicare in una scheda segreta predisposta dall'Amministrazione. Nel caso di specie la gara è aggiudicabile con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la definizione del vantaggio economico comprende tre diversi criteri: la predeterminazione di un limite di punteggio nel massimo (cinquanta), l'indicazione del prezzo base su cui calcolare le percentuali di ribasso, la fissazione della soglia di anomalia nella percentuale di massimo ribasso indicata nella scheda segreta predisposta in sede di gara e confrontabile con offerte segrete in riferimento al metodo di cui all'art. 73, lett. b), del R.D. n. 827/1924. La regola di cui all'art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e logiche di garanzia dei principi costituzionali di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa richiedono che l'esercizio della facoltà delle amministrazioni appaltanti di escludere la valutazione della congruità delle offerte – definito anche ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 – sia preceduto dall'esplicitazione dei motivi di non convenienza alla stregua della valutazione dell'interesse pubblico, come in tutti i casi di esercizio di attività discrezionali. Pertanto il provvedimento di esclusione della ricorrente, privo della valutazione di congruità dell'offerta, è illegittimo per violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, oltre che dell'art. 3 della L. n. 241/1990, così come sono illegittimi bando e disciplinare di gara che non indicano le modalità di presentazione delle giustificazioni delle offerte anomale come richiesto dall'art. 86, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006. PARERI QUESITO del 17/05/07 - Cauzione provvisoria - : Questo Comune ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 53, comma 6 e 55 del DLgs.n. 163/2006, per l'appalto dei lavori di riqualificazione della piazza principale cittadina con la contestuale alienazione di immobile ad uso commerciale previsto in progetto. Il disciplinare di gara (integrativo del bando) ha contemplato, ai fini dell'offerta per l'acquisizione dell'immobile commerciale di cui sopra la seguente testuale modalità di costituzione della cauzione: "1.4.11 - quietanza originale comprovante il deposito a titolo di cauzione provvisoria di euro 30.000,00 (trentamila/00), pari al 10% dell’importo a base d’asta dell’immobile in cessione da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano ag. di Calolziocorte. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti devono contenere, a pena di esclusione, quanto in essi previsto. La mancanza anche di un solo dei documenti o delle dichiarazioni richieste comporta l’esclusione dalla gara". In fase di gara la commissione non ha ammesso un concorrente, che ora si duole e minaccia ricorsi, che aveva presentato in riferimento all'immobile in cessione una polizza fidejussoria secondo tipologia prevista per i lavori avente durata limitata a gg.180 dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Poichè la cauzione richiesta dal disciplinare di gara persegue finalità diverse da quelle relative ai lavori e poichè il bando è lex specialis non si ritiene di aderire alle osservazioni dell'escluso che, peraltro cita a sostegno: Consiglio di Stato sez V 29.11.2005, n. 6774 - TAR lombardia sez. I 14.6.1988, n.372 - TAR Sicilia sez. I Catania 11.7.1989, n. 822, afferma, ma senza fondamento (si applicherebbe l'esclusione automatica) che in caso di ammissione sarebbe il vincitore della gara. RISPOSTA del 02/07/08: In base agli elementi forniti nel quesito, non paiono esservi profili di illegittimità. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/12/06 - Normativa applicabile - : Con nota n.65393 del 5 dicembre 2006 codesto Dipartimento sottopone all'attenzione dello Scrivente alcune norme del D. lgs 163 del 12 aprile 2006 ed in particolare: 1. Art. 7 comma 8; la norma dispone che le comunicazioni all'autorità di vigilanza si rendono obbligatorie solo per contratti di importo superiore a 150.000 euro."Sarebbe quindi auspicabile apportare una modifica al sistema di trasmissione dei dati relativi ai lavori al di sotto di 150.000 euro e quindi anche per lavori affidati a mezzo di cottimo o cottimo appalto che ad oggi, i RUP, in relazione al funzionamento del sistema Sinap sono obbligati ad inoltrare alla suddetta autorità". Codesto Dipartimento in particolare suggerisce di eliminare l'inoltro dei dati anche alla citata autorità limitando la trasmissione ai soli documenti previsti dal comma 17 dell'art. 4 del testo coordinato della l. 109/94 con la normativa regionale. 2. Artt. 53, 54, 55 e 155 per i lavori sopra soglia; l'art. 53 comma 2 del codice nell'individuare l'oggetto dell'appalto non prevede più l'appalto concorso di cui all'art. 20 comma 4 del testo coordinato. Tuttavia, secondo codesto Dipartimento tale norma " non pone alcun veto all'oggetto delle prestazioni di appalto tipiche di un appalto concorso" trovando collocazione nell'ambito delle procedure aperte e potendo essere legittimamente applicate anche per i contratti sopra soglia. Si chiede quindi di confermare se "il ricorso al suddetto criterio sarebbe possibile solo mediante procedura aperta così come implicitamente desumibile da un'attenta lettura degli artt. 20 e 21 comma 1 ter del citato testo coordinato nonché dal capitolo XIII della circolare LL.PP n. 1402/2002" . Tale circostanza confermerebbe la validità dell'art. 37 quater primo comma lett. a (che prevede la facoltà di ricorrere alle procedure di appalti concorso). 3. art. 112; ai sensi dell'art. 30 comma 6 della normativa regionale gli enti appaltanti possono procedere alle verifiche dei progetti anche tramite gli uffici tecnici delle stazioni predette mentre il legislatore nazionale all'art. 112 ha disposto anche per le strutture pubbliche l'accreditamento.Si ritiene opportuno pertanto " che qualora dovesse il legislatore regionale condividere l'obbligatorietà delle procedure adottate dallo Stato emani le necessarie direttive mirate all'acquisizione dei suddetti requisiti da parte degli operatori pubblici interessati". 4. Art. 239 e seguenti; poiché la materia del contenzioso rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato e poiché sono state introdotte sostanziali modifiche alle procedure correlate all'accordo bonario, " le stesse andrebbero applicate anche dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del testo coordinato ancorché le ll.rr. in materia di contenzioso, facciano esplicito riferimento all'art. 31 bis della l. 109/94". RISPOSTA del 01/12/06: In relazione ai quesiti come sopra prospettati sembra necessario premettere che come già chiarito nel proprio precedente parere prot. N. 13583/198.11.06 del 4 agosto 2006 reso all'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste e con la circolare assessoriale prot. N. 45980 del 18 settembre 2006 dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici, il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, trova applicazione nella Regione siciliana unicamente per gli appalti di forniture e servizi anche nei settori esclusi, in virtù del rinvio "dinamico" alle norme statali previsto dagli artt. 31 co1, 32 co.1 e 33 co1 della l.r. n. 7/2002, che consente l'adeguamento della legge regionale alle modifiche intervenute nell'ordinamento statale. Per quanto riguarda i lavori pubblici, poiché la legge regionale prevede invece espresso rinvio statico, è necessaria l'emanazione di una normativa regionale di adeguamento e pertanto in attesa del suddetto adeguamento, trova applicazione in Sicilia la legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 7 comma 8 del codice le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio i dati relativi ai contratti di importo superiore a 150.000 euro mentre nella normativa regionale è previsto altresì che per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000 e 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici note informative sintetiche con cadenza trimestrale . Tale disposizione con indubbia finalità di garanzia e trasparenza amministrativa anche per i contratti di limitato importo deve continuare a ritenersi applicabile fintantochè non verrà disposto diversamente. Stesso discorso vale per l'appalto concorso applicabile anche per i contratti sopra soglia ex art. 20 e art. 21 comma 1 ter. L. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale. Rispetto a tale sistema il nuovo codice dei contratti prevede, all'art. 53, (norma la cui efficacia per i commi 2 e 3 , è stata differita dall'art. 1 del D. L.vo 26 gennaio 2007 n. 6, al 1° agosto 2007) oltre all'appalto di sola esecuzione, anche l'appalto avente ad oggetto progettazione esecutiva e esecuzione, ammettendone il ricorso in termini generali; inoltre viene previsto un ultimo tipo di appalto il cui oggetto è costituito, come nel caso precedente, dalla progettazione esecutiva e dall'esecuzione ma, in questo caso, la progettazione definitiva è redatta dall'appaltatore e valutata in uno all'offerta economica ai fini dell'aggiudicazione. Tale ipotesi richiama la figura dell'appalto concorso che il Codice non prende più in considerazione. Tuttavia, fino a quando non si procederà all'adeguamento della normativa regionale nel senso suindicato, dovrà continuare ad applicarsi la disciplina prevista dalle leggi regionali, compreso l'art. 37 quater primo comma lettera a) nel testo coordinato con la normativa regionale. Allo stesso modo dovrà continuare ad applicarsi l'art. 30 comma 6 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale, relativamente alla verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori e non l'art. 112 del codice che ha introdotto un sistema più articolato in materia prevedendo anche per le stazioni appaltanti un sistema interno di controllo di qualità. Per quanto riguarda, infine, gli artt 239 e seguenti del codice che hanno introdotto modifiche in materia di contenzioso, si ritiene che le stesse vadano applicate a prescindere da un espresso recepimento da parte del legislatore regionale trattandosi di materia riservata alla competenza legislativa statale. (fonte: Ufficio Legale Regione Sicilia) QUESITO del 01/01/07 - Ambito applicazione LR 27/03 - Codice dei contratti: Si chiede di conoscere se alla data attuale, in vigenza del D.Lgs. 163/06, sia ancora applicabile la normativa della L.R. 27/03 in generale ed in particolare nella materia di affidamenti dei LL.PP. Nel caso specifico si chiede se un lavoro di "costruzione di una nuova strada" il cui importo a base d'asta ammonta a € 130.000,00 possa essere affidato a trattativa privata diretta con unica ditta ai sensi dell'art. 33 lett. a) della L.R. 27 oppure se è necessario appaltare con procedura aperta o ristretta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.163. RISPOSTA del : L’entrata in vigore del D.Lgs, 163/2006 ha posto la questione del suo impatto sulla previgente normativa regionale in materia di appalti pubblici, in ragione della posizione fortemente restrittiva delle competenze legislative delle regioni codificata all’art. 4, con particolare riguardo al divieto di legiferare in modo difforme dallo stesso Codice dei contratti in ordine a tutti gli oggetti elencati al comma 3 del citato art. 4. A fronte della situazione di incertezza normativa venutasi a creare, la Regione del Veneto ha approvato un atto di indirizzo (D.G.R. n. 2155 del 4 luglio 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 68 del 1° agosto 2006) col quale invita le Stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale ad applicare la L.R. 27/2003, anche con riguardo alle ipotesi per le quali è consentito il ricorso all’istituto della procedura negoziata. Le modifiche apportate al Codice dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore hanno reso necessario confermare la validità ed integrare ulteriormente le linee guida di cui alla D.G.R. 2155/2006 con un ulteriore provvedimento (D.G.R. 310 del 13 febbraio 2007, pubblicata sul sito della Giunta regionale- pagina LAVORI PUBBLICI). In tale ultimo provvedimento, in particolare, vengono fornite indicazioni operative per coordinare le ultime modificazioni al D.Lgs. 163/2006 con la legge regionale in materia di lavori pubblici. In relazione alla fattispecie in esame, la deliberazione precisa che “L’ulteriore dilazione dell’entrata in vigore, per i soli lavori pubblici, delle disposizioni di cui agli artt. 56 e 57 del Codice dei contratti in tema di procedura negoziata nei settori ordinari, non incide sulle indicazioni della deliberazione 2155/2006, sicché in tale prospettiva continua a trovare applicazione l’art. 33 della L.R. 27/2003.”. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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