D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

 
     

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Art. 50. Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione

1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:

a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;

b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;

c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;

d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo 49.

2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.

3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: AVVALIMENTO E ALBO GESTORI AMBIENTALI - TAR PUGLIA BA (2009)

Mentre la qualificazione SOA è normalmente oggetto di avvalimento, come risulta dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, altrettanto non può dirsi per gli altri "sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture" per i quali le disposizioni dell'articolo 50 “si applicano, in quanto compatibili”. Va escluso che possa essere oggetto di avvalimento il requisito di capacità tecnica relativo alla gestione dei rifiuti alla bonifica dei siti inquinati, in quanto questa attitudine è ancorata per legge a rigorose procedure autorizzatorie pubbliche e riguarda un'attività qualificata come pericolosa per la salute e per l'ambiente, sottoposta perciò a rigorose misure di precauzione e di sicurezza. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è regolata dall’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Per la specifica categoria 10, la disciplina contiene una serie di particolarità quanto alle garanzie economiche e di professionalità, giustificate dalla pericolosità di tale tipo di attività. È infatti imposto (v. deliberazione 30 marzo 2004 n. 1 del Comitato nazionale dell’Albo) alle imprese il possesso (ovvero la “piena ed esclusiva disponibilità”) delle attrezzature minime, specificamente individuate nella tipologia e nel loro valore, e la presenza di responsabili tecnici con precisi requisiti professionali. A norma dell'articolo 49, secondo comma, lettera d), 12 aprile 2006 n. 163 […] non vengono minimamente menzionati gli appositi macchinari, il personale specializzato ovvero all’uopo addestrato e le ulteriori garanzie condizionanti l’iscrivibilità della ditta alla categoria 10 dell'Albo ambientale, che rappresentano d'altra parte le risorse indispensabili per poter svolgere l'attività di bonifica dei siti inquinati dall’amianto.

PRASSI: COMMISSIONE EUROPEA - NUOVE CONTESTAZIONI SULLA NORMATIVA ITALIANA RELATIVA AGLI APPALTI - ANCE (2008)

Nuove contestazioni della Commissione UE alla normativa italiana sugli appalti. Attraverso tale comunicato vengono illustrati sinteticamente i principali rilievi della Commissione UE in relazione ad alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici, quali: 1) Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione. Art. 24, comma 1, Codice. 2) Soggetti cui possono essere affidati gli appalti pubblici. Articolo 34 del Codice. 3) Non subappaltabilità opere ad alto contenuto tecnologico. Articolo 37, comma 11 del Codice. 4) Verifica requisiti dei partecipanti alla gara. Articolo 48 del Codice. 5) Avvalimento gara per gara. Articolo 49, comma 6 del Codice. 6) Avvalimento in sede di qualificazione SOA. Articolo 50, comma 1, lett. a) del Codice. 7) Dialogo competitivo. Articolo 58, commi 5, 13 e 15 del Codice. 8) Criteri dell‘offerta economicamente più vantaggiosa. Articolo 83, comma 4 del Codice. 9) Promotore. Articolo 153, comma 3 e 155 del Codice. 10) Opere di urbanizzazione a scomputo. Articolo 32 comma 2 lett. g) del Codice

PARERI

QUESITO del 29/11/07 - Requisiti economici - : Bando di gara pubblicato sul sito Min. Infr. Il …. - Prolungamento della pista di volo …. Quesito: Il bando contiene il vincolo per la partecipazione della cifra di affari in lavori di tre volte l'importo complessivo dei lavori negli ultimi 5 anni. Importo che è totale per l'impresa singola a partecipare mentre si riduce nela caso di riunione orizzontale ecc. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Confindustria di C., con riferimento al limite imposto scrive: "richiedendo una generica cifra di affari in lavori, il carattere pretestuoso e pregiudizievole di tali specifiche richieste atteso che, il non condurre proporzionalmente tale specifico requisito alle categorie di qualificazione individuate dal bando di gara, fa si che esse risultino slegate dalla natura tecnicca dei lavori e, pertanto non trovino giustificazione nelle specifiche esigenze imposte dall'oggetto dell'appalto, contravvenedo agli stessi principi giurisprudenziali che potrebbero giustificare le scelte della società aeroportuale (cons. Stato, Sez. V, 31/12/2003, n. 9305)." Chiedo se aver inserito nel bando tale limite di partecipazione è in contrasto con le norme e leggi.

RISPOSTA del 30/10/08: Si premette che in base ai dati forniti si classifica il soggetto richiedente tra le imprese pubbliche non amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori speciali. Se così è, tali soggetti hanno la facoltà di qualificare i concorrenti alle procedure di gara in applicazione della Sezione V, Capo III della Parte III del Codice. In particolare l’art. 233 del Codice sancisce la possibilità di prevedere criteri di qualificazione oggettivi e trasparenti, nel rispetto dei principi desumibili dagli artt. da 39 a 50 del Codice. Dalle citate norme, nonché dalle equivalenti regole comunitarie si evince come sia possibile richiedere ai partecipanti capacità riguardanti l’intero fatturato dell’impresa, a prescindere dalla specializzazione dei lavori. Vero è che tale parametro dovrebbe essere abbinato a quello di fatturazione negli specifici lavori oggetto di appalto. A dire, in se il requisito da voi posto non è illegittimo, ma dovrebbe essere stato abbinato ad un ulteriore requisiti maggiormente attinente all’oggetto dell’appalto; di questo secondo dato non si dispone in base alle risultanze della domanda. (fonte: Ministero Infrastrutture)

 

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