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Art. 43. Norme di garanzia della qualità 1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995) GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: RIDUZIONE CAUZIONE - ATTESTAZIONE SOA - CGA SICILIA (2009) L´attestazione SOA costituisce, per ciò che concerne certificazione e dichiarazioni, un contenitore qualificato, dalla funzione pubblicistica assegnatagli dall´ordinamento, e dalla forza di "prova" esclusiva del suo contenuto (che non può essere revocato in dubbio dalla stazione appaltante, nei limiti di sua validità), ai fini della partecipazione alla gara dell´operatore che ne è titolare e del possesso in capo al medesimo dei requisiti di partecipazione in esso attestati. È invece lecito dubitare che, in assenza di SOA, la qualificazione o la dichiarazione di qualità non possano essere comprovati per finalità differenti – quali il dimezzamento della cauzione – ove, il soggetto che ne abbia titolo in base a certificazione non ne sia in possesso. Non è dato, in tale ottica, negare valore giuridico alle certificazioni di qualità aziendale ovvero al possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione. GIURISPRUDENZA: DIMIDIAZIONE CAUZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - DIMOSTRAZIONE - TAR CALABRIA CZ (2009) In base alla normativa vigente, il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere provato attraverso la attestazione della SOA, sicché una impresa certificata non può documentare in altro modo il requisito predetto, anche attraverso l´allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualità. La chiara esposizione della norma non dà adito a dubbi sulla insostituibilità della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualità certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA. L´attestazione SOA, invero, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente, bensì assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato "da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000", dotati, cioè, di precisa qualificazione. Per questo motivo non è sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualità rilasciato dall´organismo di certificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l´onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attività, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a ciò legittimati - cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.p.r. 34/2000-, in contraddizione con le finalità dell´affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese. GIURISPRUDENZA: DOCUMENTAZIONE DI GARA - RICHIESTA REQUISITI TECNICI E DI QUALITÀ - CONSIGLIO DI STATO (2009) Per gli appalti di forniture e servizi il primo comma dell’art. 42 del d.lg.v n. 163 del 2006 indica ed elenca “i modi” ed i documenti che, “a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi” possono essere utilizzati dai concorrenti per dare “dimostrazione delle capacità tecniche”. Al secondo comma, l’art. 42 del d.lgv n. 163 del 2006 demanda alla stazione appaltante di precisare “nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati”. Infine, l’art. 43 del 2006 dispone che le stazioni appaltanti possono richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti (le stazioni appaltanti “qualora richiedano”). L’uso della congiunzione condizionale, introduttiva del periodo ipotetico, sta a significare che è in facoltà della stazione appaltante esigere la presentazione di certificazioni di qualità. GIURISPRUDENZA: CERTIFICAZIONE ISO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - TAR SICILIA PA (2008) Per orientamento giurisprudenziale anche le copie delle certificazioni di qualità potrebbero cadere sotto il disposto dell’art. 19 DPR 445/2000 in materia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, giacchè gli organismi deputati a tale certificazione, sebbene di natura privata, rilascerebbero attestazioni aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 121), e che, quindi, il certificato di qualità bene potrebbe essere prodotto in gara tramite una autocertificazione (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2007, n. 1790 e 11 maggio 2007, n. 2355), o, come ritenuto dall’Autorità di vigilanza del settore, tramite copia conforme all’originale. Si tratta di un orientamento che, evidentemente, da un lato, muove da una lettura estensiva dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 e d’altro lato, preferisce una interpretazione non tassativa dell’art. 4, comma III, DPR 34/2000, per il quale “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA” , nel senso che non ritiene indispensabile che il requisito sia comprovato esclusivamente mediante l’attestazione dell’organismo SOA. Tuttavia ritiene il Collegio che, nel caso in esame, i principi esposti dalla giurisprudenza invocata dalla ricorrente non possano trovare applicazione a causa delle peculiarità della fattispecie. In primo luogo, occorre rilevare che nel caso in esame la prova del requisito mediante attestazione contenuta nella certificazione SOA era richiesta dalla stessa lex specialis della procedura, posto che il bando di gara, quanto alle “Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione”, prevedeva che i concorrenti, all’atto dell’offerta, dovessero “essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema di qualità … riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lettere a) e b) del “testo coordinato” e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000...”. In secondo luogo, deve rilevarsi che la concorrente non ha prodotto in gara nè una dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso del requisito in parola, nè una copia conforme all’originale della certificazione di qualità, bensì una mera fotocopia di tale documento. GIURISPRUDENZA: CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - PROVA PER EQUIVALENTE - CONSIGLIO DI STATO (2007) L’art. 14, co. 4, del d.lgv n. 157 del 1995 testualmente recita: “le amministrazioni aggiudicatrici… ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”. Tale norma non ha introdotto una clausola generale di equivalenza delle misure di garanzia individualmente adottate alla certificazione tecnica di qualità secondo le norme internazionali, ma ha limitato la sfera di ammissibilità delle “misure equivalenti” ai casi in cui “il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”. Peraltro l’art. 14, co. 4, del del d.lgs n. 157 del 1995, recentemente abrogato, è stato trasfuso nell’art. 39 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 la cui intestazione richiama la direttiva 2004.18, sancendo in tal modo una corrispondenza di contenuti sul punto tra la direttiva 92.50, recepita con d. lgv n. 157 del 1995, e la direttiva 2004.18. la VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato essere “erronea la tesi del Tribunale Amministrativo Regionale per la quale nell’ipotesi in cui la stazione appaltante richieda il possesso della certificazione di qualità non possa chiedersi altro al concorrente…” trovando applicazione l’art. 14, co. 4 del d.lgs n. 157 del 1995 per cui “il bando, nella parte in cui non l’escluda espressamente, deve essere interpretato in conformità alle norme comunitarie ed interne che consentono di dare rilievo ad “altre prove”..”. Attenendosi a tale condivisibile indirizzo, il Collegio non può condividere la conclusione cui perviene il giudice di prime cure per il quale soltanto il possesso all’atto della presentazione dell’offerta della certificazione UNI EN ISO 9001 avrebbe dato diritto all’assegnazione del punteggio di cui alla voce “certificazione di qualità”, avuto riguardo anche alla circostanza che l’ATI D si era attivata per ottenere la certificazione ma che non le era stato possibile acquisirla e produrla “nei termini richiesti”. Per quanto concerne poi l’autocertificazione, osserva il Collegio che, ammessa in astratto la possibilità per le ditte concorrenti di poter dare prova di aver adottato misure di garanzia “di qualità” pur senza aver acquisito la certificazione UNI EN ISO 9001 (peraltro non richiesta quale requisito di ammissione alla gara), assume nella specie satisfattivo rilievo il contenuto della autocertificazione 14 dicembre 2004, così come integrata dalla documentazione fatta pervenire alla Commissione su richiesta di quest’ultima. La produzione documentale, invero, non ha apportato modifiche ad un elemento costitutivo dell’offerta oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio, ma ha semplicemente permesso alla Commissione di meglio verificare le dichiarazioni rese e la veridicità del loro contenuto; inoltre ha reso possibile l’espressione di un giudizio valutativo e l’attribuzione con una maggiore cognizione di un punteggio (2,5) al sistema di qualità, già certificato e la cui attivazione era stata già sufficientemente dimostrata dall’ATI concorrente all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara. PARERI QUESITO del 26/10/08 - ISO - : Questo Comando intende affidare il servizio di bouvette/bar ubicato all'interno della struttura mediante una concessione della durata di sei anni. Si chiede se è legittimo prevedere, tra gli altri, il requisito del possesso OBBLIGATORIO delle certificazioni ISO 9001:2000 - ISO 1400:2004 - UNI 10854:1999 per essere ammessi a concorrere alla indagine di mercato. RISPOSTA del 23/01/09: La risposta è affermativa, ove ciò sia reputato dalla amministrazione aggiudicatrice come proporzionato rispetto all'oggetto della concessione; in tal caso trova applicazione l'art. 43 del Codice dei contratti pubblici. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 07/03/07 - ISO - : Quando è obbligatorio da parte del partecipante ad una procedura di gara per lavori e per servizi e per forniture possedere la certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ? E, pertanto, quando una stazione appaltante dovrà prevedere tale requisito nel bando di gara? RISPOSTA del 20/11/07: Con riferimento ai lavori pubblici, il possesso di certificazione del sistema di qualità è obbligatorio per eseguire lavori di classifiche di importo dalla III in poi. In altre parole, il possesso di tale sistema è obbligatorio solo per le imprese, singole o associate, che intendono eseguire categorie di lavorazioni per un importo pari o superiore all’importo di cui alla classifica III. Il possesso della certificazione è tra gli elementi attestati dalla qualificazione SOA. Per quanto riguarda servizi e forniture, non esiste un obbligo circa il possesso di certificazione di qualità aziendale. È tuttavia possibile prevedere tra i requisiti richiesti dal bando di gara, anche la certificazione di qualità, in conformità al disposto dell’art. 43 d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. e nel rispetto del principio di proporzionalità tra l’oggetto dell’affidamento ed i requisiti richiesti agli offerenti. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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