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Art. 26. Contratti di sponsorizzazione 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto. ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004) GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: SCOSTAMENTO TRA INFLAZIONE PROGRAMMATA E REALE - CONSIGLIO DI STATO (2009) é legittimo il Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6.12.2006, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 4, della legge 11.2.1994, n. 109 (disposizione ora sostanzialmente replicata dall’art. 133 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2006) è stato rilevato, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale non superiore al 2% con riferimento a ciascuno degli anni compresi tra il 1993 e il 2005. Se in linea di principio puo' affermarsi che nell’istituto dell’appalto a prezzo chiuso si compendiano anche intuibili esigenze di contenimento dei costi delle amministrazioni appaltanti e di stabilizzazione della spesa pubblica, la finalità principale avuta di mira dal legislatore, attraverso l’ancoraggio del prezzo contrattuale alla indicata soglia di inflazione, è stata invece quella di prevedere un meccanismo di normale rivalutazione del prezzo contrattuale, al fine di mantenere pressoché inalterato nel tempo il potere d’acquisto della moneta nello stesso espressa. Di qui la necessità di un meccanismo rivalutativo del prezzo che renda la corrispondente obbligazione pecuniaria gravante sulla stazione appaltante, quantomeno entro certi limiti, suscettiva di essere attualizzata, sia pur nell’ambito di un rigido e forfettizzato criterio affidato ai rilevamenti annui dell’inflazione da parte del competente Ministero delle Infrastrutture. Se, dunque, la finalità del meccanismo di adeguamento del prezzo è dunque quella di consentire, entro certi limiti, di conservare nel tempo il valore del compenso da percepire da parte dell’appaltatore, per il caso che, a fronte di un significativo aumento dell’inflazione reale (e di una conseguente diminuzione del potere di acquisto della moneta), il prezzo contrattuale sia divenuto meno remunerativo di quanto non lo fosse ab origine, ne viene che, già in base a tale corretta ricostruzione dell’istituto, non appare censurabile la determinazione della Amministrazione di calcolare lo scostamento tra i due indici inflattivi sulla base dell’indice FOI. PRASSI: TRASMISSIONE DATI ALL'OSSERVATORIO - SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI - AVCP (2008) Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi. NORMATIVA: CONTRATTO DI PERMUTA - CONDIZIONI E MODALITà - MIN DIFESA (2006) Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. GIURISPRUDENZA: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - CONSIGLIO DI STATO (2006) Le prescrizioni contenute in una lettera d'invito possono dare la facoltà ai partecipanti ad una gara d'appalto di presentare un progetto tecnico con offerta di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nel capitolato d’appalto, definiti espressamente come “complementari” o “aggiuntivi”, “senza oneri aggiuntivi” rispetto al prezzo a base di gara. La giurisprudenza del Consiglio in tema di clausole di sponsorizzazione negli appalti aventi ad oggetto i servizi di tesoreria ha infatti chiarito che la discrezionalità della p.a. nel confezionamento dei bandi di gara consente anche la predisposizione di criteri di valutazione tesi a stimolare prestazioni non remunerate che soddisfino l’interesse pubblico secondo un modulo coerente con i profili di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. E tanto, a condizione che venga rispettato il limite dato dalla necessità che detti servizi, per così dire, accessori non snaturino l’oggetto della gara acquisendo un valore preponderante in seno ai criteri di valutazione. Va quindi annullata una gara avente ad oggetto un appalto oneroso di servizi in cui è stata inserita una clausola che privilegia i servizi gratuiti complementari indicati con una genericità tale da incentivare la presentazione di offerte non strettamente inerenti all'oggetto principale della gara. GIURISPRUDENZA: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - TAR CAMPANIA SA (2006) Stante il disposto dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il contratto di sponsorizzazione non è più evento eccezionale nella dinamica finanziaria degli enti pubblici, ma tipologia ordinaria di acquisizione di fondi da parte degli enti pubblici, sempre che tale sistema si inserisca nel quadro ordinario dello statuto della pubblica amministrazione, nel rispetto delle regole ordinarie che il soggetto pubblico è tenuto ad osservare. La mera attribuzione al soggetto aggiudicatario dell’onere di ricercare lo sponsor non pare porsi in contrasto con tale statuto, atteso che, selezionato con la procedura di evidenza pubblica l’aggiudicatario, nessuna previsione normativa impedisce a questi di procedere con sistemi di diritto privato alla ricerca del soggetto finanziatore. E’ vero che in tal modo l’amministrazione trasferisce sul privato l’onere della ricerca del soggetto finanziatore, ma è del pari vero che, se tale onere è previsto nel disciplinare di gara, esso costituisce un elemento di valutazione della convenienza economica alla partecipazione alla stessa. Pertanto il privato ha la possibilità di valutare tale elemento e decidere se aderire alla pretesa della stazione appaltante o meno. In ogni caso ciò avviene secondo scelte appartenenti alla capacità organizzativa ed imprenditoriale del partecipante all’appalto. Le ragioni esposte impongono quindi di ritenere legittima l’inserzione nel bando di gara di una clausola di ricerca di un soggetto per la stipulazione di un contratto di sponsorizzazione. I limiti ad una applicazione indiscriminata del sistema sono pertanto unicamente quelli derivanti dagli oneri di pubblicità di una simile scelta (e quindi l’indicazione in bando dei criteri di valutazione; Cons. Stato ad. plen., 18 giugno 2002, n. 6; ed anche della circostanza che dovrà essere l’aggiudicatario a farsi carico dei relativi oneri; Cons. Stato ad. plen., 18 giugno 2002, n. 9). PARERI QUESITO del 05/01/09 - Sponsorizzazione - : Questa Amministrazione intende avviare una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di sponsor per l’esecuzione dei lavori di formazione di n° 2 rotatorie stradali, comprese le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (collaudo a carico dell’Amministrazione). L’intervento e’ stato inserito nell’elenco annuale OO.PP. 2009, previa approvazione dello studio di fattibilità. Si chiede: 1) nel bando quali sono le fasi progettuali da richiedere, da sviluppare ovviamente sulla base delle linee guida indicate nello studio di fattibilita’ approvato? (preliminare/definitivo/esecutivo cosi’ come previsto dalla normativa vigente in materia di LL.PP. o si puo’ richiedere solamente il progetto esecutivo?) 2) nel caso debbano essere richieste piu’ fasi progettuali queste sono tutte soggette ad approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale come avviene normalmente per i progetti delle opere pubbliche? 3) Se si, devono essere approvate singolarmente dalla giunta comunale dopo l’individuazione del soggetto sponsor? 4) Nel bando come valore presunto del contratto di sponsorizzazione verrà indicata la stima dei lavori derivante dallo studio di fattibilità; e’ corretto inserire la dicitura che il valore effettivo del contratto di sponsorizzazione sarà quello derivante dal quadro economico allegato al progetto che risulterà aggiudicatario, e quindi ritenuto congruo, adeguato e rispondente alle linee guida dello studio di fattibilità da parte della Commissione di gara? (avendo come base uno studio di fattibilita’ e’ plausibile che sviluppando un progetto esecutivo gli importi possano variare; inoltre se il soggetto sponsor e’ qualificato per eseguire direttamente i lavori i prezzi dei medesimi possono diminuire rispetto alla quotazione presunta effettuata utilizzando i prezziari C.C.I.A. di Milano). RISPOSTA del 21/10/09: 1) Le fasi progettuali da richiedere e da sviluppare sulla base delle linee guida indicate nello studio di fattibilita’ sono il progetto preliminare, il definitivo e l’esecutivo; 2) tutte le fasi progettuali sono soggette ad approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 3) le fasi progettuali devono essere approvate singolarmente dalla giunta comunale dopo l’individuazione del soggetto sponsor; 4) il valore effettivo del contratto di sponsorizzazione sarà quello offerto in gara dal concorrente che dovrà coincidere con quello del progetto esecutivo. In caso di differenze, queste dovranno essere trattate come variazioni di prezzo, compensate dalle attività di sponsorizzazione. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/10/08 - Contratti di sponsorizzazione - : Sulla base dell’art. 26 del D.Lgs. n° 163/06 questa Amministrazione intenderebbe utilizzare lo strumento della sponsorizzazione per finanziare la formazione di due rotonde stradali. A tal fine si richiede un parere sui seguenti punti: 1) La sponsorizzazione può includere oltre ai lavori anche la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento sicurezza e il collaudo delle opere? 2)Potendo includere nella sponsorizzazione anche la progettazione, l’Amministrazione comunale deve comunque fornire delle linee guida per la realizzazione delle rotonde attraverso ad esempio uno studio di fattibilità da allegare all’avviso oppure puo’ limitarsi alla sola descrizione degli interventi? 3)Nel caso la progettazione possa essere a carico dello sponsor nell’avviso deve comunque essere indicato il valore dell’intervento? 4) Le opere oggetto di sponsorizzazione per poter essere realizzate devono essere inserite nel programma triennale OO.PP. – Elenco Annuale? RISPOSTA del 24/06/09: Il contratto di sponsorizzazione non ha un oggetto definito dall'ordinamento e anzi, in base all'art. 26 del Codice dei contratti pubblici si rende palese che la sponsorizzazione possa avere per oggetto anche la progettazione. Di converso l'Amministrazione non si può spogliare delle funzioni pubbliche non delegabili a terzi, come, a titolo esemplificativo: studio di fattibilità dell'opera, con sommaria quantificazione della spesa; inserimento in programmazione triennale nella apposita scheda; approvazione del progetto con connessi aspetti urbanistici; direzione dei lavori; collaudo delle opere. Si specifica che il presente servizio è gestito dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, Regioni e Province autonome e ITACA. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 22/10/07 - Ricerca di mercato - : Ritorno su un mio precedente quesito, più precisamente il n.2268 dell'1.08.07, al quale avete gentilmente risposto in data 7.08.07, per chiedere con quali modalità effettuo la ricerca di mercato. Praticamente, per ricercare lo sposnsor di un DVD pubblicitario dell'Amministrazione, a chi dovrà essere rivolta la ricerca? Se l'avviso è generico potrebbe presentare domanda chiunque - anche un semplice privato -? é possibile, invece, individuare una categoria a chi rivolgere la richiesta di sponsor, ad esempio banche, o assicurazioni, o imprese ? In questo caso che criterio bisognerebbe adottare per la scelta della categoria a cui rivolgersi? RISPOSTA del 02/07/08: La ricerca di mercato può essere svolta mediante la pubblicazione di un avviso informativo che renda noto il fatto che la amministrazione intende ricercare uno sponsor. L’avviso riporterà anche le indicazioni circa le categorie di soggetti ai quali si rivolge, che possono essere individuate motivando in base all’oggetto dell’affidamento, nel rispetto dei principi del Trattato Ce di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento. Si rammenta, infine, che l’art. 26 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. limita la possibilità di ricercare lo sponsor senza applicare le disposizioni del codice dei contratti in materia di gare pubbliche ai soli casi in cui i lavori, i sevizi o le forniture oggetto del contratto siano interamente a carico dello sponsor stesso. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 07/08/07 - - : Nel caso in cui un'amministrazione voglia individuare uno sponsor che partecipi con un contributo alla realizzazione di di un DVD pubblicitario, quale procedura bisogna adottare per l'individuazione dello sponsor? RISPOSTA del 02/07/08: La norma applicabile in materia è l’art. 26 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la quale impone il rispetto dei principi del Tratto Ce, ossia la trasparenza, la proporzionalità, la non discriminazione e la parità di trattamento. Si consiglia pertanto di procedere ad una ricerca di mercato pubblicando un avviso informativo. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 12/04/07 - Contratti di sponsorizzazione - : Sulla base dell'art.26 D.Lgs 163/06 questa Amministrazione intenderebbe utilizzare lo strumento della sponsorizzazione per finanziare in tutto o in parte la ristrutturazione di un impianto sportivo. A tal fine si chiede il parere sui seguenti punti: 1)la scelta del soggetto sponsorizzatore andrà effettuata con procedura di evidenza pubblica; le procedure di selezione possono essere determinate dall'Ente oppure dovranno essere conformate a quelle previste dal Codice in relazione all'importo dei lavori previsti e/o della sponsorizzazione richiesta? 2) Premesso che la progettazione dell'opera sarà eseguita dall'Ufficio Tecnico del Comune e che il soggetto esecutore dei lavori dovrà possedere la qualificazione di legge, lo sponsor dovrà avere specifiche caratteristiche, oppure può essere un qualsiasi soggetto avente personalità giuridica. é possibile in tal caso, che sia addirittura l'esecutore delle opere? 3) Lo sponsor che non abbia la qualificazione ad eseguire i lavori e che sia stato selezionato con procedura di evidenza pubblica può scegliere senza gara il soggetto esecutore delle opere? RISPOSTA del 20/11/07: L’art. 26 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. dispone che ai contratti di sponsorizzazione, quando i lavori sono realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. Alla sponsorizzazione è altresì applicabile quanto stabilito dall’art. 43 della l. 449/91, cui si rinvia, con specifico riferimento agli enti locali. Ciò detto, nel caso di specie, ove i lavori siano interamente a carico del soggetto sponsor, troverebbe applicazione il citato art. 26, con conseguente necessità di declinare i principi del Trattato nella scelta del soggetto sponsor. Si ritiene, in particolare, che ciò possa essere fatto pubblicando un avviso per ricevere proposte da soggetti interessati, oppure dando pubblicità all’eventuale proposta già pervenuta, stimolando eventuali altri soggetti a presentare proposte alternative e ponendole in raffronto tra loro secondo criteri individuati dall’amministrazione. Le modalità di pubblicità e le formalità seguite in tale procedura, alla quale non sono applicabili le norme del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., devono essere stabilite preventivamente dall’amministrazione secondo il principio di proporzionalità. Differente l’ipotesi in cui il soggetto che si candida ad eseguire i lavori si offra come sponsor a parziale copertura del corrispettivo dovuto in esecuzione di un contratto di appalto. In tal caso, il contraente dovrebbe essere scelto secondo le consuete norme dell’evidenza pubblica. È possibile introdurre una sponsorizzazione utilizzando l’offerta economicamente più vantaggiosa, legando punteggio al fatto che si tratta di contratto misto. Quanto agli ultimi due quesiti, il soggetto sponsor può essere colui che eseguirà i lavori o soggetto differente. In entrambi i casi, ciò che conta e che siano rispettati i principi del Trattato e che l’esecutore dei lavori sia debitamente qualificato. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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