Art. 26. Contratti di sponsorizzazione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, poi modificato dal Decreto-legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012

2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice. comma introdotto dal Decreto-legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012
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Giurisprudenza e Prassi

LIMITI AL DIVIETO DI SPONSORIZZAZIONE

TAR SARDEGNA SENTENZA 2015

Nell'ambito dei contratti di pubblicità, si è andata sempre più affermando, nella prassi negoziale, la categoria autonoma dei contratti di sponsorizzazione; contratti con i quali il soggetto sponsorizzato (sponsee) si obbliga a fornire, nell'ambito di proprie iniziative destinate al pubblico (eventi musicali, artistici, sportivi, ecc.), prestazioni accessorie per favorire la diffusione del marchio, del logo o di altri messaggi del soggetto sponsorizzatore (sponsor), il quale si obbliga a pagare per ciò un determinato corrispettivo, nella previsione che il pubblico, partecipando all'iniziativa, associ all'iniziativa la figura dello sponsor e che da tale associazione lo sponsor consegua un beneficio d'immagine.

La norma imperativa di cui all' art. 6, comma 9 d.l. 78/2010 ss.mm.ii. imponendo il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni implica anche il divieto di adottare provvedimenti amministrativi o stipulare accordi o contratti che comportino spese del tipo di quelle vietate, sotto sanzione di nullità (come condivisibilmente affermato anche dal giudice contabile, l’entrata in vigore della norma citata preclude «qualsiasi forma di contribuzione a terzi intesa a valorizzare il nome o le caratteristiche dell'ente ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'ente»: Corte Conti reg. (Liguria) sez. contr. 15 febbraio 2011 n. 6).

COMPROVA REQUISITI ECONOMICI NEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Al contratto di sponsorizzazione (ex artt. 26 e 27) risultano inevitabilmente applicabili gli artt. 42 e 43, recanti criteri generali del codice degli appalti, il che implica un onere di verificazione anteriore a detta aggiudicazione e coincidente complessivamente con un onere di assoluta trasparenza, ove si dispongano precisi requisiti d'idoneita' tecnica e capacita' professionale. (..) In definitiva, ai sensi dell'art. 26, codice degli appalti, anche l'applicazione dei soli princi'pi generali risulterebbe compatibile con una discrezionale previsione (ragionevolmente legittima), ad opera della stazione appaltante, di un'idoneita' tecnico-professionale comprovabile mediante la discussa scheda descrittiva- comprovante l'avvenuta esecuzione nel triennio antecedente di un contratto nello specifico settore per un importo di almeno due milioni di euro piu' i.v.a.- , in tale prospettiva atta a sostituire la c.d. verificazione codicistica documentale ex artt. 42 e 43, codice degli appalti, semplice espressione di un criterio di massima (secondo cui tale capacita' andrebbe provata documentalmente, per quanto non necessariamente nella sua integrale soluzione prospettica).

SPONSORIZZAZIONE TECNICA SOTTOPOSTA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

AVCP PARERE 2013

La normativa sulla tracciabilita' dei flussi finanziari è applicabile all’ipotesi della sponsorizzazione cd. tecnica, correlata alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici nonostante l’impiego di denaro privato

DIFFERENZA TRA SPONSORIZZAZIONE TECNICA E SPONSORIZZAZIONE PURA

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Oggetto dei contratti disciplinati dal citato art. 26, è l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi e forniture, a cura e spese dello sponsor.

Tale tipologia di contratto, in relazione all’oggetto descritto, è anche definita sponsorizzazione tecnica, la quale va distinta dalla sponsorizzazione pura o di puro finanziamento, nella quale lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante esclusivamente al riconoscimento di un contributo (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attivita'. Per tali caratteristiche, siffatto schema negoziale è da ritenere sottratto – in quanto contratto attivo - alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 ed anche degli articoli 26 e 27 dello stesso decreto legislativo.

L’Autorita', infatti (ancorche' con riferimento ad altra fattispecie), ha chiarito che la distinzione tra contratti attivi, che importano un’entrata e contratti passivi, che comportano una spesa per lo Stato “evidentemente non giuridica ma finanziaria, è rilevante ai fini della disciplina applicabile, la quale sara' – nel caso dei contratti attivi – quella del R. D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, in quanto non abrogata, e – nel caso dei contratti passivi – quella del codice dei contratti pubblici (cfr. art. 1, D. lgs 12 aprile 2006, n° 163)” (cfr. parere sulla normativa n. AG1/10 dell’11 marzo 2010).

Si tratta, dunque, di una tipologia contrattuale sottoposta alle norme di contabilita' di Stato, le quali – come noto - richiedono comunque l’esperimento di procedure trasparenti e, quindi, il rispetto dei principi di legalita', buon andamento, trasparenza.

La distinzione tra sponsorizzazione tecnica e di puro finanziamento, ha trovato conferma nel c.d. “decreto semplificazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 ed in attesa di pubblicazione in G.U., che ha previsto l’inserimento nel D.Lgs. n. 163/2006 di una disposizione dedicata all’istituto - l’art. 199bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor) - con specifico riferimento agli interventi sui beni culturali.

Oggetto: Procedure di sponsorizzazione – Accordo per l’Anfiteatro Flavio di Roma

DUVRI NON OBBLIGATORIO PER APPALTI INFERIORI A 2 GIORNI

MIN LAVORO NOTA 2010

Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008?

SCOSTAMENTO TRA INFLAZIONE PROGRAMMATA E REALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

E' legittimo il Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6.12.2006, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 4, della legge 11.2.1994, n. 109 (disposizione ora sostanzialmente replicata dall’art. 133 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2006) è stato rilevato, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale non superiore al 2% con riferimento a ciascuno degli anni compresi tra il 1993 e il 2005.

Se in linea di principio puo' affermarsi che nell’istituto dell’appalto a prezzo chiuso si compendiano anche intuibili esigenze di contenimento dei costi delle amministrazioni appaltanti e di stabilizzazione della spesa pubblica, la finalita' principale avuta di mira dal legislatore, attraverso l’ancoraggio del prezzo contrattuale alla indicata soglia di inflazione, è stata invece quella di prevedere un meccanismo di normale rivalutazione del prezzo contrattuale, al fine di mantenere pressoche' inalterato nel tempo il potere d’acquisto della moneta nello stesso espressa. Di qui la necessita' di un meccanismo rivalutativo del prezzo che renda la corrispondente obbligazione pecuniaria gravante sulla stazione appaltante, quantomeno entro certi limiti, suscettiva di essere attualizzata, sia pur nell’ambito di un rigido e forfettizzato criterio affidato ai rilevamenti annui dell’inflazione da parte del competente Ministero delle Infrastrutture. Se, dunque, la finalita' del meccanismo di adeguamento del prezzo è dunque quella di consentire, entro certi limiti, di conservare nel tempo il valore del compenso da percepire da parte dell’appaltatore, per il caso che, a fronte di un significativo aumento dell’inflazione reale (e di una conseguente diminuzione del potere di acquisto della moneta), il prezzo contrattuale sia divenuto meno remunerativo di quanto non lo fosse ab origine, ne viene che, gia' in base a tale corretta ricostruzione dell’istituto, non appare censurabile la determinazione della Amministrazione di calcolare lo scostamento tra i due indici inflattivi sulla base dell’indice FOI.

ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE - EFFETTI CONFORMATIVI DELLA SENTENZA

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2008

Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali sia della Corte di Cassazione sia del Consiglio di Stato (v. S.U. 27169/07 e A.P. 9/08) precludono al Collegio di pronunciare con effetti di giudicato sul negozio eventualmente stipulato dal Comune.

Lo impone il ritenuto difetto di giurisdizione in materia, considerata appartenente al solo Giudice ordinario, in base ai noti ed ordinari criteri di riparto.

Tuttavia, pur ritenendo il Collegio di non disattendere l’orientamento delle Supreme Magistrature Ordinarie ed Amministrative (sulla condivisibilita' del quale, tuttavia, qualche dubbio è stato gia' avanzato), non puo' ritenersi precluso al Giudice della controversia di specificare quali siano gli effetti conformativi della sentenza.

Cio' risulta del tutto coerente con quanto ritenuto dall’Adunanza Plenaria 9/08 in tema di poteri del Giudice Amministrativo in ordine all’ottemperanza al giudicato di annullamento dell’aggiudicazione.

Citando testualmente la decisione appena menzionata, infatti, “ la sentenza di annullamento della aggiudicazione determina in capo all’amministrazione soccombente l’obbligo di conformarsi alle relative statuizioni, nell’ambito degli ulteriori provvedimenti che rimangono salvi ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971: in altri termini, l’annullamento dell’aggiudicazione è costitutivo di un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attivita' dell’amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen. 19 marzo 1984, n. 6), il cui contenuto non puo' prescindere dall’effetto caducatorio del contratto stipulato.

In sede di esecuzione della sentenza, pertanto, l’amministrazione non puo' non rilevare la sopravvenuta caducazione del contratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione (secondo quanto, del resto, ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. I, 15 aprile 2008, n. 9906), similmente a quanto avviene nel caso di annullamento di una graduatoria di un pubblico concorso che comporta la caducazione degli effetti del contratto di lavoro su di essa fondato, ovvero di annullamento di una concessione di un bene o di un servizio pubblico che comporta la caducazione degli effetti dell’accordo accessivo.

Anche nell’emanare i provvedimenti ulteriori che conseguono all’effetto caducatorio dell’annullamento dell’aggiudicazione della gara, l’amministrazione deve tenere conto dei principi enunciati nella sentenza di annullamento e delle conseguenze giuridiche determinate dal suo contenuto ed orientare conseguentemente la sua ulteriore azione.

Ove poi l’amministrazione non si conformi puntualmente ai principi contenuti nella sentenza oppure non constati le conseguenze giuridiche che da essa discendono, ovvero ancora nel caso di successiva sua inerzia, l’interessato puo' instaurare il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo - nell’esercizio della sua giurisdizione di merito - ben puo' sindacare in modo pieno e completo (e satisfattivo per il ricorrente) l’attivita' posta in essere dall’amministrazione o anche il suo comportamento omissivo, adottando tutte le misure (direttamente o per il tramite di un commissario) necessarie ed opportune per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e per consentire una corretta riedizione del potere amministrativo.”

Se dunque, la p.a. è tenuta a conformarsi puntualmente al giudicato ed a trarne tutti gli effetti in sede esecutiva, restando demandata al giudizio di ottemperanza la valutazione dell’attivita' conseguente dell’Amministrazione, non puo' precludersi al Giudice della cognizione di specificare puntualmente quale sia l’effetto conformativo della sentenza, anche a fini collaborativi con l’amministrazione stessa ed al fine di evitare futuro contenzioso.

Pertanto, la pa., in esecuzione della presente sentenza sara' tenuta a dichiarare caducato (v. Cass 9906/08) il contratto eventualmente stipulato (la circostanza non è certa, essendo stata allegata dalla ricorrente in sede di discussione, senza ulteriori precisazioni) ed a bandire nuovamente la gara.

RCT E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

La copertura assicurativa sulla responsabilita' civile per danni a terzi assume rilievo solo in sede di prestazione del servizio.

Tale principio va confermato nel caso in esame in cui la finalita' perseguita, attraverso la prescrizione della copertura assicurativa della responsabilita' civile, alla quale si riconnette l’obbligazione della compagnia assicurativa a favore del soggetto che contrae l’assicurazione (somministratore), concerne i rischi arrecati ai terzi dall’attivita' svolta dal prestatore di lavoro in somministrazione nell’esercizio delle sue mansioni e della quale in mancanza dell’assicurazione dovrebbe rispondere l’utilizzatore ai sensi dell’art. 26 D. L.vo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni..

Invero, anche se deve ammettersi una certa discrezionalita' della stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, in modo piu' rigoroso ed anche in numero superiore rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (cfr. le decisioni di questo Consiglio, sez. v , 17 maggio 2005 n. 2465; sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5823; sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442), deve comunque coesistere il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure piu' adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare. La relativa scelta poi puo' essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di legittimita' in quanto sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6967), come nel caso in questione.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’aggiudicataria, la fattispecie in considerazione non è diversa da quella oggetto della decisione della Sezione n. 37/2007, trattandosi in entrambi i casi di copertura assicurativa per danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro di carattere professionale o generico che sono alle dipendenze di imprese che partecipano alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto (cfr., per quanto concerne il contratto di somministrazione di lavoro, l’art. 23 del D. Lvo n.276/2003 , il quale espressamente si riferisce ai “lavoratori dipendenti dal somministratore…” nel comma 1° e prevede che l’esercizio del potere disciplinare “è riservato al somministratore ….” nel comma 7°).

TRASMISSIONE DATI ALL'OSSERVATORIO - SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI

AVCP COMUNICATO 2008

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi.

REQUISITI ECONOMICI - SERVIZI IDENTICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L'art. 13 comma 1 lett. c), d.lg. n. 157 del 1995, nella parte in cui riferisce il fatturato necessario a comprovare la capacità economica dell'impresa ai servizi identici a quello oggetto della gara, intende valorizzare l'acquisizione da parte del concorrente di una peculiare perizia acquisita nell'esercizio della medesima attività appaltata. L’identità richiesta dalle norme di gara presenta “natura squisitamente oggettiva, con la conseguenza che nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che i servizi siano stati svolti a favore di soggetti pubblici o privati, così come di nessuna rilevanza può essere l’aver svolto il servizio in subappalto anziché direttamente in appalto.” Il requisito, infatti, non intende affatto privilegiare gli imprenditori che abbiano conseguito in precedenza affidamenti di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni o che abbiano svolto i servizi richiesti a tale titolo; né poteva farlo senza infrangere il principio cardine della concorrenza, che consiste nel consentire a tutti gli imprenditori, dotati di capacità tecnica, economica e morale, di poter partecipare liberamente alle gare per l’affidamenti di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Ma è diretto a garantire l’Amministrazione circa il possesso da parte delle imprese partecipanti della capacità economica finanziaria ( art. 13 del D.Lgs. 17-3-1995 n. 157) desunta dall’esperienza specifica nel settore oggetto della gara, nella specie in quello del trasporto scolastico.

Nella fattispecie in esame, la società aggiudicataria si riteneva dovesse essere esclusa poiché il servizio da essa prestato in subappalto a favore della base americana di Aviano non poteva essere assimilato al "servizio identico a quello oggetto del bando di gara" richiesto come requisito per la partecipazione.

CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE - ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’Adunanza Generale del Consiglio di Stato con decisione n.6/2002, ha ormai chiarito, con riferimento ai contratti di sponsorizzazione ( ma lo stesso discorso vale per i contributi , essendo la sponsorizzazione una forma di erogazione di contributi, caratterizzata dalla circostanza che è concesso all’erogante di pubblicizzare il marchio dei propri prodotti o la propria ditta ), che è legittima l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri.

Nella specie, i giudici di prime cure, accogliendo le censure dell’odierno appellato, avevano ritenuto illegittima la previsione della lex specialis contemplante, tra i criteri di valutazione delle offerte, l’attribuzione di un punteggio (diciotto punti su sessanta) in relazione alla “entità annua dei contributi che l’Istituto si impegna a versare alla Provincia per attività istituzionali e per iniziative culturali, sportive, assistenziali, ecc.”

Questo Collegio, prendendo posizione sul punto, ha fatto affidamento al consolidato orientamento sopra riportato dell’ Adunanza Generale;in particolare, secondo l’orientamento in parola, presupposti di legittimità di tale operazione sono costituiti da due circostanze: 1) che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nel bando o nella lettera di invito, sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione; 2) che il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni non deve essere tale da costituire l’elemento discriminante principale e - per la sua oggettiva portata - tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale.

Pertanto, ritenuta la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti richiesti – ovvero, la sussistenza di una previsione della lex specialis e la non eccessività del punteggio attribuito in relazione alle sponsorizzazioni – il Collegio ha riformato la decisione dei giudici di prime cure.

In conclusione, deve ritenersi legittima l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di un punteggio in relazione alla disponibilità del concorrente a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri, a condizione che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nel bando o nella lettera di invito, e che il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni non costituisca l’elemento discriminante principale e risolutivo dell’iter concorsuale.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Le prescrizioni contenute in una lettera d'invito possono dare la facoltà ai partecipanti ad una gara d'appalto di presentare un progetto tecnico con offerta di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nel capitolato d’appalto, definiti espressamente come “complementari” o “aggiuntivi”, “senza oneri aggiuntivi” rispetto al prezzo a base di gara. La giurisprudenza del Consiglio in tema di clausole di sponsorizzazione negli appalti aventi ad oggetto i servizi di tesoreria ha infatti chiarito che la discrezionalità della p.a. nel confezionamento dei bandi di gara consente anche la predisposizione di criteri di valutazione tesi a stimolare prestazioni non remunerate che soddisfino l’interesse pubblico secondo un modulo coerente con i profili di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. E tanto, a condizione che venga rispettato il limite dato dalla necessità che detti servizi, per così dire, accessori non snaturino l’oggetto della gara acquisendo un valore preponderante in seno ai criteri di valutazione. Va quindi annullata una gara avente ad oggetto un appalto oneroso di servizi in cui è stata inserita una clausola che privilegia i servizi gratuiti complementari indicati con una genericità tale da incentivare la presentazione di offerte non strettamente inerenti all'oggetto principale della gara.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2006

Stante il disposto dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il contratto di sponsorizzazione non è più evento eccezionale nella dinamica finanziaria degli enti pubblici, ma tipologia ordinaria di acquisizione di fondi da parte degli enti pubblici, sempre che tale sistema si inserisca nel quadro ordinario dello statuto della pubblica amministrazione, nel rispetto delle regole ordinarie che il soggetto pubblico è tenuto ad osservare.

La mera attribuzione al soggetto aggiudicatario dell’onere di ricercare lo sponsor non pare porsi in contrasto con tale statuto, atteso che, selezionato con la procedura di evidenza pubblica l’aggiudicatario, nessuna previsione normativa impedisce a questi di procedere con sistemi di diritto privato alla ricerca del soggetto finanziatore. E’ vero che in tal modo l’amministrazione trasferisce sul privato l’onere della ricerca del soggetto finanziatore, ma è del pari vero che, se tale onere è previsto nel disciplinare di gara, esso costituisce un elemento di valutazione della convenienza economica alla partecipazione alla stessa. Pertanto il privato ha la possibilità di valutare tale elemento e decidere se aderire alla pretesa della stazione appaltante o meno. In ogni caso ciò avviene secondo scelte appartenenti alla capacità organizzativa ed imprenditoriale del partecipante all’appalto. Le ragioni esposte impongono quindi di ritenere legittima l’inserzione nel bando di gara di una clausola di ricerca di un soggetto per la stipulazione di un contratto di sponsorizzazione. I limiti ad una applicazione indiscriminata del sistema sono pertanto unicamente quelli derivanti dagli oneri di pubblicità di una simile scelta (e quindi l’indicazione in bando dei criteri di valutazione; Cons. Stato ad. plen., 18 giugno 2002, n. 6; ed anche della circostanza che dovrà essere l’aggiudicatario a farsi carico dei relativi oneri; Cons. Stato ad. plen., 18 giugno 2002, n. 9).

TRATTAMENTO IVA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

MIN ECONOMIA PARERE 2003

IVA - Trattamento tributario applicabile alle operazioni di sponsorizzazione a favore di pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.43, commi 1 e 2, della legge n. 449/1997.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/01/2011 - TRASMISSIONE DATI

Contratti esclusi. Come devono essere gestite le comunicazioni concernenti il monitoraggio dei contratti di cui agli artt. 19-20-21-22-23-24-25-26 del D.Lgs.163/06 ? Si deve comunque procedere alla compilazione delle schede?


QUESITO del 13/12/2010 - FAQ AVCP: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE: È OBBLIGATORIO RICHIEDERE IL CIG?

D7. La stazione appaltante deve richiedere un CIG anche quando deve stipulare un contratto di sponsorizzazione?


QUESITO del 13/12/2010 - FAQ AVCP: TASSA SULLE GARE: SI APPLICA ANCHE AI CONTRATTI ESCLUSI?

D9. La richiesta del CIG e il versamento del contributo all’Autorità è dovuto anche per i contratti di cui agli articoli nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31 del D. Lgs. n. 163/2006?


QUESITO del 05/01/2009 - SPONSORIZZAZIONE

Questa Amministrazione intende avviare una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di sponsor per l’esecuzione dei lavori di formazione di n° 2 rotatorie stradali, comprese le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (collaudo a carico dell’Amministrazione). L’intervento e’ stato inserito nell’elenco annuale OO.PP. 2009, previa approvazione dello studio di fattibilità. Si chiede: 1) nel bando quali sono le fasi progettuali da richiedere, da sviluppare ovviamente sulla base delle linee guida indicate nello studio di fattibilita’ approvato? (preliminare/definitivo/esecutivo cosi’ come previsto dalla normativa vigente in materia di LL.PP. o si puo’ richiedere solamente il progetto esecutivo?) 2) nel caso debbano essere richieste piu’ fasi progettuali queste sono tutte soggette ad approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale come avviene normalmente per i progetti delle opere pubbliche? 3) Se si, devono essere approvate singolarmente dalla giunta comunale dopo l’individuazione del soggetto sponsor? 4) Nel bando come valore presunto del contratto di sponsorizzazione verrà indicata la stima dei lavori derivante dallo studio di fattibilità; e’ corretto inserire la dicitura che il valore effettivo del contratto di sponsorizzazione sarà quello derivante dal quadro economico allegato al progetto che risulterà aggiudicatario, e quindi ritenuto congruo, adeguato e rispondente alle linee guida dello studio di fattibilità da parte della Commissione di gara? (avendo come base uno studio di fattibilita’ e’ plausibile che sviluppando un progetto esecutivo gli importi possano variare; inoltre se il soggetto sponsor e’ qualificato per eseguire direttamente i lavori i prezzi dei medesimi possono diminuire rispetto alla quotazione presunta effettuata utilizzando i prezziari C.C.I.A. di Milano).


QUESITO del 01/10/2008 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Sulla base dell’art. 26 del D.Lgs. n° 163/06 questa Amministrazione intenderebbe utilizzare lo strumento della sponsorizzazione per finanziare la formazione di due rotonde stradali. A tal fine si richiede un parere sui seguenti punti: 1) La sponsorizzazione può includere oltre ai lavori anche la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento sicurezza e il collaudo delle opere? 2)Potendo includere nella sponsorizzazione anche la progettazione, l’Amministrazione comunale deve comunque fornire delle linee guida per la realizzazione delle rotonde attraverso ad esempio uno studio di fattibilità da allegare all’avviso oppure puo’ limitarsi alla sola descrizione degli interventi? 3)Nel caso la progettazione possa essere a carico dello sponsor nell’avviso deve comunque essere indicato il valore dell’intervento? 4) Le opere oggetto di sponsorizzazione per poter essere realizzate devono essere inserite nel programma triennale OO.PP. – Elenco Annuale?


QUESITO del 22/10/2007 - RICERCA DI MERCATO

Ritorno su un mio precedente quesito, più precisamente il n.2268 dell'1.08.07, al quale avete gentilmente risposto in data 7.08.07, per chiedere con quali modalità effettuo la ricerca di mercato. Praticamente, per ricercare lo sposnsor di un DVD pubblicitario dell'Amministrazione, a chi dovrà essere rivolta la ricerca? Se l'avviso è generico potrebbe presentare domanda chiunque - anche un semplice privato -? E' possibile, invece, individuare una categoria a chi rivolgere la richiesta di sponsor, ad esempio banche, o assicurazioni, o imprese ? In questo caso che criteriobisognerebbe adottare per la scelta della categoria a cui rivolgersi?


QUESITO del 07/08/2007 -

Nel caso in cui un'amministrazione voglia individuare uno sponsor che partecipi con un contributo alla realizzazione di di un DVD pubblicitario, quale procedurabisogna adottare per l'individuazione dello sponsor?


QUESITO del 12/04/2007 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Sulla base dell'art.26 D.Lgs 163/06 questa Amministrazione intenderebbe utilizzare lo strumento della sponsorizzazione per finanziare in tutto o in parte la ristrutturazione di un impianto sportivo. A tal fine si chiede il parere sui seguenti punti: 1)la scelta del soggetto sponsorizzatore andrà effettuata con procedura di evidenza pubblica; le procedure di selezione possono essere determinate dall'Ente oppure dovranno essere conformate a quelle previste dal Codice in relazione all'importo dei lavori previsti e/o della sponsorizzazione richiesta? 2) Premesso che la progettazione dell'opera sarà eseguita dall'Ufficio Tecnico del Comune e che il soggetto esecutore dei lavori dovrà possedere la qualificazione di legge, lo sponsor dovrà avere specifiche caratteristiche, oppure può essere un qualsiasi soggetto avente personalità giuridica. E' possibile in tal caso, che sia addirittura l'esecutore delle opere? 3) Lo sponsor che non abbia la qualificazione ad eseguire i lavori e che sia stato selezionato con procedura di evidenza pubblica può scegliere senza gara il soggetto esecutore delle opere?