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1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: COTTIMO FIDUCIARIO E GARA OFFICIOSA - CONSIGLIO DI STATO (2006) Il cottimo fiduciario, proprio perché basato su un rapporto diretto fiduciario, comprova la sussistenza di un interesse legittimo alla partecipazione alla gara del soggetto che ha goduto della fiducia dell'amministrazione. Quindi, sebbene nel caso di cottimo fiduciario, da sempre considerato una forma di trattativa privata, non sussista un obbligo in capo all'amministrazione di invitare tutte le imprese che ne facciano richiesta, nè di illustrare diffusamente le ragioni di ogni mancato invito, è però ravvisabile l'obbligo di motivare il mancato invito di una ditta che versa nelle peculiari condizioni sopra rammentate. In tema di sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’atto di aggiudicazione l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione comporta la caducazione automatica del contratto stipulato, anche di fronte a cottimo fiduciario. L'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. di alcune tipologie di controversie relative alle procedure di evidenza pubblica non svaluta completamente il problema della qualificazione della posizione soggettiva del privato che intende contestare le modalità di scelta del contraente da parte della p.a.. Anche nei casi in cui non si applica una dettagliata disciplina di derivazione comunitaria, il provvedimento di aggiudicazione, ancorché sia collocato all'interno del procedimento preordinato alla conclusione del contratto, ha natura amministrativa per quanto concerne l'individuazione del contraente, contenendo, in primo luogo, un atto di accertamento e solo in secondo luogo, quasi sempre, anche la manifestazione di volontà della p.a. in ordine al contratto da stipulare. L’aggiudicazione assume così una valenza procedimentale ed amministrativa ed integra una vera e propria determinazione autoritativa dell'esito della procedura selettiva, mediante una statuizione propria degli atti pubblici diretti a creare certezze legali privilegiate ed a incidere sulla posizione soggettiva degli aspiranti all'aggiudicazione, qualificabile come di interesse legittimo con conseguente giurisdizione del g.a.. GIURISPRUDENZA: - TAR LAZIO (2004) In applicazione dei generali principi di trasparenza ed imparzialità cui deve attenersi la pubblica amministrazione nell’espletamento delle singole operazioni compiute nelle gare pubbliche, ivi compresa quella preliminare di ammissione delle imprese partecipanti, il seggio di gara ha l’onere di una resocontazione esplicita, sia pure sintetica, da riportare nel verbale relativo alle singole fasi in cui la stessa gara è articolata, in modo da garantire l’individuazione delle ragioni dello stesso sviluppo ed andamento della gara, fino all’aggiudicazione finale. La verbalizzazione costituisce lo strumento attraverso il quale un organo amministrativo, in specie il seggio appaltante, dà conto della propria attività attraverso la fedele e puntuale rappresentazione delle operazioni compiute, al fine di consentire la verifica della correttezza delle attività di scrutinio, rifluendo la regolarità dello svolgimento della gara nella legittimità dell’atto conclusivo dei singoli subprocedimenti di cui si compone la gara, a cominciare dalla preliminare fase attinente l’accertamento della regolarità di presentazione delle domande di partecipazione e del possesso dei requisiti ai fini dell’ammissione dei partecipanti, fino al procedimento valutativo delle offerte, ed ancora alla finale aggiudicazione. Non sempre la resocontazione consiste nella esplicazione delle ragioni per cui viene adottato una certa determinazione, ben potendo la stessa concernere la semplice descrizione di attività o fatti, che pure distinti dal provvedimento conclusivo, ne costituiscono comunque il fondamento ovvero il presupposto Se è vero che la fase di mera apertura dei plichi contenenti le domande di ammissione alla licitazione privata ed i documenti richiesti a tali fini a pena di esclusione ha un carattere per così dire interno e meramente preparatorio della fase valutativa vera e propria delle stesse istanze, affidata alla esclusiva competenza della Commissione nominata a tali fini, nondimeno non può non considerarsi come la detta circostanza assume rilievo proprio ai fini della funzione di scrutinio delle domande in senso stretto, nella misura in cui è pure rilevante, ed anzi essenziale, per la partecipazione alla gara, l’assolvimento del prescritto onere di diligente redazione formale delle stesse. Ed invero, si impone doverosamente una puntuale descrizione della stessa fase procedimentale proprio al fine di consentire la più ampia garanzia di trasparenza ed imparzialità della procedura concorsuale che rimarrebbe, diversamente, sempre suscettibile di contestazioni e controversie, a detrimento, tra l’altro, delle esigenze di celerità e speditezza che la scelta di gare accelerate e ristrette dovrebbero contribuire a conseguire.
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