Art. 254. Norma finanziaria

ABROGATO DAL 19-04-2016 DAL DLGS 50-2016 1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
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Giurisprudenza e Prassi

COTTIMO FIDUCIARIO E GARA OFFICIOSA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Il cottimo fiduciario, proprio perché basato su un rapporto diretto fiduciario, comprova la sussistenza di un interesse legittimo alla partecipazione alla gara del soggetto che ha goduto della fiducia dell'amministrazione. Quindi, sebbene nel caso di cottimo fiduciario, da sempre considerato una forma di trattativa privata, non sussista un obbligo in capo all'amministrazione di invitare tutte le imprese che ne facciano richiesta, nè di illustrare diffusamente le ragioni di ogni mancato invito, è però ravvisabile l'obbligo di motivare il mancato invito di una ditta che versa nelle peculiari condizioni sopra rammentate.

In tema di sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’atto di aggiudicazione l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione comporta la caducazione automatica del contratto stipulato, anche di fronte a cottimo fiduciario.

L'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. di alcune tipologie di controversie relative alle procedure di evidenza pubblica non svaluta completamente il problema della qualificazione della posizione soggettiva del privato che intende contestare le modalità di scelta del contraente da parte della p.a.. Anche nei casi in cui non si applica una dettagliata disciplina di derivazione comunitaria, il provvedimento di aggiudicazione, ancorché sia collocato all'interno del procedimento preordinato alla conclusione del contratto, ha natura amministrativa per quanto concerne l'individuazione del contraente, contenendo, in primo luogo, un atto di accertamento e solo in secondo luogo, quasi sempre, anche la manifestazione di volontà della p.a. in ordine al contratto da stipulare. L’aggiudicazione assume così una valenza procedimentale ed amministrativa ed integra una vera e propria determinazione autoritativa dell'esito della procedura selettiva, mediante una statuizione propria degli atti pubblici diretti a creare certezze legali privilegiate ed a incidere sulla posizione soggettiva degli aspiranti all'aggiudicazione, qualificabile come di interesse legittimo con conseguente giurisdizione del g.a..