D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

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Art. 25. Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

1. Il presente codice non si applica:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi)

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)

 
 
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