Art. 247. Normativa antimafia

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20. comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
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Giurisprudenza e Prassi

INFORMATIVA ANTIMAFIA - FUNZIONE E LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

L’informativa antimafia non risponde dunque a finalita' di accertamento di responsabilita', ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, che, in sede penale, non sono valsi ad accertare la sussistenza di un reato, possono ben essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa, al fine di fondare un giudizio di possibilita' che l’attivita' considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalita' organizzata.

Deve dunque concludersi nel senso che il prefetto, nel rendere le informazioni antimafia richieste ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. c), D.P.R. n. 252 del 1998, non deve basarsi necessariamente su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni (cfr.Sez. VI, dec. 2.8.2006. n. 4735), per cui il sindacato del giudice amministrativo non puo' impingere nel merito, restando, di conseguenza, circoscritto a verificare sotto il profilo della logicita', il significato attribuito agli elementi di fatto e l'iter seguito per pervenire a certe conclusioni, anche perche' le informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalita', non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti ad evidenziare profili di deficienza motivazionale, di illogicita' e di travisamento, profili che il Collegio non ritiene sussistano, comunque, nel caso in questione.

CAUSE DI ESCLUSIONE - GRAVE NEGLIGENZA E MALAFEDE

AVCP PARERE 2007

Le ipotesi di cause di esclusione sono individuate all’articolo 38 del DLgs 163/2006, che, relativamente alla fattispecie concernente la grave negligenza o malafede del concorrente in condotte tenute nel corso di precedenti appalti, ha innovato la previgente disposizione di cui alla lettera f) del d.P.R. 554/1999, che circoscriveva la fattispecie della negligenza o malafede a pregressi rapporti intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, introducendo anche l’ipotesi di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale.

La S.A. è tenuta all’applicazione delle ipotesi di esclusione dalle procedure di gara così come disciplinate dal vigente articolo 38 del d. Lgs. n. 163/2006, essendo ormai abrogato l’articolo 75 del d.P.R. 554/1999.

Né rileva il fatto che il disciplinare di gara contiene un riferimento normativo non più vigente: il bando, infatti, non può considerarsi l’unica ed esclusiva fonte per la previsione e la disciplina dei requisiti di partecipazione ad una procedura concorsuale. Esso non può prescindere, per la precisa individuazione della fattispecie, dalle fonti esterne, le quali, rispetto al bando stesso, in quanto disposizioni di legge vigenti, devono considerarsi applicabili di diritto.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.r.l. – lavori di intervento finalizzato al riutilizzo di acque reflue depurate per uso irriguo. Costruzione delle opere per il fissaggio e di interconnessione con la rete irrigua al servizio del sub-comprensorio “quota 80” del Consorzio di Bonifica 3 di A. nel Comune di M. S.A. Comune di M. – UREGA DI A.

GARANZIE - RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957 CC

AVCP DELIBERAZIONE 2006

Si ritiene conforme alle disposizioni in materia di partecipazione alle procedure di gara l’esclusione dalle gare in questione dell’impresa istante, in quanto le polizze fideiussorie a garanzia delle rispettive offerte non prevedono espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 codice civile, così come disposto dall’articolo 75, comma 4 del d. Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate da D. M. C. & F. s.n.c. – gare nn. RI.GR. 14 H; RI.GR. 14 N; RI.GR. 07; RI.GR. 13 N. S.A. G. s.p.a..