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1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi é disciplinata dal codice del processo amministrativo. (Indicazioni ufficiali così modificate dall'art. 13, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010 e così sostituito dall'art. 3, comma 19, lettera i) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in vigore dal 16/09/2010) ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; artt. 1 e 2, dir. 1989/665; art. 23-bis, legge n. 1034/1971; art. 14, d.lgs. n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: ESCLUSIONE DALLA GARA PER AGGIUDICAZIONE ILLEGITTIMA - CONSEGUENZE - CONSIGLIO DI STATO (2009) Qualora sia stato pronunciato l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione in un procedimento di pubblico appalto, per effetto della illegittima ammissione alla gara del soggetto primo classificato, “non è immediatamente operabile lo scorrimento della graduatoria con l’aggiudicazione dell’appalto al secondo classificato”(Cons. St., VI, 14 gennaio 2000, n. 244); inoltre “il potere di esclusione dalla procedura di gara per mancanza di uno dei requisiti o condizioni necessari per la partecipazione non può dirsi esaurito con la fase tipica dell’ammissione delle offerte”, perdurando esso per lo meno fino a quando la gara non sia conclusa, il che avviene solo con l’aggiudicazione definitiva e con la stipula del conseguente contratto (Cons. St., IV, 31 maggio 2007, n. 2836); infine la facoltà dell’Amministrazione di richiedere ai concorrenti nel procedimento di gara per l’aggiudicazione di un pubblico appalto il completamento della documentazione concernente il possesso dei requisiti d’ammissione alla gara stessa e fornire gli eventuali chiarimenti integrativi, “non incontra limiti temporali tassativi o preclusioni, essendone rimesso l’esercizio alla discrezionale valutazione dell’Amministrazione nei limiti della par condicio dei concorrenti e nel presupposto della effettività del possesso del requisito concorsuale” (Cons.St., VI, 18 maggio 2001, n. 2781). GIURISPRUDENZA: AVVALIMENTO REQUISITO ECONOMICO/FINANZIARIO - CONSIGLIO DI STATO (2009) Le limitazioni previste dall’art. 49 D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni prevedono che in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, il che nella specie non risulta avvenuto. La finalità dell’istituto dell’avvalimento non è affatto quella di arricchire la capacità (tecnica o economica) del concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti. Invero nell’avvalimento, quale ricavabile dalla sua genesi comunitaria, sussiste l’irrilevanza per la stazione appaltante dei rapporti sottostanti esistenti fra il concorrente e il soggetto “avvalso”, essendo indispensabile unicamente che il primo dimostri di poter disporre dei mezzi del secondo, in adesione all’attuale normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n.118/2004/CE ed art 54 Direttiva n.17/2004/CE), la quale espressamente prevede che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi”. NORMATIVA: MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE ED IMPRESA - NAZIONALE (2008) Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. GIURISPRUDENZA: INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E RISARCIMENTO DANNI - TAR LAZIO RM (2008) La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 D.lgs n. 190/02 per violazione degli art. 3, 24, 41 e 97 Cost. risulta infondata se si considera quanto segue (cfr TAR Lombardia, sez. III, 3 novembre 2004, n. 5575): la norma in argomento (art. 14 D.Lgs. n. 190/2002) costituisce applicazione della direttiva comunitaria n. 89/665/CE che consente al legislatore nazionale di prevedere, nei limiti della ragionevolezza, casi in cui può essere riconosciuto, in luogo della reintegrazione in forma specifica, il risarcimento dei danni per equivalente; non appare irragionevole che, nel caso delle opere strategiche, il legislatore, per evidenti esigenze di celerità nella realizzazione di tali infrastrutture, abbia optato per una scelta che potrebbe non consentire un integrale risarcimento degli interessi del privato lesi dall’illegittima azione amministrativa; anche il giudice al quale l’interessato richieda la reintegrazione in forma specifica deve operare, ai sensi dell’art. 2058 c.c., una valutazione che tenga conto del fatto che tale forma risarcitoria sia in tutto o in parte possibile ovvero non sia eccessivamente onerosa per il debitore; nel caso delle infrastrutture strategiche, tale valutazione è stata operata direttamente dal legislatore, opzione che, come detto, non appare irragionevole; peraltro, la Corte Costituzionale, in più occasioni, ha avuto modo di affermare, in fattispecie diversa ma comunque espressiva di un principio comune, che è consentito al legislatore, nei limiti della ragionevolezza, prevedere forme non integrali di risarcimento dei danni subiti dal privato (cfr. Corte Cost. n. 148/1999); sebbene di recente, la Corte Costituzionale (con sentenze nn. 348 e 349/2007) abbia precisato, in senso maggiormente favorevole al soggetto danneggiato, le affermazioni contenute nella citata decisione n. 148/1999, ciò non esclude che il legislatore possa privilegiare forme alternative di risarcimento dei danni, senza che ciò costituisca un vulnus all’integralità del ristoro tanto da tacciare la scelta effettuata in sede legislativa di irragionevolezza. Ciò posto, in applicazione dell’art. 14, comma 2, del D.lgs n. 190/2002 (ora art. 246, comma 4, del D.lgs n. 163/2006), il ricorso introduttivo del giudizio e i due atti di motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili atteso che all’annullamento dell’aggiudicazione non potrebbe comunque seguire la soddisfazione del conseguimento del bene della vita cui aspirano le ricorrenti. Ed invero, nel caso di specie, sussiste ope legis l’impossibilità per la parte ricorrente di conseguire un’effettiva utilità dalla eventuale statuizione di annullamento dei provvedimenti impugnati in ragione del verificarsi di circostanze sopravvenute, ovvero la stipulazione del contratto tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’ATI controinteressata (ora società di progetto Metro C), con la conseguenza che la tutela sostanziale della posizione giuridica della ricorrente principale può avvenire soltanto attraverso lo strumento risarcitorio (in forma equivalente). Pertanto, il bene della vita che le ricorrenti mirano a conseguire, vale a dire la possibilità di eseguire (seppure in parte) l’opera pubblica, è ormai intangibile e non può più essere insidiato, neppure dall’annullamento dell’aggiudicazione eventualmente intervenuta all’esito dell’azione impugnatoria. GIURISPRUDENZA: ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE - EFFETTI - TAR LAZIO RM (2007) Ai sensi dell’art. 246, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa, che riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Una volta intervenuta la stipula del contratto l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione della gara non potrebbe comportare alcun vantaggio per la ricorrente atteso che la medesima, non potendo ottenere una nuova aggiudicazione in suo favore, non potrebbe più conseguire alcuna utilità, fatto salvo ove ne ricorrano i presupposti il risarcimento per equivalente. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti di aggiudicazione di una gara indetta per l’affidamento della progettazione ed esecuzione di lavori di completamento di oo.pp. previsti dal programma delle infrastrutture strategiche, a seguito dei quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario controinteressato avevano proceduto alla stipula del contratto di appalto. GIURISPRUDENZA: INTERESSE A RICORRERE DEL SOGGETTO LESO NELLA PROPRIA SFERA GIURIDICA - TAR LOMBARDIA MI (2007) In applicazione dei principi dettati dall’Adunanza plenaria n° 1 del 2003, l'atto di nomina di una Commissione di gara non è impugnabile in via autonoma in quanto non immediatamente suscettibile di ledere la posizione dei partecipanti alla procedura. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice di una gara, pertanto, può essere impugnato dal partecipante alla selezione che si ritenga leso nei suoi interessi solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene, pertanto, compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato.
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