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1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo é disciplinata dal codice del processo amministrativo. (Indicazioni ufficiali così modificate così modificata dall'art. 8,comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010, articolo così sostituito dall'art. 3, comma 19, lettera d) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in vigore dal 16/09/2010)
ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; artt. 1 e 2, dir. 1989/665; art. 14, d.lgs. n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; art. 2, paragrafi 3 e 4, art. 2-quater, direttiva 89/665/CEE e art. 2, paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: CENTRALI DI COMMITTENZA - DEFINIZIONE - TAR SICILIA CT (2009) La figura dell´Unione d´acquisto prevista dalla normativa siciliana è assolutamente equiparabile e sovrapponibile alle "centrali di committenza" di cui all´art. 33 del T.U. Appalti che testualmente recita: "le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrali di committenza". La centrale di committenza costituisce meramente un modulo organizzativo, vale a dire uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità, e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla "capofila" , ma anche alle altre Amministrazioni che la compongono, le quali dovranno poi singolarmente formalizzare il rapporto con la ditta aggiudicataria, mediante la redazione di apposito contratto. Da ciò scaturisce che la costituita unione d´acquisto non sposta su di sè la legittimazione passiva, dovendosi procedere, per la corretta instaurazione del contraddittorio, alla notifica del ricorso a tutti i soggetti che ne fanno parte avendo aderito alla procedura centralizzata di acquisto, in quanto ciascuna delle aziende della costituita centrale di committenza vantano specifico e autonomo interesse ad avvalersi dei risultati della procedura espletata dalla capofila nell´esercizio dei poteri a essa conferiti dalle altre aziende della cordata.
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