Art. 245-ter. Inefficacia del contratto negli altri casi

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 245-bis é disciplinata dal codice del processo amministrativo.
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Giurisprudenza e Prassi

DURC IRREGOLARE - INEFFICACIA CONTRATTO - DECORRENZA EFFETTI

TAR CAMPANIA SENTENZA 2010

Dagli atti emerge la mancata dimostrazione da parte delle controinteressate del requisito di regolarita' contributiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dal disciplinare indicato nell’8 settembre 2008.

Quanto al contratto, ritiene il Collegio che ai sensi dell’art. 245 ter del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 debba esserne dichiarata l’inefficacia con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione; invero, ritenuta l’applicabilita' ai giudizi in corso delle nuove disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2010 n. 53 (Consiglio di Stato V Sezione 15 giugno 2010 n. 3759), va osservato che il vizio determinativo dell’annullamento non implica la rinnovazione della gara, ma solo l’adozione di atti consequenziali all’individuazione delle ricorrenti quali migliori offerenti in conseguenza dell’estromissione dal procedimento dell’associazione costituita dalle due controinteressate. Inoltre, risulta che nel ricorso sia stata proposta domanda di subentro nel contratto (pagg. 13 e 14 dell’atto introduttivo del giudizio), sebbene questa possa trovare accoglimento solo a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia, in considerazione del fatto che l’esecuzione è in uno stato sufficientemente avanzato, tale da giustificare, per esigenze di equita', la conservazione delle attribuzioni patrimoniali e prestazionali fino a questo momento intercorse.

GIURISDIZIONE GA - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE - DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA CONTRATTO

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2010

In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 53 del 2010, attuativo della direttiva europea 2007/66/Ce in materia di ricorsi –ma gia' prima di tale entrata in vigore, secondo il recente mutato orientamento della Corte di Cassazione, di cui all’ordinanza n. 2906/2010- la giurisdizione del giudice amministrativo si è estesa alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione –art. 244 d. lgs n.163 del 2006, come modificato dal citato d. lgs. n. 53 del 2010.

Secondo l’art. 245 ter del D. Lgs n. 163 del 2006, articolo inserito dall'articolo 10 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n.53, “Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata proposta.”

Non sussistendo i presupposti previsti dai citati artt. 245 bis e quater, riferiti ai casi piu' gravi di violazione della normativa sulle procedure di affidamento, deve ritenersi che la norma introdotta dall’art. 245 ter lasci al Giudice una certa discrezionalita' nel valutare l’opportunita' di dichiarare senz’altro immediatamente inefficace il contratto. D’altra parte, nella fattispecie non esiste alcuna possibilita', per la ricorrente che ha ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, di subentrare nel contratto di appalto mediante nuova stipulazione, avuto riguardo alla circostanza che, nel caso concreto, il vizio dell’aggiudicazione comporta l’obbligo per la stazione appaltante di rinnovare la gara, non essendo rimasto in gara alcun concorrente.

La norma deve dunque, ad avviso del Collegio, essere interpretata in combinato disposto con l’art. 245 bis, c. 2, che consente, anche nell’ipotesi delle violazioni piu' gravi, di limitare la declaratoria di inefficacia del contratto alle prestazioni ancora da eseguire. Addirittura, il comma 1 dell’art. 245 bis consente, anche nei casi piu' gravi, la preservazione dell’efficacia del contratto qualora lo richiedano esigenze imperative connesse ad un interesse generale.

Se cosi' è, deve ritenersi che nel caso che si decide, riguardante l’affidamento di un servizio di refezione scolastica, non ravvisandosi le violazioni piu' gravi e pur dovendo essere dichiarata l’inefficacia del contratto, stante l’obbligo di ripetizione della gara, sia consentito al Giudice di indicare una decorrenza dell’inefficacia conforme all’interesse pubblico che esige, nel caso concreto, la preservazione della continuita' del servizio fino al termine dell’anno scolastico, valutato anche lo stato di esecuzione del contratto e ribadito che la ricorrente principale non avrebbe alcuna possibilita' di subentrare immediatamente nel contratto, dovendo essere esclusa dalla gara alla pari dell’aggiudicataria.

Pertanto, valutati gli interessi delle parti e bilanciati gli stessi con l’interesse pubblico, si ritiene giusto dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto a decorrere dalla conclusione dell’anno scolastico in corso, fermo restando che la stazione appaltante, per l’effetto conformativo della presente sentenza, dovra' immediatamente avviare una nuova procedura per l’affidamento del servizio a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011.