Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni é disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE GA - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE - DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA CONTRATTO

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2010

In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 53 del 2010, attuativo della direttiva europea 2007/66/Ce in materia di ricorsi –ma gia' prima di tale entrata in vigore, secondo il recente mutato orientamento della Corte di Cassazione, di cui all’ordinanza n. 2906/2010- la giurisdizione del giudice amministrativo si è estesa alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione –art. 244 d. lgs n.163 del 2006, come modificato dal citato d. lgs. n. 53 del 2010.

Secondo l’art. 245 ter del D. Lgs n. 163 del 2006, articolo inserito dall'articolo 10 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n.53, “Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata proposta.”

Non sussistendo i presupposti previsti dai citati artt. 245 bis e quater, riferiti ai casi piu' gravi di violazione della normativa sulle procedure di affidamento, deve ritenersi che la norma introdotta dall’art. 245 ter lasci al Giudice una certa discrezionalita' nel valutare l’opportunita' di dichiarare senz’altro immediatamente inefficace il contratto. D’altra parte, nella fattispecie non esiste alcuna possibilita', per la ricorrente che ha ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, di subentrare nel contratto di appalto mediante nuova stipulazione, avuto riguardo alla circostanza che, nel caso concreto, il vizio dell’aggiudicazione comporta l’obbligo per la stazione appaltante di rinnovare la gara, non essendo rimasto in gara alcun concorrente.

La norma deve dunque, ad avviso del Collegio, essere interpretata in combinato disposto con l’art. 245 bis, c. 2, che consente, anche nell’ipotesi delle violazioni piu' gravi, di limitare la declaratoria di inefficacia del contratto alle prestazioni ancora da eseguire. Addirittura, il comma 1 dell’art. 245 bis consente, anche nei casi piu' gravi, la preservazione dell’efficacia del contratto qualora lo richiedano esigenze imperative connesse ad un interesse generale.

Se cosi' è, deve ritenersi che nel caso che si decide, riguardante l’affidamento di un servizio di refezione scolastica, non ravvisandosi le violazioni piu' gravi e pur dovendo essere dichiarata l’inefficacia del contratto, stante l’obbligo di ripetizione della gara, sia consentito al Giudice di indicare una decorrenza dell’inefficacia conforme all’interesse pubblico che esige, nel caso concreto, la preservazione della continuita' del servizio fino al termine dell’anno scolastico, valutato anche lo stato di esecuzione del contratto e ribadito che la ricorrente principale non avrebbe alcuna possibilita' di subentrare immediatamente nel contratto, dovendo essere esclusa dalla gara alla pari dell’aggiudicataria.

Pertanto, valutati gli interessi delle parti e bilanciati gli stessi con l’interesse pubblico, si ritiene giusto dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto a decorrere dalla conclusione dell’anno scolastico in corso, fermo restando che la stazione appaltante, per l’effetto conformativo della presente sentenza, dovra' immediatamente avviare una nuova procedura per l’affidamento del servizio a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011.