Art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente é nominato dalla camera arbitrale

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente é nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole.

2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.

3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi é alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi é accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.

4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

5. Il corrispettivo dovuto dalle parti é determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010

6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.

7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 242, comma 10. comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010

8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia é versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13. comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010

10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorità.
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Giurisprudenza e Prassi

PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI - FACOLTA' PA CLAUSOLA DI RECIPROCITÀ

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2014

Con riferimento alle offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, i principi di libera concorrenza nell'ambito di un unico mercato non operano automaticamente: la "ratio" della previsione di una disciplina speciale, circoscritta ai soli appalti di forniture, siano esse di merci o prodotti (con esclusione, quindi, delle sole attivita' di servizi e lavori), risiede nell'esigenza di garantire che l'apertura del mercato degli appalti comunitari a tali Paesi terzi avvenga nel rispetto della condizione di reciprocita'. L'obiettivo di garantire a tutti gli operatori economici un trattamento uniforme e discriminatorio, favorendo l'ingresso di nuovi soggetti alle commesse pubbliche, viene, pertanto contemperato con l'esigenza di assicurare condizioni minime di tutela della "par condicio" per le imprese comunitarie che partecipano alle procedure di gara. Cio' spiega l'introduzione, su impulso comunitario, di una disciplina speciale che si fonda sulla stipulazione o meno tra CE e i suddetti Paesi terzi di accordi che garantiscano un accesso comparabile ed effettivo delle imprese comunitarie agli appalti indetti anche in tali Paesi. Quindi, il presupposto per l'applicazione della disciplina speciale non è costituito dalla nazionalita' delle imprese offerenti, determinata dal luogo ove è ubicata la sede legale e amministrativa (nel caso di specie, italiana ma con delocalizzazione integrale della produzione), quanto, piuttosto, dall'origine dei prodotti provenienti da Paesi Terzi. In tale prospettiva, al fine di determinare il campo di applicazione della norma, acquista rilievo il luogo di produzione del bene e quindi la sede dello stabilimento in cui esso viene realizzato la quale, di per se', non coincide con il luogo in cui è ubicata la sede legale o amministrativa dell'impresa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 27.03.2014, n. 1848/2014; Cass. Pen., sez. III, 27.01.2012, n. 19650; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 15.02.2010, n. 131). La norma, in altri termini, ha istituito un sistema di preferenza comunitario basato non sulla nazionalita' degli offerenti ma sull'origine dei prodotti: la natura italiana dell'impresa non rende italiano il prodotto realizzato altrove, sebbene la produzione sia effettuata in proprio, dovendosi scindere il profilo soggettivo, del produttore, da quello oggettivo, dell'origine del prodotto cui fa riferimento l'art. 234 del d.lgs. n. 163 (con espresso rinvio al regolamento 2913/1992 e successive modifiche).

PROCEDIMENTI ARBITRALI - COMPENSI E SPESE

CAMERA ARBITRALE COMUNICATO 2009

Modalita' operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalita' di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale.

PROCEDIMENTI ARBITRALI - COMPENSO

CAMERA ARBITRALE COMUNICATO

Modalita' operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalita' di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: INFORMATIVA SULL'INTENTO DI PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE

D22. L’art. 243bis del Codice dei Contratti (introdotto con il decreto legislativo n. 53/2010) disciplina il nuovo istituto denominato informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale. Di che si tratta?