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1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente é nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole. 2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro. 3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi é alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi é accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale. 4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 5. Il corrispettivo dovuto dalle parti é determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. (comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. 7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 242, comma 10. (comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia é versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13. (comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorità. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005; art. 150, d.P.R. n. 554/1999; d.m. n. 398/2000; art. 1, co. 71, legge n. 266/2005; art. 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009 NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art. 253 co. 34: In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243: a) dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005; c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice; d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. GIURISPRUDENZA COLLEGATA: PRASSI: PROCEDIMENTI ARBITRALI - COMPENSI E SPESE - CAMERA ARBITRALE (2009) Modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale. PRASSI: PROCEDIMENTI ARBITRALI - COMPENSO - CAMERA ARBITRALE (2008) Modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale.
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