D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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SEZIONE VI - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 234. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2; il valore delle offerte é considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.

4. Un'offerta non é preferita ad un'altra in virtù del comma 3, se l'ente aggiudicatore, accettandola, é tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio é stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i Paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il comma 5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M..

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 58, direttiva n. 2004/17

PARERI

QUESITO del 10/10/08 - - : Premesso che l’art. 234 del 163/06 prevede la facolta’ dell’ente appaltante di rifiutare forniture, per i settori speciali, originarie per piu’ del 50% da paesi terzi (nel caso particolare e’ stata applicata alla fornitura, sopra soglia comunitaria, di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto), si chiede se per analogia la regola possa essere estesa anche alle forniture effettuate dalle ditte appaltatrici aggiudicatrici dei lavori, quando questi comprendono l’opera completa, inserendo tale prescrizione nel bando di gara e nel csa. si evidenzia che se cosi non fosse la stessa opera potrebbe essere realizzata con materiali di provenienza totalmente diversa a seconda che si proceda con un unico appalto lavori (comprendente fornitura e posa) o con appalti separati tra fornitura e lavori di posa. e’ frequente infatti che le ditte appaltatrici di lavori propongano tubazioni provenienti da paesi che non hanno accordi di reciprocita’ con la comunita’ europea a norma dell’art 234, comma 1. inoltre e’ applicabile anche ai contratti sotto soglia comunitaria?

RISPOSTA del 24/06/09: Le disposizioni della parte III del D.Lgs. 163/2006 riguardano per definizione gli appalti, nei settori speciali, “di lavori, servizi e forniture”, senza dunque precludere in linea generale l’applicabilità agli appalti “misti” delle suddette norme, ivi compreso l’art. 234. Giova peraltro rammentare che l’applicabilità del Codice (cfr. art. 14, comma 4) non viene meno per i contratti c.d. “misti” anche se i lavori “non costituiscono l'oggetto principale del contratto”. In secondo luogo, posto che l’art. 238, comma 1, D.Lgs. 163/2006, allarga l’ambito di dette disposizioni (salvo quanto previsto dai successivi commi dell’articolo) agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici per affidamenti “di importo inferiore alla soglia comunitaria”, la previsione di cui all’art. 234 risulta applicabile anche con riguardo all’ipotesi di appalto “sotto soglia”. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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