D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 233. Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione

1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.

2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di compatibilità.

6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.

7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;

b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo;

c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità ai criteri selettivi del presente articolo.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17

PARERI

QUESITO del 29/11/07 - Requisiti economici - : Bando di gara pubblicato sul sito Min. Infr. Il …. - Prolungamento della pista di volo …. Quesito: Il bando contiene il vincolo per la partecipazione della cifra di affari in lavori di tre volte l'importo complessivo dei lavori negli ultimi 5 anni. Importo che è totale per l'impresa singola a partecipare mentre si riduce nela caso di riunione orizzontale ecc. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Confindustria di C., con riferimento al limite imposto scrive: "richiedendo una generica cifra di affari in lavori, il carattere pretestuoso e pregiudizievole di tali specifiche richieste atteso che, il non condurre proporzionalmente tale specifico requisito alle categorie di qualificazione individuate dal bando di gara, fa si che esse risultino slegate dalla natura tecnicca dei lavori e, pertanto non trovino giustificazione nelle specifiche esigenze imposte dall'oggetto dell'appalto, contravvenedo agli stessi principi giurisprudenziali che potrebbero giustificare le scelte della società aeroportuale (cons. Stato, Sez. V, 31/12/2003, n. 9305)." Chiedo se aver inserito nel bando tale limite di partecipazione è in contrasto con le norme e leggi.

RISPOSTA del 30/10/08: Si premette che in base ai dati forniti si classifica il soggetto richiedente tra le imprese pubbliche non amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori speciali. Se così è, tali soggetti hanno la facoltà di qualificare i concorrenti alle procedure di gara in applicazione della Sezione V, Capo III della Parte III del Codice. In particolare l’art. 233 del Codice sancisce la possibilità di prevedere criteri di qualificazione oggettivi e trasparenti, nel rispetto dei principi desumibili dagli artt. da 39 a 50 del Codice. Dalle citate norme, nonché dalle equivalenti regole comunitarie si evince come sia possibile richiedere ai partecipanti capacità riguardanti l’intero fatturato dell’impresa, a prescindere dalla specializzazione dei lavori. Vero è che tale parametro dovrebbe essere abbinato a quello di fatturazione negli specifici lavori oggetto di appalto. A dire, in se il requisito da voi posto non è illegittimo, ma dovrebbe essere stato abbinato ad un ulteriore requisiti maggiormente attinente all’oggetto dell’appalto; di questo secondo dato non si dispone in base alle risultanze della domanda. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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