| ||||||||||||
| ||||||||||||
Art. 232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive 1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5. 2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. 3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento. 4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68. (comma così modificato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 38. 6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50 con esclusione del comma 1, lettera a). (comma così modificato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati. 8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati. 9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta. 10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano: a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione; c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni. 11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore. 12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 13. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema. 14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori: a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo; b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi; c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: SETTORI SPECIALI - ACCORDO QUADRO - CONSIGLIO DI STATO (2008) Nei settori speciali un accordo quadro può essere considerato un appalto ed essere aggiudicato secondo le previste procedure ad evidenza pubblica e che mediante avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione può essere indetta una gara tra coloro che si sono qualificati con tale sistema. Ma per fare ciò occorre rendere palese nell’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione l’appalto di cui trattasi (o dell’accordo quadro che si intende promuovere). Tanto è vero che nell’allegato XIV al D.L.vo n.163/2006, relativo alle informazioni che devono comparire negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali, è espressamente previsto, al punto 6, che debbono riportare “menzione del fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara” nonché al punto 10 “altre eventuali informazioni”. L’assenza di indizione di una procedura di evidenza pubblica viene a ledere l'interesse sostanziale di ciascun imprenditore operante sul libero mercato a competere, secondo pari opportunità, ai fini dell'ottenimento di commesse da aggiudicarsi secondo le prescritte procedure. Né risulta necessario che l’impresa del settore ricorrente dimostri di possedere tutti i requisiti tecnici e finanziari occorrenti per partecipare alla gara, risultando l’interesse fatto valere indirizzato a censurare la soluzione organizzativa adottata e non già a riportarne l’aggiudicazione, atteso che con l’accoglimento del ricorso viene soddisfatto l'interesse strumentale tendente alla rimessa in discussione del rapporto controverso e alla possibilità di partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori, servizio o fornitura, nella cui futura ed eventuale sede l’Amministrazione potrà verificare se l’impresa possiede in concreto i requisiti per prendervi parte (cfr. la decisione della Sezione 10 maggio 1999, n. 546). Le norme che prescrivono l’omologazione ministeriale per gli impianti di controllo delle zone a traffico limitato, hanno natura inderogabile, con conseguente inquadramento delle stesse, ai fini della previsione dell’art. 68 d.l.vo 163/2006, fra le "regole tecniche nazionali obbligatorie", escludenti il ricorso, in base al co. 3 della medesima disposizione, a differenti modalità di specifiche tecniche e più in generale al c.d. principio di equivalenza. GIURISPRUDENZA: SETTORI SPECIALI - SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CONSIGLIO DI STATO (2008) Nel caso di specie l’ente aggiudicatore è dotato di un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell’art. 232 comma 1, d.lgs. n. 163.2006, che funge da preselezione dei candidati alle gare da essa indette, per i quali l’iscrizione in tale sistema di qualificazione costituisce una condizione preliminare per essere destinatari dell’invito a partecipare. La partecipazione alla procedura negoziata in esame era espressamente consentita solo alle imprese che risultavano qualificate, con la qualificazione in corso di validità per i servizi di vigilanza, risulta quindi essere legittima l'esclusione di una società priva della necessaria qualificazione richiesta per la partecipazione. La dichiarazione della società di aver sanato la propria situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - e anche i certificati di regolarità fiscale dalla stessa prodotti - non possono avere un istantaneo effetto di riqualificazione essendo all'uopo necessario attivare il procedimento di riqualificazione presso l'ente aggiudicatore.
| |||||
|