Art. 232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.

2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.

4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68. comma così modificato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 38.

6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50 con esclusione del comma 1, lettera a). comma così modificato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.

8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.

10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:

a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;

b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione;

c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore.

12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

13. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:

a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo;

b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;

c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi
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Giurisprudenza e Prassi

SETTORI SPECIALI - PROCEDURA RISTRETTA - MODIFICA SOGGETTIVA - LIMITI

TAR LIGURIA SENTENZA 2016

Giova prendere le mosse dalla chiara formulazione dell’art. 232 comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006, a mente del quale “se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema”.

[…]

Trattandosi di procedura ristretta nell’ambito del sistema di qualificazione di cui all’avviso 18.7.2013, gli offerenti dovevano essere selezionati, in piena conformità alla disposizione di legge citata ed al punto 1.7. del regolamento di qualificazione di A, soltanto tra i candidati qualificati con il sistema di cui all’avviso pubblicato in data 18.7.2013 sulla G.U.C.E., tra cui figura la società B Assicurazioni (doc. 4 delle produzioni 1.6.2015 di parte ricorrente), cui venne effettivamente inviata la lettera di invito (doc. 8 delle produzioni 1.6.2015 di parte ricorrente), ma non la società B Assicurazioni s.p.a., soggetto risultante dalla fusione intervenuta in data 31.12.2013, con efficacia dal 6.1.2014.

Correttamente, pertanto, la stazione appaltante ha proceduto all’esclusione della società B Assicurazioni s.p.a., che, pur avendo presentato domanda, non risultava tra i candidati qualificati con il sistema di cui all’avviso pubblicato in data 18.7.2013 sulla G.U.C.E., sicché, anche ai sensi dell’art. 1.7 del relativo regolamento di qualificazione, non poteva essere ammessa alla gara.

Né può sostenersi l’illegittimità della disposizione del regolamento di qualificazione secondo la quale “gli operatori iscritti al sistema di qualificazione incorreranno nella cancellazione/sospensione, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, nel caso in cui venga meno anche una soltanto delle condizioni richieste per l’ammissione, ivi compresa la mancata comunicazione riguardo alla variazione della situazione dell’impresa e dei suoi amministratori” (art. 1.8).

Anche a voler prescindere dall’inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse, posto che l’impugnata esclusione discende direttamente – piuttosto – dai punti 1.6 e 1.7 del regolamento di qualificazione, che però non sono stati fatti oggetto di impugnativa, è dirimente il rilievo che la disposizione del regolamento di qualificazione impugnata (punto 1.8) appare perfettamente conforme al tenore ed alla ratio dell’art. 51 del D. Lgs. n. 163/2006, che, pur ammettendo alla gara il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, onera nondimeno tali soggetti del “previo” accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale: ciò che, in un sistema di qualificazione ex art. 232 del D. Lgs. n. 163/2006, non può che avvenire - per l’appunto - mediante la tempestiva (id est, precedente l’invio della lettera di invito alla singola procedura di gara) denuncia alla stazione appaltante delle variazioni della situazione dell’impresa e dei suoi amministratori, pena la definitiva frustrazione delle finalità di economicità e tempestività delle procedure di gara cui è chiaramente preordinata l’istituzione di un siffatto sistema di qualificazione, volto sostanzialmente ad anticipare, una volta per tutte le successive gare, la fase procedimentale relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti.

SETTORI SPECIALI – RICHIESTA DI REQUISITI ULTERIORI

ANAC PARERE 2015

Il parere sulla normativa AG 37/12 del 20 febbraio 2013, dove si evidenzia che l’art. 232 del Codice, dopo aver riaffermato che gli enti aggiudicatori nei settori speciali possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione, rinvia al Regolamento, il quale (art. 340 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207), dopo un elenco di carattere esemplificativo dei requisiti che possono essere presi in considerazione nei suddetti sistemi di qualificazione, afferma con una norma di chiusura che, in ogni caso, tali requisiti “sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza” (art. 340, co. 4). Il parere sottolinea quindi l’autonomia della parte III del Codice, che disciplina i settori speciali, dalla parte II, relativa ai settori ordinari, e in tal senso la qualificazione nei settori speciali forma un sistema del tutto autonomo, per cui proporzionalità e adeguatezza vanno stimate in relazione alle tipologie di attività per le quali il sistema viene predisposto. Peraltro, proprio in virtù della previsione normativa che consente agli enti aggiudicatori la scelta di adottare un autonomo sistema di qualificazione, appare evidente che in tal caso non trova spazio il principio secondo cui il sistema SOA appare condizione necessaria e sufficiente per la qualificazione dei partecipanti (art. 40 Codice), ma si riespande il principio secondo cui spetta alle stazioni appaltanti individuare e verificare i requisiti che devono possedere i candidati o i concorrenti, tenendo conto della natura del contratto e in modo proporzionato al valore dello stesso, fermo restando che detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza (Pareri di precontenzioso 23 settembre 2010, n. 168; 12 gennaio 2011, n. 5; 16 giugno 2010, n. 120).

Sono legittimi gli avvisi pubblici predisposti dalla S.A. laddove richiedono il requisito ulteriore, che non appare sproporzionato, di aver eseguito nel triennio precedente almeno due lavori di importo uguale o superiore a quelli di cui all’avviso, nonchè un sistema di gestione della sicurezza e prevenzione dai rischi conforme alle norme OHSAS 18001:2007.

Non è conforme alla normativa di settore la previsione di inserire, fra i candidati, anche 5 ditte sorteggiate fra quelle già affidatarie di precedenti contratti con B. S.p.a., laddove queste non siano individuate secondo regole e criteri oggettivi resi disponibili a tutti gli operatori economici interessati.

OGGETTO: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentate da F.lli A. S.r.l. – Lavori di prolungamento fognatura nera in via del .. in loc. .. e in via .. (Importo a base di gara euro 962.446,08) - Lavori di prolungamento fognatura nera in via dell’C. in loc. S. D. e in via .. (Importo a base di gara euro 833.928,32) – Lavori di messa in sicurezza degli impianti di acquedotti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e opere edili (Importo a base di gara euro 630.000,00) - S.A. B. S.p.a.

APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

Il d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo applicabile ratione temporis, si limitava ad affermare che: a) quando un’opera prevista «puo' dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti»; b) «quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore» alle soglie europee, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto (art. 29).

Il legislatore non aveva stabilito, pero', come dovesse essere ricostruito il rapporto tra unitarieta' e frammentazione dell’oggetto dell’appalto, con la conseguenza che la relativa scelta rientrava nell’ambito della discrezionalita' della stazione appaltante. Nell’esercizio di tale discrezionalita' l’amministrazione doveva valutare, in particolare, l’autonomia funzionale dei singoli lotti, la possibile interconnessione tra gli stessi, la convenienza economica, le questioni afferenti alle modalita' di gestione di piu' appalti, nonche' le esigenze di tutela della concorrenza. In questo contesto, caratterizzato dall’assenza di una espressa presa di posizione legislativa, non è individuabile una regola ed una eccezione idonee ad indirizzare la scelta amministrativa. La stazione appaltante, pertanto, doveva effettuare tale scelta avendo necessariamente riguardo alla specificita' della vicenda concreta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3188 e Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101). (..) L’art. 44, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha inserito, nel codice dei contratti pubblici, l’art. 2, comma 1-bis, il quale prevede che: «Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali», specificando, da un lato, che «nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti», dall’altro, che «i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese». La vigente legislazione, prevedendo un obbligo di motivazione, contempla quale regola generale la suddivisione in lotti a tutela della concorrenza.

Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia suddiviso in lotti l’Allegato XII al d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che occorre indicare «l’ordine di grandezza dei lotti». Tale ultima espressione non puo' essere intesa nel senso che sia necessario, ai fini della validita' della procedura, che venga indicato con precisione il valore economico del singolo lotto, essendo sufficiente la sua descrizione quantitativa e qualitativa.

L’art. 232 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che «gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori» (comma 1). La stessa norma aggiunge che «se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema» (comma 13).

La ragione giustificativa della suddetta norma è quella di consentire una piu' celere definizione della procedura senza dovere disporre di volta in volta l’accertamento del possesso dei requisiti da parte delle imprese che sono state utilmente inserite in appositi albi.

Tale norma, contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, non impone, pero', come risulta dal suo contenuto, all’ente di ricorrere soltanto agli operatori economici qualificati. La peculiarieta' dell’oggetto dell’appalto potrebbe, infatti, al fine di consentire l’allargamento della platea dei partecipanti, giustificare l’apertura a tutti i soggetti in possesso degli specifici requisiti richiesti dalla stazione appaltante.

SISTEMA SPECIALE DI QUALIFICAZIONE RFI

AVCP PARERE 2013

Analogamente al sistema di qualificazione SOA, articolato in categorie generali e speciali e classifiche, anche il sistema speciale creato da RFI per il settore dei trasporti ferroviari deve intendersi come inderogabile da parte delle stazioni appaltanti, che non possono liberamente prescrivere nel bando di gara il possesso di categorie o classifiche differenti rispetto a quelle fissate dalla legge e dal regolamento (cfr. AVCP parere 10 settembre 2009 n. 86; Id., parere 17 dicembre 2008 n. 264).

L'errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l'esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma costituisce altresi' un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell'appalto (cfr. AVCP parere 16 dicembre 2010 n. 217). L'individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare non è rimessa alla discrezionalita' delle stazioni appaltanti, ma deve essere effettuata dai progettisti sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per i settori ordinari, negli artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010 e, per il settore dei trasporti ferroviari, nel regolamento R.F.I. aggiornato all'avviso pubblicato in G.U.U.E. del 25 ottobre 2012.

I certificati di esecuzione dei lavori, rilasciati ai fini dell'incremento della qualificazione nel sistema speciale devono fare riferimento alle categorie di lavori indicate dal bando di gara o dalla lettera di invito per l'affidamento dell'appalto regolarmente eseguito. Il principio della stretta ed inderogabile corrispondenza tra la categoria di qualificazione indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito e la categoria per la quale l'amministrazione committente è tenuta a rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori, ai fini dell'incremento della qualificazione posseduta dall'impresa appaltatrice, è applicabile anche all’ ambito dei sistemi speciali di qualificazione istituiti ai sensi dell'art. 232, comma l , del D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui "Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'articolo 5". Tutti i sistemi di qualificazione istituiti nei settori speciali devono cioè conformarsi ai principi dettati dagli artt. 60-ss. del d. P.R. n. 207 del 2010 (per l'applicazione estensiva dei principi invalsi in materia di qualificazione SOA al sistema speciale di qualificazione R.F.I., cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 aprile 2010 n. 1334).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' A. s.p.a. – “Realizzazione del nuovo apparato ACEI I019 e del Sistema CMT del nuovo impianto di Livorno Darsena telecomandato punto – punto dalla stazione di Livorno Calambrone, delle modifiche all’attuale apparato di sicurezza e segnalamento di Livorno Calambrone per l’implementazione del nuovo punto di linea verso l’impianto di Livorno Darsena, del telecomando punto – punto della stazione di Livorno Darsena, del nuovo impianto STSI di Livorno Darsena, dell’adeguamento del STSI di Livorno Calambrone, degli impianti LFM, meccanici e speciali a servizio del nuovo locale tecnologico di Livorno Darsena” – importo a base di gara euro 1.707.361,23 – S.A.: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Sistema speciale di qualificazione RFI – certificati di esecuzione lavori – corrispondenza tra la tipologia delle lavorazioni e la categoria prevalente richiesta dal bando – artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010.

ENTE AGGIUDICATORE NEI SETTORI SPECIALI – SISTEMI DI QUALIFICAZIONE

AVCP PARERE 2013

L’art. 232 del Codice, dopo aver riaffermato che gli enti aggiudicatori nei settori speciali possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione, dispone che, nel caso in cui tale sistema sia finalizzato all’aggiudicazione di lavori, esso debba conformarsi ai criteri di qualificazione di cui al Regolamento n. 207/2010. Sulla scorta di tale rinvio legislativo, il Regolamento – con riguardo ai requisiti di qualificazione degli operatori economici nei settori speciali – chiarisce che essi “sono stabiliti dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell’arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuita' del servizio resa dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attivita' rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del Codice” (art. 340, comma 1, Reg.); e, dopo un elenco di carattere esemplificativo dei requisiti che possono essere presi in considerazione nei suddetti sistemi di qualificazione (cfr. comma 3), afferma con una norma di chiusura che, in ogni caso, tali requisiti “sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalita' e adeguatezza, comunque, in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza” (comma 4).

E’ utile osservare che l’art. 340, comma 3, del DPR 207/2010, nell’elenco esemplificativo di requisiti cui i sistemi di aggiudicazione degli enti aggiudicatori possono fare riferimento, richiama espressamente - tra le voci contemplabili - “l’organizzazione aziendale per la qualita'” (art. 340, comma 3, lett. e)). Sotto tale profilo appare ammissibile, dunque, la specifica richiesta di A. S.p.a. di un sistema di certificazione per la qualita'.

Oggetto: richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – Confindustria B. – Ente aggiudicatore nei settori speciali – Sistemi di qualificazione ex art. 340 D.P.R. 207/2010 e art. 232 D.lgs 163/2006 – Richiesta di requisiti di certificazione di qualita' aziendale.

QUALIFICAZIONE - FASE ESECUTIVA DEI LAVORI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2010

In materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuita' (in questo senso è l’avviso dell’Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere 8 ottobre 2009 n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008 n. 227, resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale prevista, in materia di SOA, dall’art. 15-bis del D.P.R. n. 34 del 2000; in giurisprudenza, per l’affermazione del carattere costitutivo della verifica triennale e del principio di necessaria continuita' della qualificazione, si veda per tutte TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007 n. 111).

Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalita' del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneita' ad eseguire lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando.

Siffatto principio deve senz’altro estendersi agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del Codice dei contratti pubblici autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori, essendo identica la ratio che ne è alla base.

SETTORI SPECIALI - ACCORDO QUADRO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Nei settori speciali un accordo quadro puo' essere considerato un appalto ed essere aggiudicato secondo le previste procedure ad evidenza pubblica e che mediante avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione puo' essere indetta una gara tra coloro che si sono qualificati con tale sistema. Ma per fare cio' occorre rendere palese nell’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione l’appalto di cui trattasi (o dell’accordo quadro che si intende promuovere). Tanto è vero che nell’allegato XIV al D.L.vo n.163/2006, relativo alle informazioni che devono comparire negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali, è espressamente previsto, al punto 6, che debbono riportare “menzione del fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara” nonche' al punto 10 “altre eventuali informazioni”.

L’assenza di indizione di una procedura di evidenza pubblica viene a ledere l'interesse sostanziale di ciascun imprenditore operante sul libero mercato a competere, secondo pari opportunita', ai fini dell'ottenimento di commesse da aggiudicarsi secondo le prescritte procedure. Ne' risulta necessario che l’impresa del settore ricorrente dimostri di possedere tutti i requisiti tecnici e finanziari occorrenti per partecipare alla gara, risultando l’interesse fatto valere indirizzato a censurare la soluzione organizzativa adottata e non gia' a riportarne l’aggiudicazione, atteso che con l’accoglimento del ricorso viene soddisfatto l'interesse strumentale tendente alla rimessa in discussione del rapporto controverso e alla possibilita' di partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori, servizio o fornitura, nella cui futura ed eventuale sede l’Amministrazione potra' verificare se l’impresa possiede in concreto i requisiti per prendervi parte (cfr. la decisione della Sezione 10 maggio 1999, n. 546).

Le norme che prescrivono l’omologazione ministeriale per gli impianti di controllo delle zone a traffico limitato, hanno natura inderogabile, con conseguente inquadramento delle stesse, ai fini della previsione dell’art. 68 d.l.vo 163/2006, fra le "regole tecniche nazionali obbligatorie", escludenti il ricorso, in base al co. 3 della medesima disposizione, a differenti modalita' di specifiche tecniche e piu' in generale al c.d. principio di equivalenza.

SETTORI SPECIALI - SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Nel caso di specie l’ente aggiudicatore è dotato di un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell’art. 232 comma 1, d.lgs. n. 163.2006, che funge da preselezione dei candidati alle gare da essa indette, per i quali l’iscrizione in tale sistema di qualificazione costituisce una condizione preliminare per essere destinatari dell’invito a partecipare. La partecipazione alla procedura negoziata in esame era espressamente consentita solo alle imprese che risultavano qualificate, con la qualificazione in corso di validita' per i servizi di vigilanza, risulta quindi essere legittima l'esclusione di una societa' priva della necessaria qualificazione richiesta per la partecipazione.

La dichiarazione della societa' di aver sanato la propria situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - e anche i certificati di regolarita' fiscale dalla stessa prodotti - non possono avere un istantaneo effetto di riqualificazione essendo all'uopo necessario attivare il procedimento di riqualificazione presso l'ente aggiudicatore.