Art. 231. Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione 1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono: a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri; b) esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.
ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs.
n. 158/1995 |