Art. 227. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte é di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, é di almeno trentasette giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando é pubblicato con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a quindici giorni, se l'avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;

c) se é impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che é di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta.

4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo 223, comma 1, in conformità all'allegato X, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta é di almeno trentasei giorni e comunque non inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenga, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara di cui all'articolo 224, comma 1, lettera c).

5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.

6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), é possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il profilo di committente presso il quale la documentazione é accessibile.

7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara.

8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

10. L'allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente articolo
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTI NEI SETTORI SPECIALI ‐ TERMINI MINIMI OFFERTE PROCEDURA RISTRETTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Negli appalti nei settori speciali, l'art. 227, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, invero, nel limitarsi a fissare termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nelle procedure ristrette, lascia alla stazione appaltante un ampio margine di discrezionalita' in ordine alla concreta determinazione della tempistica dell'iter procedurale finalizzato all'aggiudicazione, che puo' essere sindacato in sede giurisdizionale solo nel caso in cui, tenendo conto dell'oggetto specifico del contratto e del tempo necessario per la preparazione dell'offerta, risulti manifestamente irragionevole. (..) Non rileva, infine, la circostanza che detto termine sia stato fissato dalla stazione appaltante senza cercare prima un accordo sul termine con i candidati selezionati: come si evince, infatti, da una lettura congiunta delle lettere b) e c) dell'art. 227, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, la ricerca di un previo accordo con in concorrenti rappresenta, per la stazione appaltante, una modalita' procedimentale facoltativa, e non obbligatoria.