| ||||||||||||
| ||||||||||||
Art. 222. Accordi quadro nei settori speciali 1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte. 2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformità alla presente parte. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: SETTORI SPECIALI - ACCORDO QUADRO - CONSIGLIO DI STATO (2008) Nei settori speciali un accordo quadro può essere considerato un appalto ed essere aggiudicato secondo le previste procedure ad evidenza pubblica e che mediante avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione può essere indetta una gara tra coloro che si sono qualificati con tale sistema. Ma per fare ciò occorre rendere palese nell’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione l’appalto di cui trattasi (o dell’accordo quadro che si intende promuovere). Tanto è vero che nell’allegato XIV al D.L.vo n.163/2006, relativo alle informazioni che devono comparire negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali, è espressamente previsto, al punto 6, che debbono riportare “menzione del fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara” nonché al punto 10 “altre eventuali informazioni”. L’assenza di indizione di una procedura di evidenza pubblica viene a ledere l'interesse sostanziale di ciascun imprenditore operante sul libero mercato a competere, secondo pari opportunità, ai fini dell'ottenimento di commesse da aggiudicarsi secondo le prescritte procedure. Né risulta necessario che l’impresa del settore ricorrente dimostri di possedere tutti i requisiti tecnici e finanziari occorrenti per partecipare alla gara, risultando l’interesse fatto valere indirizzato a censurare la soluzione organizzativa adottata e non già a riportarne l’aggiudicazione, atteso che con l’accoglimento del ricorso viene soddisfatto l'interesse strumentale tendente alla rimessa in discussione del rapporto controverso e alla possibilità di partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori, servizio o fornitura, nella cui futura ed eventuale sede l’Amministrazione potrà verificare se l’impresa possiede in concreto i requisiti per prendervi parte (cfr. la decisione della Sezione 10 maggio 1999, n. 546). Le norme che prescrivono l’omologazione ministeriale per gli impianti di controllo delle zone a traffico limitato, hanno natura inderogabile, con conseguente inquadramento delle stesse, ai fini della previsione dell’art. 68 d.l.vo 163/2006, fra le "regole tecniche nazionali obbligatorie", escludenti il ricorso, in base al co. 3 della medesima disposizione, a differenti modalità di specifiche tecniche e più in generale al c.d. principio di equivalenza. GIURISPRUDENZA: ACCORDO QUADRO NEI SETTORI SPECIALI - LIMITI - CONSIGLIO DI STATO (2008) Nei settori speciali un accordo quadro può essere considerato un appalto ed essere aggiudicato secondo le previste procedure ad evidenza pubblica e mediante avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione può essere indetta una gara, tra coloro che si sono qualificati con tale sistema, per affidare un appalto o un accordo quadro. Per fare ciò occorre rendere palese nell’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione l’appalto o l’accordo quadro che si intende promuovere, anche in conformità a quanto indicato nell’Allegato XIV al D.Lgs. 163/2006, secondo cui sugli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali, deve essere menzionato il fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
| |||||
|