Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.

1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, e' tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007
Condividi questo contenuto:

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/03/2008 - CONCESSIONE

Questo Comune deve affidare la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica e intende prevedere nel relativo disciplinare una concessione ventennale con trasferimento gratuito dell’impianto in capo al Comune al termine del ventennio.Il corrispettivo riconosciuto al concessionario sarà costituito dalle somme percepite dall’amministrazione sulla base delle tariffe incentivanti connesse alla cessione di energia al GRTN.Stante quanto previsto dall’art.3 del D.Lgvo 163/06 Si chiede di conoscere se la suddetta procedura è volta all’affidamento della concessione di un servizio pubblico locale per cui trova applicazione l’art.30 oppure trattasi di concessione di lavori pubblici di cui all’art.142 e seguenti del Codice ? Nel caso specifico essendo l’appalto di valore pari a 250.000,00 euro quali articoli del codice trovano applicazione in relazione alle procedure di affidamento e pubblicazione? E’ corretto, come fatto da diverse stazioni appaltanti ,applicare l’art.31 del citato Codice?