Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) é pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

(ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dalle seguenti norme self-executing:

Regolamento CE del 4/12/2007 n.1422/2007 con effetto dal 01/01/2008 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 412.000 anziché Euro 422.000; in Euro 5.150.000 anziché Euro 5.278.000;

Regolamento CE del 30/11/2009 n.1177/2009 con effetto dal 01/01/2010 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 387.000 anziché Euro 412.000; in Euro 4.485.000 anziché Euro 5.150.000;

Regolamento CE del 30/11/2011 n.1251/2011 con effetto dal 01/01/2012 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 400.000, anziché Euro 387.000; in Euro 5.000.000, anziché Euro 4.845.000;

- Regolamento UE del 13/12/2013 n.1336/2013 con effetto dal 01/01/2014 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 414.000, anziché Euro 400.000; in Euro 5.186.000, anziché Euro 5.000.000)
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