Art. 214. Appalti che riguardano più settori

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative all'attività principale cui é destinato.

2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione della presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione della parte II.

3. Se una delle attività cui é destinato un appalto é disciplinata dalla parte III e l'altra dalla parte II, e se é oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso é aggiudicato secondo le disposizioni della parte II, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla parte III.

4. Se una delle attività cui é destinato l'appalto é disciplinata dalla parte III e un'altra attività non é disciplinata né dalla parte III né dalla parte II, e se é oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto é principalmente destinato, esso é aggiudicato ai sensi della parte III.
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/01/2011 - TRASMISSIONE DATI

Settori Speciali. Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 artt. 206-207-208-209-210-211-212-213-214 come devono essere gestite le comunicazioni concernenti gli appalti che rientrano nell’ambito dei settori speciali?