Art. 213. Porti e aeroporti

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
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Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI - OFFERTA TECNICA

TAR VENETO SENTENZA 2009

La procedura in esame riguarda attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti, secondo quanto previsto dall'articolo 213 del Codice, trattandosi di contratti di lavori servizi forniture nei settori speciali (ex settori esclusi); orbene l'articolo 206 del capo primo della parte terza, rubricato “disciplina applicabile ambito oggettivo soggettivo", prevede tra le norme applicabili l'espresso richiamo agli articoli 68, 69, e 71, ma non all'articolo 70, a tacer poi del fatto che la stazione appaltante, sotto il profilo oggettivo, vada qualificata come rientrante fra i soggetti titolari di diritto speciale ed esclusivo - e che la gara risulti di importo inferiore alla soglia comunitaria- (fissata dall'articolo 215 del codice) ai sensi dell'articolo 238 comma sette, secondo il quale gli stessi "applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato a tutela della concorrenza", fra i quali non rientra il principio ex articolo 70 citato.

In base al facsimile, che doveva costituire il modello cui ispirare la redazione della domanda di partecipazione-e della connessa offerta-, risulta che le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione dovevano essere presentate dal titolare e dagli altri soggetti "per le persone indicate” sicche', se certamente potevano essere ammesse le domande contenenti la dichiarazione diretta, per cosi' dire, dei soggetti che avrebbero espletato il servizio, d'altro canto ben potevano similmente essere ammesse le domande con dichiarazioni presentate dai legali rappresentanti per tali soggetti.

Nel caso in esame inoltre la ricorrente contesta anche il fatto che la controinteressata abbia presentato un'offerta tecnica consistente in piu' pagine rispetto al massimo (10) prevista dalla lettera d'invito, con violazione dei principi di imparzialita' e di par condicio.

Risulta invece che la relazione concernente l'organizzazione dei servizi è nel limite prevista, alla quale tuttavia è stato raggiunto un corredo di pieghevoli illustrativi relativi alle dotazioni tecniche, ovvero di curricula del personale, che esulano da quanto espressamente previsto; senza considerare che la previsione di contenere la relazione nelle 10 pagine non era connessa a una clausola di esclusione espressa.

SETTORI SPECIALI - DISCIPLINA APPLICABILE E GIURISDIZIONE

TAR AOSTA AO SENTENZA 2008

Per effetto del combinato degli articoli 207, comma 2, lett. b), e 213 del codice dei contratti pubblici – una societa' concessionaria della gestione di aeroporti, ove anche dovesse esserne esclusa la natura di amministrazione aggiudicatrice o di impresa pubblica, è ente aggiudicatore in quanto annovera tra le proprie attivita' quelle concernenti “porti e aeroporti” ed opera in virtu' di un diritto esclusivo concesso dall’autorita' competente. In tale qualita', la societa' è comunque tenuta all’applicazione della parte III del codice, avente ad oggetto i “contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali”. La controversia all’esame – proprio in quanto relativa ad una procedura svolta da un soggetto tenuto, nella scelta del contraente, “all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale” – è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del codice dei contratti pubblici).

In attuazione di tale norma l’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, espressamente richiamato al punto 19.2 del disciplinare) – dispone che le amministrazioni “non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare”: in tali ipotesi le amministrazioni sono tenute a provvedere, su indicazione dell’interessato, all’acquisizione diretta delle informazioni contenute nei documenti dalla stessa posseduti.

Gli artt. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non solo consentono, ma, a ben vedere, impongono alle amministrazioni procedenti di acquisire d'ufficio i documenti, necessari all'istruttoria, gia' in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento” (Cons. St., Sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4011, ove, con riguardo agli articoli richiamati, si aggiunge che “i caratteri generali della formulazione delle menzionate disposizioni, l'insussistenza, nelle stesse, di espresse deroghe od eccezioni al loro ambito d'applicazione oggettivo e, soprattutto, l'assenza, nella normativa che disciplina le procedure di affidamento di appalti pubblici, di previsioni speciali che impediscano espressamente l'acquisizione degli attestati in possesso delle amministrazioni aggiudicatici precludono, per un verso, un'esegesi della normativa citata che escluda dal suo perimetro applicativo le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici ed impongono, per un altro, di interpretarla ed applicarla, anche in ossequio al principio del favor partecipationis ed in conformita' ai recepiti principi, ivi consacrati, di semplificazione amministrativa, a tale tipologia di procedimenti”).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/01/2011 - TRASMISSIONE DATI

Settori Speciali. Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 artt. 206-207-208-209-210-211-212-213-214 come devono essere gestite le comunicazioni concernenti gli appalti che rientrano nell’ambito dei settori speciali?


QUESITO del 07/08/2007 - APPALTI SOPRASOGLIA

La gara relativa al prolungamento della pista dell'aeroporto di .. Quale procedura deve seguire: settori ordinari o settori speciali. Appalto relativo a: Prolungamento della pista di volo testata 35 Finanziamento PON Trasporti 2000-2006 e CIPE.