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Art. 212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi 1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995 NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art. 253 co. 31: In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
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