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Art. 208. Gas, energia termica ed elettricità 1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività: a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; oppure b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica. 2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non é un'amministrazione aggiudicatrice non é considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato é l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213; b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso. 3. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente parte si applica alle seguenti attività: a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità. 4. L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non é un'amministrazione aggiudicatrice non é considerata un'attività di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo é necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995
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