D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 201. Qualificazione

1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.

2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina:

a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;

b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;

c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;

d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.

4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, é sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 5, d.lgs. n. 30/2004

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art. 253 co.30: In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI - TAR CAMPANIA NA (2007)

Differentemente da quanto fu previsto per il servizio idrico integrato (art. 10, co. 3, legge 5 gennaio 1994, n. 36: “le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione”), in questo caso la legge non contiene alcuna salvezza delle gestioni preesistenti che ne preservi la naturale scadenza anche se al di là dell’avvio del nuovo regime. Ciò si giustifica col fatto che il nuovo sistema, delineato dal d.lgs. 152/06 e caratterizzato dalla separazione delle funzioni di indirizzo, organizzazione e controllo da quelle gestorie (artt. 201, co. 4, e 202, co. 1), persegue l’obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 200, co. 1, lett. a) attraverso la previsione di una gestione “integrata” dei rifiuti, ad opera di un unico gestore cui vengano affidate, a mezzo di procedura comunitaria, la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio (comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti) e la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all’interno dell’ATO (art. 201, co. 4): cosicché l’affidamento e l’avvio della gestione integrata appaiono incompatibili con la sopravvivenza di gestioni parziali preesistenti, si tratti o meno di gestioni dirette, in house o affidate a terzi. Ne consegue l’interesse del legislatore a segnare lo spartiacque tra il vecchio ed il nuovo sistema di gestione, stabilendo che le gestioni in corso, una volta conclusa la complessa fase d’avvio del nuovo modello, debbano cessare, ancorché anticipatamente. La decadenza delle gestioni in corso risponde all’esigenza di evitare che la loro prosecuzione (benché legittimata dai rispettivi titoli) pregiudichi l’esercizio in forma integrata del servizio nell’intero territorio. Non si vede, viceversa, in qual modo una proroga ex lege delle gestioni preesistenti sino all’affidamento del nuovo servizio possa servire a tale interesse, essendo la gestione integrata comunque destinata a fare, del preesistente, tabula rasa.

PARERI

QUESITO del 12/04/07 - Beni culturali - Lavori in economia: Le nuove norme in materia di lavori su beni culturali introdotte dal D. Lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 204 c.4 lettera a), riguardante l’istituto dei lavori in economia da realizzarsi in amministrazione diretta, non introducono novità di rilievo rispetto alla previgente normativa (art. 7 c.3 del D.Lgs. 30/2004). Per questo sistema di esecuzione la norma non impone l’obbligo di qualificazione richiesta dall’art. 201 (in passato art. 5 del D. Lgs. 30/2004) per gli operatori economici affidatari di appalti da parte delle Stazione Appaltanti. Occorre però ricordare che è possibile ricorrere a questo eccezionale sistema di esecuzione in amministrazione diretta solo se sussistono i casi tassativamente indicati dall'art. 204 c. 4 del predetto Codice dei Contratti (interventi elencati dall’art. 125, particolari tipologie da individuarsi con apposito decreto ad oggi non ancora emanato, somma urgenza) ed a condizione che il valore di tali lavori non superi l’importo di 300.000 euro. Nel caso in cui ricorrano tali presupposti, i lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice (come in passato peraltro previsto dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 30/2004) fermo restando che resta in capo al responsabile di procedimento assicurarsi l’esecuzione tramite personale qualificato, curare l’acquisizione del materiale necessario, disporne l’impiego e assumendosi conseguentemente le incombenze proprie dell’imprenditore.

RISPOSTA del 02/07/08: OGGETTO: Esecuzione in amministrazione diretta di lavori pubblici su beni culturali. L’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 prscrive per poter eseguire lavori sui beni immobili tutelati di importo inferiore a 150.000 euro il possesso del requisito di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l’attestato di buon esito degli stessi. Nel D.Lgs.n. 163/2006, Parte II, Titolo IV, Capo II che disciplina i contratti sotto soglia comunitaria relativi ai beni culturali, è più volte ribadito che per l’esecuzione di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, è sempre necessario il possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel citato Capo II.L’art. 201 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che per l’esecuzione dei lavori indicati all’art. 198 (lavori sui beni sottoposti a tutela) è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo. L’art. 204, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 consente l’affidamento in economia dei lavori sui beni culturali, oltre che nei casi previsti dall’art. 125, per particolari tipologie di interventi da individuarsi con decreto ministeriale, ovvero nei casi di somma urgenza. Tali lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fino all’importo di trecentomila euro. Si chiede se un’amministrazione comunale o un’azienda speciale di un comune, possano eseguire in amministrazione diretta lavori su beni del patrimonio culturale tutelati fino a € 300.000,00 pur in assenza di attestazione SOA ma disponendo di personale qualificato ed avendo già eseguito lavori analoghi. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Lavori in economia - lavori sui beni immobili tutelati: Esecuzione in amministrazione diretta di lavori pubblici su beni culturali. L’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 prescrive per poter eseguire lavori sui beni immobili tutelati di importo inferiore a 150.000 euro il possesso del requisito di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l’attestato di buon esito degli stessi. Nel D.Lgs.n. 163/2006, Parte II, Titolo IV, Capo II che disciplina i contratti sotto soglia comunitaria relativi ai beni culturali, è più volte ribadito che per l’esecuzione di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, è sempre necessario il possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel citato Capo II.L’art. 201 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che per l’esecuzione dei lavori indicati all’art. 198 (lavori sui beni sottoposti a tutela) è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo. L’art. 204, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 consente l’affidamento in economia dei lavori sui beni culturali, oltre che nei casi previsti dall’art. 125, per particolari tipologie di interventi da individuarsi con decreto ministeriale, ovvero nei casi di somma urgenza. Tali lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fino all’importo di trecentomila euro. Si chiede se un’amministrazione comunale o un’azienda speciale di un comune, possano eseguire in amministrazione diretta lavori su beni del patrimonio culturale tutelati fino a € 300.000,00 pur in assenza di attestazione SOA ma disponendo di personale qualificato ed avendo già eseguito lavori analoghi.

RISPOSTA del : Le nuove norme in materia di lavori su beni culturali introdotte dal D. Lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 204 c.4 lettera a), riguardante l’istituto dei lavori in economia da realizzarsi in amministrazione diretta, non introducono novità di rilievo rispetto alla previgente normativa (art. 7 c.3 del D.Lgs. 30/2004). Per questo sistema di esecuzione la norma non impone l’obbligo di qualificazione richiesta dall’art. 201 (in passato art. 5 del D. Lgs. 30/2004) per gli operatori economici affidatari di appalti da parte delle Stazione Appaltanti. Occorre però ricordare che è possibile ricorrere a questo eccezionale sistema di esecuzione in amministrazione diretta solo se sussistono i casi tassativamente indicati dall'art. 204 c. 4 del predetto Codice dei Contratti (interventi elencati dall’art. 125, particolari tipologie da individuarsi con apposito decreto ad oggi non ancora emanato, somma urgenza) ed a condizione che il valore di tali lavori non superi l’importo di 300.000 euro. Nel caso in cui ricorrano tali presupposti, i lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice (come in passato peraltro previsto dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 30/2004) fermo restando che resta in capo al responsabile di procedimento assicurarsi l’esecuzione tramite personale qualificato, curare l’acquisizione del materiale necessario, disporne l’impiego e assumendosi conseguentemente le incombenze proprie dell’imprenditore. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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