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Art. 200. Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario 1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. é fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo. 2. Fermo il rispetto dell'articolo 29, é consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 198, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi. 3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l'esecuzione dell'intervento. 4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell'articolo 57, la stazione appaltante é tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente capo. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 4, d.lgs. n. 30/2004 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI - TAR CAMPANIA NA (2007) Differentemente da quanto fu previsto per il servizio idrico integrato (art. 10, co. 3, legge 5 gennaio 1994, n. 36: “le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione”), in questo caso la legge non contiene alcuna salvezza delle gestioni preesistenti che ne preservi la naturale scadenza anche se al di là dell’avvio del nuovo regime. Ciò si giustifica col fatto che il nuovo sistema, delineato dal d.lgs. 152/06 e caratterizzato dalla separazione delle funzioni di indirizzo, organizzazione e controllo da quelle gestorie (artt. 201, co. 4, e 202, co. 1), persegue l’obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 200, co. 1, lett. a) attraverso la previsione di una gestione “integrata” dei rifiuti, ad opera di un unico gestore cui vengano affidate, a mezzo di procedura comunitaria, la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio (comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti) e la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all’interno dell’ATO (art. 201, co. 4): cosicché l’affidamento e l’avvio della gestione integrata appaiono incompatibili con la sopravvivenza di gestioni parziali preesistenti, si tratti o meno di gestioni dirette, in house o affidate a terzi. Ne consegue l’interesse del legislatore a segnare lo spartiacque tra il vecchio ed il nuovo sistema di gestione, stabilendo che le gestioni in corso, una volta conclusa la complessa fase d’avvio del nuovo modello, debbano cessare, ancorché anticipatamente. La decadenza delle gestioni in corso risponde all’esigenza di evitare che la loro prosecuzione (benché legittimata dai rispettivi titoli) pregiudichi l’esercizio in forma integrata del servizio nell’intero territorio. Non si vede, viceversa, in qual modo una proroga ex lege delle gestioni preesistenti sino all’affidamento del nuovo servizio possa servire a tale interesse, essendo la gestione integrata comunque destinata a fare, del preesistente, tabula rasa. PRASSI: INTERPRETAZIONE CLAUSOLE DEL BANDO - DICHIARAZIONI - AVCP (2007) L’aver presentato le dichiarazioni di cui agli allegati del bando di gara, uguali nei contenuti ivi riportati, ma difformi per quanto attiene alla compilazione a mano del format predisposto dall’Amministrazione, si precisa che la giurisprudenza amministrativa è conformemente orientata nel senso che le prescrizioni di gara devono essere interpretate secondo ragionevolezza e nel rispetto della più ampia partecipazione delle imprese, purché non venga leso il principio della par condicio. Non sussiste violazione di detto principio nel caso in cui il concorrente, anziché compilare a mano uno schema predisposto dalla S.A. presenti una dichiarazione che riporti chiaramente e puntualmente il medesimo contenuto del format predisposto dall’amministrazione. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI F. s.r.l./I.R.E. s.r.l./S.T.I.A. s.r.l. – lavori di ristrutturazione del Palazzo Vespignani da destinare a Museo Archeologico. S.A: Comune di C.
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