| ||||||||||||
| ||||||||||||
Art. 199. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi 1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore. 2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo. 3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante é obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara. 4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 3, d.lgs. n. 30/2004
| |||||
|