Art. 195. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo 196, le disposizioni:

- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);

- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);

- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);

- della parte IV (contenzioso);

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.

rubrica dell’articolo modificata dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTI PUBBLICI NEL SETTORE DELLA DIFESA - TUTELA INTERESSI ESSENZIALI

CORTE GIUST EU SENTENZA 2012

L’articolo 10 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE, deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro ad esentare dalle procedure previste da detta direttiva un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa per l’acquisto di materiale che, sebbene destinato a fini specificamente militari, presenta altresi' possibilita' di applicazioni civili largamente simili, unicamente quando tale materiale, per le proprie caratteristiche, puo' essere considerato come specialmente progettato e sviluppato, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per i suddetti fini. Questo aspetto deve essere verificato dal giudice del rinvio.

AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2010

L’art. 5 del D.M. 16 marzo 2006, recante “Modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa”, stabilisce, al comma terzo, che la scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione del servizio deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese, ed acquisizione di almeno tre preventivi; le richieste di preventivi debbono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero a quelle che abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate a seguito della pubblicita' di cui all’art. 8 dello stesso decreto (quest’ultimo prevede che, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, siano resi noti, ai sensi del presente decreto, i settori merceologici per i quali gli organismi dotati di autonomia amministrativa intendono fare ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia durante l'anno). Soltanto laddove non siano state individuate almeno cinque imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero non vi siano almeno cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'amministrazione puo' condurre l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate.

La disposizione, che detta un criterio di priorita' nell’invito in favore delle imprese abilitate al mercato elettronico della P.A., ovvero inserite negli elenchi annuali dei fornitori dell’amministrazione, è peraltro suscettibile di piena lettura nella sola ipotesi in cui l’affidamento si riferisca all’acquisizioni di servizi singolarmente individuati, mentre non disciplina espressamente il caso dell’affidamento in unico lotto che pero', come nella specie, ricomprenda una pluralita' di servizi fra loro autonomi, benche' in qualche misura complementari. In tale evenienza, ad avviso del collegio, l’ordine di priorita' stabilito dalla disciplina regolamentare non puo' ritenersi violato ove l’amministrazione procedente abbia rivolto l’invito a presentare offerte ad imprese, la cui iscrizione nell’elenco copra almeno alcuno dei settori merceologici di riferimento, a condizione che la scelta delle imprese da invitare non sia affetta da irragionevolezza (ad esempio, perche' l’imprenditore munito di iscrizione relativa ad un solo settore sia invitato a discapito di quello iscritto in piu' settori, senza che l’esclusione del secondo a vantaggio del primo sia adeguatamente giustificata: ma non è di questo che si controverte nel presente giudizio); e sempre salva la successiva valutazione, da operarsi in sede di esame delle offerte, circa l’idoneita' tecnico-patrimoniale del concorrente a svolgere in maniera utile ed efficiente l’intero lotto di servizi e, in definitiva, circa la serieta' ed affidabilita' dell’offerta medesima. È questa, infatti, l’opzione ermeneutica che, in presenza di lotti unici non frazionabili, meglio consente di attuare il principio della rotazione sancito per gli acquisti in economia dall’art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/06, evitando che l’accorpamento dei servizi possa agire come fattore distorsivo della concorrenza; ma, al contempo, continuando a valorizzare il possesso dell’iscrizione quale criterio preferenziale per la chiamata.

Se, dunque, la circostanza che la controinteressata Enter Price Service sia iscritta nell’elenco dei fornitori per i soli servizi di pulizia non rende, per cio' solo, illegittima la sua partecipazione alla procedura, la medesima conclusione vale, a maggior ragione, per la ricorrente principale, la cui iscrizione abbraccia tutti i servizi richiesti dall’amministrazione, eccetto l’attivita' di pulizia (per inciso, le certificazioni camerali in atti confermano che si tratta di attivita' presenti nell’oggetto sociale della ricorrente da epoca anteriore all’avvio della procedura de qua).

Per consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, il principio della pubblicita' delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz'altro inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne la fase di verifica dell'integrita' dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, e la relativa apertura (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6311; id, sez. V, 11 maggio 2007, n. 2355; id., 11 febbraio 2005, n. 388). E, del resto, che il principio di pubblicita', cosi' declinato, si applichi anche alle pur semplificate procedure di affidamento in economia, lo si ricava con tutta chiarezza dal citato art. 125 co. 11 D.Lgs. n. 163/06, che, nell’indicare i principi ispiratori di dette procedure, menziona espressamente quello di trasparenza, del quale la pubblicita' costituisce ineludibile corollario (risultandone in tal modo confermata l’affermazione contenuta nell’art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 163/06, in forza del quale la pubblicita' appartiene al novero dei principi generali informatori di ogni tipologia di affidamento di opere, servizi e forniture).

Alla luce di tali rilievi, incorre dunque nella denunziata illegittimita' la condotta dell’amministrazione resistente, la quale ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte ed alla verifica dei documenti ivi contenuti in seduta riservata, anziche' pubblica.