D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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SEZIONE II - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE GRANDI OPERE

Art. 182. Campo di applicazione

1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.

2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale é obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed é concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non é concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale é emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165.

5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, é regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 17, d.lgs. n. 190/2002

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: AVVALIMENTO REQUISITO ECONOMICO/FINANZIARIO - CONSIGLIO DI STATO (2009)

Le limitazioni previste dall’art. 49 D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni prevedono che in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, il che nella specie non risulta avvenuto. La finalità dell’istituto dell’avvalimento non è affatto quella di arricchire la capacità (tecnica o economica) del concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti. Invero nell’avvalimento, quale ricavabile dalla sua genesi comunitaria, sussiste l’irrilevanza per la stazione appaltante dei rapporti sottostanti esistenti fra il concorrente e il soggetto “avvalso”, essendo indispensabile unicamente che il primo dimostri di poter disporre dei mezzi del secondo, in adesione all’attuale normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n.118/2004/CE ed art 54 Direttiva n.17/2004/CE), la quale espressamente prevede che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi”.

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