D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 180. Disciplina regolamentare

1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilità e al collaudo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 15, d.lgs. n. 190/2002

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell’art. 253 co. 27 lett.m: m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

NORMATIVA: REGIONE ABRUZZO - INTERVENTI URGENTI - NAZIONALE (2009)

"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)"

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