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1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo 153. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. (comma così modificato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. 3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 37-quinquies, legge n. 109/1994 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: PRASSI: CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI - REVERSE CHARGE - AGENZIA ENTRATE (2008) Oggetto: Istanza di interpello. A. S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633 del 1972. Commento: Oggetto del contratto stipulato con l'Azienda Ospedaliera concedente è la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di completamento del nuovo ospedale, del suo ampliamento, con successiva gestione in maniera coordinata dei servizi no-core (di servizio e di supporto alle attività assistenziali) e dei servizi e delle funzioni commerciali compatibili, con la precisazione che tali servizi oltre a poter essere rivolti alla Azienda concedente sono rivolti ad utenti, visitatori e dipendenti. La società concessionaria, pertanto, nei rapporti con le imprese alle quali ha commissionato, in tutto o in parte, l’esecuzione dei lavori, assume la veste di appaltante e il contratto con cui la società/stazione appaltante affida lavori e servizi ai soci, al pari dei contratti stipulati con soggetti terzi, si qualifica, quindi, come contratto di appalto. Relativamente al corretto trattamento tributario applicabile ai fini dell'Iva ai rapporti intercorrenti tra la società istante e i terzi e a quelli intercorrenti tra la società istante e il consorzio, si deve ritenere che gli stessi, qualificandosi come contratti di appalto, e non di sub-appalto, siano esclusi dall'applicazione del meccanismo del reverse-charge. Si fa presente, infatti, che, ai sensi dell'art. 17, comma 6), lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il meccanismo dell'inversione contabile si applica "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore". Si precisa che, in relazione ai rapporti instaurati tra consorzio e consorziati per l'affidamento di lavori, la scrivente ha chiarito, con circolare 29 dicembre 2006, n. 37, che il meccanismo del reverse-charge non può trovare applicazione in relazione alle prestazioni rese nell'ambito di taluni rapporti associativi, quali quelli consortili, in quanto non configurabili come subappalti o ipotesi affini. Successivamente, tuttavia, tenuto conto anche delle difficoltà operative rappresentate dalle associazioni di categoria, è intervenuta nuovamente sull'argomento, con circolare 4 aprile 2007, n. 19, chiarendo che nell'ipotesi in cui il consorzio agisce sulla base di un contratto di subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate a condizione che le prestazioni da esse rese al consorzio siano riconducibili alla specifica disciplina delineata con riferimento al settore edile dall'art. 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. PRASSI: APPALTO INTEGRATO - MIN INFRASTRUTTURE (2007) OGGETTO: Appalto dì progettazione ed esecuzione - Regime transitorio.
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